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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:339
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 giugno 2007 – Commissione / Irlanda (Causa C‑148/05) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 79/923/CEE – Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura – Designazione delle acque destinate alla molluschicoltura – Programmi di riduzione dell'inquinamento – Fissazione dei parametri di controllo»

1. Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Diffida (Art. 226 CE) (v. punto 32)

2. Ricorso per inadempimento – [OSCURATO:PERSONA] della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso (Art. 226 CE) (v. punti 34-35)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura – Direttiva 79/923 (Direttiva del Consiglio 79/923, artt. 3 e 4) (v. punti 46-48, 61-66) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Trasposizione incompleta degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 281, pag. 47) – Mancata designazione di taluni siti di acque destinate alla molluschicoltura, mancata istituzione di programmi per la riduzione dell'inquinamento e mancata fissazione di parametri di controllo Dispositivo 1) Avendo omesso: – di designare tutte le acque destinate alla molluschicoltura che necessitano di una designazione, in conformità all'art. 4 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura; – di fissare tutti i valori necessari riguardanti le acque destinate alla molluschicoltura designate o che necessitano di una designazione in forza dell'art. 4 della direttiva 79/923, in conformità all'art. 3 della stessa, e – di adottare tutti i provvedimenti necessari per stabilire programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque che necessitano di una designazione in forza dell'art. 4 della direttiva 79/923, in conformità all'art. 5 della stessa, – l’Irlanda non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) L'Irlanda è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 giugno 2007 – Commissione / Irlanda (Causa C‑148/05) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 79/923/CEE – Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura – Designazione delle acque destinate alla molluschicoltura – Programmi di riduzione dell'inquinamento – Fissazione dei parametri di controllo» 1. Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Diffida (Art. 226 CE) (v. punto 32) 2. Ricorso per inadempimento – [OSCURATO:PERSONA] della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso (Art. 226 CE) (v. punti 34-35) 3. Ravvicinamento delle legislazioni – Requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura – Direttiva 79/923 (Direttiva del Consiglio 79/923, artt. 3 e 4) (v. punti 46-48, 61-66) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Trasposizione incompleta degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 281, pag. 47) – Mancata designazione di taluni siti di acque destinate alla molluschicoltura, mancata istituzione di programmi per la riduzione dell'inquinamento e mancata fissazione di parametri di controllo Dispositivo 1)         Avendo omesso: –      di designare tutte le acque destinate alla molluschicoltura che necessitano di una designazione, in conformità all'art. 4 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura; –      di fissare tutti i valori necessari riguardanti le acque destinate alla molluschicoltura designate o che necessitano di una designazione in forza dell'art. 4 della direttiva 79/923, in conformità all'art. 3 della stessa, e –      di adottare tutti i provvedimenti necessari per stabilire programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque che necessitano di una designazione in forza dell'art. 4 della direttiva 79/923, in conformità all'art. 5 della stessa, –      l’Irlanda non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2)         L'Irlanda è condannata alle spese.
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