Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:339
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 giugno 2007 – Commissione / Irlanda
(Causa C‑148/05)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 79/923/CEE – Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura – Designazione delle acque destinate alla molluschicoltura – Programmi di riduzione dell'inquinamento – Fissazione dei parametri di controllo»
1.
Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Diffida (Art. 226 CE) (v. punto 32)
2.
Ricorso per inadempimento – [OSCURATO:PERSONA] della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso (Art. 226 CE) (v. punti
34-35)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni – Requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura – Direttiva 79/923 (Direttiva
del Consiglio 79/923, artt. 3 e 4) (v. punti 46-48, 61-66)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Trasposizione incompleta degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979,
79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 281, pag. 47) – Mancata designazione
di taluni siti di acque destinate alla molluschicoltura, mancata istituzione di programmi per la riduzione dell'inquinamento
e mancata fissazione di parametri di controllo
Dispositivo
1) Avendo omesso:
– di designare tutte le acque destinate alla molluschicoltura che necessitano di una designazione, in conformità all'art. 4
della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;
– di fissare tutti i valori necessari riguardanti le acque destinate alla molluschicoltura designate o che necessitano di una
designazione in forza dell'art. 4 della direttiva 79/923, in conformità all'art. 3 della stessa, e
– di adottare tutti i provvedimenti necessari per stabilire programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque che necessitano
di una designazione in forza dell'art. 4 della direttiva 79/923, in conformità all'art. 5 della stessa,
– l’Irlanda non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.