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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 13057/2026

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av [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alla requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alle conclusioni scritte e alle note spese già depositate chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riporta ai motivi di impugnazione e insiste sull'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110,61. n.7), 624- bis, 625, commi 1, 2 e 5, cod. pen., in relazione all'impossessamento didiversi beni di valore, sottratti all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (commesso nel maggio 2014). 2.L' imputato, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge ed in particolare dell'art. 23 bis In. 176/20 per non avere la Corte di appello valutato le conclusioni scritte difensive rassegnate con la memoria conclusiva.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 603 c.p.p. per la mancata rinnovazione della perizia trascrittiva.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 192, 546 e 521 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione per la mancata assoluzione. 2.4.Con quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata diversa qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 378 cod. pen. 3.La trattazione del procedimento, originariamente fissata per l'udienza del 27 novembre 2025, è stata rinviata all'odierna udienza.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è inammissibile.

La censura relativa alla omessa valutazione della memoria difensiva è inammissibile, in quanto lo è il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, dandosi luogo ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. peri. (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723) La doglianza, in particolare, risulta espressa senza indicare le ragioni specifiche, correlate alla natura delle argomentazioni sostenute nella suddetta memoria, da cui ritenere la concreta idoneità delle stesse ad influire sulla valutazione della Corte. 22.11 secondo motivo con cui la difesa si duole della mancata rinnovazione della perizia trascrittiva è infondato.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).

Ebbene, il motivo di ricorso manca di specificità, non avendo evidenziato manifeste illogicità rispetto alla motivazione del rigetto della richiesta di rinnovazione legato essenzialmente alla mancanza di contestazioni e doglianze della difesa specifiche rivolte all'elaborato del perito trascrittore, ritenute semplicemente espressione di un lavoro "di non completa attendibilità", senza che, peraltro, alcun rilievo risulti essere stato mosso al lavoro del medesimo perito nel contraddittorio tra le parti. 3.11 terzo motivo è infondato.

Dalla ricostruzione fornita dalla Corte d'appello, con motivazione esaustiva ed immune da illogicità, risultano evidenti le tappe investigative che hanno consentito di pervenire alla individuazione dell'odierno ricorrente quale concorrente nel reato di furto aggravato per cui si procede.

In particolare, risulta evidenziato che, a seguito della rilevazione del numero di targa dell'autovettura utilizzata dagli autori del furto e che avevano prelevato la refurtiva, si è risaliti alla persona del ricorrente il quale aveva preso a noleggio l'autovettura lo stesso pomeriggio del furto; l'imputato inoltre, pur non presente sul luogo dei fatti, risulta avere intrattenuto, in orario corrispondente all'esecuzione del furto, numerosi contatti con soggetti le cui utenze avevano agganciato le celle della zona ove il furto è stato commesso.

Il medesimo ricorrente, inoltre, nel corso di ulteriori conversazioni, oggetto di captazione: ha parlato con la figlia della necessità di nascondere "la refurtiva" raccomandando di dire ai carabinieri che l'utilizzo dell'auto era riconducibile ad una donna "spagnola" che si era limitato ad accompagnare; ha espresso la sua preoccupazione parlando, con altro uomo, della presenza dei carabinieri ("stanno tutti i giorni", conversazione del 28 giugno 2014); ha parlato con la moglie del recupero della carta d'identità di una donna spagnola che avrebbe dovuto essere esibita alle forze dell'ordine che 3stavano per arrivare presso il campo nomadi ("ha fatto furto grave", conversazione nel 30 giugno 2014).

La sentenza impugnata ha, inoltre, evidenziato che l'imputato aveva effettivamente con sé copia dei documenti di una donna spagnola, dei quali aveva avuto disponibilità in relazione ad un pregresso sinistro stradale avuto con la stessa, e, tuttavia, l'estraneità della donna al noleggio dell'auto oltre che al furto; le affermazioni dell'imputato sono state intese, pertanto, come indicative del tentativo del medesimo di attribuire alla donna la responsabilità per il furto essendosi sottolineato, a tale proposito, che « del "furto grave" l'imputato nulla avrebbe potuto sapere se non per avervi preso parte» ( pag. 11 della sentenza di primo grado).

A fronte di tale motivazione logica ed esauriente, le doglianze difensive non riescono a disarticolare la tenuta logica dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata e mirano soltanto ad ottenere, in modo inammissibile, una interpretazione in senso favorevole del materiale probatorio acquisito senza neppure risultare collegate ad una plausibile ricostruzione alternativa degli eventi.

Sono, invero, inammissibili le censure che fuoriescono dall'orizzonte del sindacato della Corte di cassazione, essendo dirette a contestare una motivazione non afflitta da vizi di manifesta illogicità né da qualsivoglia aporia logica, essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La motivazione della sentenza impugnata richiama, inoltre, elementi di fatto univoci la cui lettura non può dare adito a dubbi logici e rispetto ai quali non risulta essere stato dedotto formale vizio di travisamento di prova. 3.1.È infondata l'ulteriore doglianza collegata alla presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna.

Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto 4dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

Una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non è ravvisabile allorquando quest'ultima ritenga accertato, oltre al concorso morale, una porzione del contributo materiale parzialmente diversa da quella ipotizzata dal capo di imputazione, non ricorrendo alcuna modifica strutturale dell'addebito, né con riguardo alla condotta, né con riguardo all'evento (Sez. 6, n. 3880 del 30/10/2008, deo. 2009, Cariolo, Rv. 242640).

Sulla base delle superiori indicazioni ermeneutiche deve, pertanto, escludersi che nella fattispecie in esame si sia verificata una violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa per essere stato affermato che l'imputato non ha fatto ingresso nell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], essendo evidentemente tale censura priva di ogni riferimento ai principi regolatori in materia concorsuale.

La fattispecie concorsuale di reato, che qui viene in considerazione, in quanto l'imputato ha posto in essere una condotta configurabile come concorso materiale nel reato -attraverso la predisposizione e fornitura dell'autovettura utilizzata per commettere il delitto nonché attraverso l'evidente attività di regia compiuta nel corso dell'esecuzione dello stesso, come desumibile dai numerosi contatti telefonici registrati con altri soggetti presenti nella zona del furto-senza che possa assumere rilievo la sua materiale assenza all'interno dell'appartamento. 4.È manifestamente infondato il quarto motivo con cui la difesa si duole dell'omessa derubricazione del fatto di reato nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 378 cod.pen. in quanto la sussistenza di un concorso materiale nel delitto di furto impedisce una qualificazione della medesima condotta come favoreggiamento.

Le doglianze difensive sono reiterative e tendono ad accreditare la tesi dell'estraneità del ricorrente alla condotta di furto sulla base di una più benevola rivalutazione degli elementi confluiti nel compendio probatorio non consentita in questa sede.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ric P.Q.Msostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]fflPINTI ALFR CiL,.1232' ;) ' CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] - 9 APR 225 IL F 10 4A- O e.

IUDIZIARIO C MI: L: zuise h s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
av [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alla requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alle conclusioni scritte e alle note spese già depositate chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riporta ai motivi di impugnazione e insiste sull'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia, perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110,61. n.7), 624- bis, 625, commi 1, 2 e 5, cod. pen., in relazione all'impossessamento didiversi beni di valore, sottratti all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (commesso nel maggio 2014). 2.L' imputato, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge ed in particolare dell'art. 23 bis In. 176/20 per non avere la Corte di appello valutato le conclusioni scritte difensive rassegnate con la memoria conclusiva. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 603 c.p.p. per la mancata rinnovazione della perizia trascrittiva. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 192, 546 e 521 cod. proc. pen. ed illogicità della motivazione per la mancata assoluzione. 2.4.Con quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata diversa qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 378 cod. pen. 3.La trattazione del procedimento, originariamente fissata per l'udienza del 27 novembre 2025, è stata rinviata all'odierna udienza. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è inammissibile. La censura relativa alla omessa valutazione della memoria difensiva è inammissibile, in quanto lo è il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, dandosi luogo ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. peri. (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, Sentenza n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994 Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723) La doglianza, in particolare, risulta espressa senza indicare le ragioni specifiche, correlate alla natura delle argomentazioni sostenute nella suddetta memoria, da cui ritenere la concreta idoneità delle stesse ad influire sulla valutazione della Corte. 22.11 secondo motivo con cui la difesa si duole della mancata rinnovazione della perizia trascrittiva è infondato. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Ebbene, il motivo di ricorso manca di specificità, non avendo evidenziato manifeste illogicità rispetto alla motivazione del rigetto della richiesta di rinnovazione legato essenzialmente alla mancanza di contestazioni e doglianze della difesa specifiche rivolte all'elaborato del perito trascrittore, ritenute semplicemente espressione di un lavoro "di non completa attendibilità", senza che, peraltro, alcun rilievo risulti essere stato mosso al lavoro del medesimo perito nel contraddittorio tra le parti. 3.11 terzo motivo è infondato. Dalla ricostruzione fornita dalla Corte d'appello, con motivazione esaustiva ed immune da illogicità, risultano evidenti le tappe investigative che hanno consentito di pervenire alla individuazione dell'odierno ricorrente quale concorrente nel reato di furto aggravato per cui si procede. In particolare, risulta evidenziato che, a seguito della rilevazione del numero di targa dell'autovettura utilizzata dagli autori del furto e che avevano prelevato la refurtiva, si è risaliti alla persona del ricorrente il quale aveva preso a noleggio l'autovettura lo stesso pomeriggio del furto; l'imputato inoltre, pur non presente sul luogo dei fatti, risulta avere intrattenuto, in orario corrispondente all'esecuzione del furto, numerosi contatti con soggetti le cui utenze avevano agganciato le celle della zona ove il furto è stato commesso. Il medesimo ricorrente, inoltre, nel corso di ulteriori conversazioni, oggetto di captazione: ha parlato con la figlia della necessità di nascondere "la refurtiva" raccomandando di dire ai carabinieri che l'utilizzo dell'auto era riconducibile ad una donna "spagnola" che si era limitato ad accompagnare; ha espresso la sua preoccupazione parlando, con altro uomo, della presenza dei carabinieri ("stanno tutti i giorni", conversazione del 28 giugno 2014); ha parlato con la moglie del recupero della carta d'identità di una donna spagnola che avrebbe dovuto essere esibita alle forze dell'ordine che 3stavano per arrivare presso il campo nomadi ("ha fatto furto grave", conversazione nel 30 giugno 2014). La sentenza impugnata ha, inoltre, evidenziato che l'imputato aveva effettivamente con sé copia dei documenti di una donna spagnola, dei quali aveva avuto disponibilità in relazione ad un pregresso sinistro stradale avuto con la stessa, e, tuttavia, l'estraneità della donna al noleggio dell'auto oltre che al furto; le affermazioni dell'imputato sono state intese, pertanto, come indicative del tentativo del medesimo di attribuire alla donna la responsabilità per il furto essendosi sottolineato, a tale proposito, che « del "furto grave" l'imputato nulla avrebbe potuto sapere se non per avervi preso parte» ( pag. 11 della sentenza di primo grado). A fronte di tale motivazione logica ed esauriente, le doglianze difensive non riescono a disarticolare la tenuta logica dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata e mirano soltanto ad ottenere, in modo inammissibile, una interpretazione in senso favorevole del materiale probatorio acquisito senza neppure risultare collegate ad una plausibile ricostruzione alternativa degli eventi. Sono, invero, inammissibili le censure che fuoriescono dall'orizzonte del sindacato della Corte di cassazione, essendo dirette a contestare una motivazione non afflitta da vizi di manifesta illogicità né da qualsivoglia aporia logica, essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La motivazione della sentenza impugnata richiama, inoltre, elementi di fatto univoci la cui lettura non può dare adito a dubbi logici e rispetto ai quali non risulta essere stato dedotto formale vizio di travisamento di prova. 3.1.È infondata l'ulteriore doglianza collegata alla presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna. Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto 4dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non è ravvisabile allorquando quest'ultima ritenga accertato, oltre al concorso morale, una porzione del contributo materiale parzialmente diversa da quella ipotizzata dal capo di imputazione, non ricorrendo alcuna modifica strutturale dell'addebito, né con riguardo alla condotta, né con riguardo all'evento (Sez. 6, n. 3880 del 30/10/2008, deo. 2009, Cariolo, Rv. 242640). Sulla base delle superiori indicazioni ermeneutiche deve, pertanto, escludersi che nella fattispecie in esame si sia verificata una violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa per essere stato affermato che l'imputato non ha fatto ingresso nell'abitazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], essendo evidentemente tale censura priva di ogni riferimento ai principi regolatori in materia concorsuale. La fattispecie concorsuale di reato, che qui viene in considerazione, in quanto l'imputato ha posto in essere una condotta configurabile come concorso materiale nel reato -attraverso la predisposizione e fornitura dell'autovettura utilizzata per commettere il delitto nonché attraverso l'evidente attività di regia compiuta nel corso dell'esecuzione dello stesso, come desumibile dai numerosi contatti telefonici registrati con altri soggetti presenti nella zona del furto-senza che possa assumere rilievo la sua materiale assenza all'interno dell'appartamento. 4.È manifestamente infondato il quarto motivo con cui la difesa si duole dell'omessa derubricazione del fatto di reato nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 378 cod.pen. in quanto la sussistenza di un concorso materiale nel delitto di furto impedisce una qualificazione della medesima condotta come favoreggiamento. Le doglianze difensive sono reiterative e tendono ad accreditare la tesi dell'estraneità del ricorrente alla condotta di furto sulla base di una più benevola rivalutazione degli elementi confluiti nel compendio probatorio non consentita in questa sede. 5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ric P.Q.Msostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]fflPINTI ALFR CiL,.1232' ;) ' CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] - 9 APR 225 IL F 10 4A- O e. IUDIZIARIO C MI: L: zuise h s