CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2025
Cassazione n. 28442/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6534/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], dife- si dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CLERO DELL'[OSCURATO:PERSONA], difeso dagli avvocat i GARZIA CHIARAe [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE SIENA n. 2357/2024 depositata il 24/02/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le osservazioni del P.M., il Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorsoper quanto di ragione. [OSCURATO:PERSONA] I livellari Cino e [OSCURATO:PERSONA] de' Pazzi, in proprio e quali legali rappresentanti della società [OSCURATO:PERSONA], convenivano il concedente Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero dell'Arcidiocesi di Siena dinanzi al Tribunale di Siena in un’azione di affrancazione di beni immobili(siti in Siena) oggetto del contratto . Il Tribunale ha dichiarato la litispendenza e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, rileva ndo che la parte attualmente ricorrente aveva già proposto un'identica domanda di affrancazione nel 2019 dinanzi allo stesso Tribunale, che si è pronunciato nel 2023 (nel senso dell’inammissibilità per tardività), con sentenza impugnata dinanzi alla Corte di appello di Firenze. Ricorre in cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] di Cinughi de' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (nonché i soci in proprio) con un unico motivo di ricorso. Resiste l'Istituto i nterdiocesano per il sostentamento del c lero, con memoria difensiva e memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale. La Procura generale ha depositato osservazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 39 co. 1 e 2 c.p.c., argomentata nei termini seguenti. Il Tribunale ha errato nel dichiarare la litispendenza tra il procedimento speciale di affrancazione e la causa pendente in appello, poiché quest’ultima ha un oggetto più ampio, includendo anche le domande di condanna al pagamento dei canoni e di devoluzione. Sussiste invece una situazione di continenzatra le due cause. Poiché esse pendono in gradi diversi e la riunione è impossibile, è da disporre la sospensione della causa preveniente (quella pendente in appello), in ragione della competenza funzionale inderogabile del giudice di primo grado sul procedimento speciale di affrancazione. 2. -Il ricorso è accolto nei termini seguenti . Il processo preveniente trae origine dall’azione proposta dalla controparte degli attuali ricorrenti al fine di ottenere il pagamento dei canoni livellari non corrisposti e la devoluzione del compendio immobiliare oggetto del livello. Le domande sono state accolte in primo grado, mentre la domanda - identica a quella di cui al presente giudizio - di determinazione del capitale di affranco e pertanto di affrancazione dei beni immobili è stata proposta dai ricorrenti in sede di precisazione delle conclusioni e dichiarata inammissibile per tardività dal giudice di primo grado. Pertanto, non si dà rapporto di identità, bensì di continenza tra le due cause. Si applica pertanto l’art. 39 co.2 c.p.c.: « Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara conordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate». Nel caso attuale il giudice adito preventivamente coincide con il giudice adito successivamente ed è competente anche per la causa proposta successivamente: è sempre il Tribunale di Siena . Senonché, il processo iniziato in precedenza pende già in grado di appello, per cui il giudice della causa proposta successivamente non può (evidentemente) fissare un termine entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti alla Corte di appello di Firenze, secondo la lettera dell’art. 39 co . 2 prima parte c.p.c. Si dovrà trarre la regola dalla ragione che ispira la disciplina dell’art. 39 c.p.c.: l’esigenza di evitare la formazione di giudicati contraddittori (non già quella di ovviare al maturare di preclusioni attraverso la proposizione di cause parallele). Il Tribunale di Siena dovrà sospendere la causa ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della causa preventivamente proposta. In questo senso, per tutte, Cass. 5340/2022 Ove pendano in gradi diversi due cause in rapporto di continenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non è possibile rimettere, ai sensi dell'art. 39 co.2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ma l'esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina della continenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro [cioè, nel caso attuale, il processo pendente dinanzi al Tribunale di Siena], in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato». L’argomento della competenza funzionale del Tribunale di Siena per il giudizio di affrancazione, ove avanzato (come fatto dai ricorrenti) per sostenere che sarebbe la Corte di appello di Firenze a dover sospendere ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa pendente dinanzi al Tribunale di Siena, urta contro la logica, prima che contro il diritto positivo. Infatti, la causa preveniente (e continente) è già stata attivata dinanzi al giudice competente anche per la domanda di affrancazione e quindi ben può proseguire in grado di appello.In questa direzione si muovono anche le osservazioni della Procura Generale. 3. – La Corte accoglie il ricorso nei termini delineati nel precedente paragrafo n. 2 e rimette al Tribunale di Siena per l’adozione dei provvedimenti consequenziali e per la liquidazione delle spese in sede di definizione della causa. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e rimette al Tribunale di Siena per l’adozione dei provvedimenti c