CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04534/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27644-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27644/2017 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 427/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/05/2017 R.G.N. 457/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].’ R.G. 27644/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 15 . 5 .201 7 n. 427 , la Corte d’appello di Torino accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Asti che aveva accolto parzialmente la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti dell’Inps, volta a chiedere la costituzione di una rendita vitalizia per contributi omessi e/o prescritti, relativi al periodo lavorativo 1.1.1974- 26.2.1978, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della legge n. 1338/62, con riferimento all’attività di coltivatore diretto dallo stesso svolta nel predetto periodo che non era coperto da contribuzione. Il tribunale aveva accolto la domanda, relativamente al periodo dal 13.6.72 al 26.2.78, ad eccezione del periodo 1.1.74 - 12.6.76 in ordine al quale il diritto era stato ritenuto non sussistente in quanto, frequentando il ricorrente all’epoca la scuola, difettava il requisito della prevalenza dell’attività agricola. La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno delle ragioni di accoglimento dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che il primo giudice non avrebbe dovuto dare alcun rilievo all’attività scolastica, non essendo la stessa assimilabile a un’attività lavorativa e non essendo produttiva di reddito, mentre avrebbe dovuto limitarsi a constatare che, in base alle prove testimoniali e documentali, vi era regolare attività nel periodo indicato, da parte del Bergese, perché comunque l’attività agricola veniva svolta nelle primissime ore del mattino, negli orari serali, nei fine settimana e nei mesi estivi, nei quali l’attività è notoriamente ancora più intensa; in riferimento all’appello incidentaledell’Inps (volto ad avvalorare la tesi della gratuità del lavoro svolto all’interno della famiglia, con conseguente carenza di uno degli elementi fondamentali per la costituzione della rendita vitalizia), ad avviso della Corte del merito, alla luce del rapporto di convivenza familiare che non consente di individuare un vero e proprio corrispettivo in denaro, in quanto la remunerazione può esplicarsi anche attraverso il mantenimento e la partecipazione al godimento del patrimonio familiare, la prova della remunerazione non doveva ritenersi un presupposto per la costituzione della rendita, essendo stato previsto un sistema organico di riscatto dei periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge n. 1338 del 1962. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di tre motiv i , mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 13, commi 4 e 5 della legge n. 1338/62, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva riconosciuto il beneficio della costituzione della rendita vitalizia in favore del Bergese basandosi solo sulla prova presuntiva della retribuzione corrisposta al lavoratore, ma senza accertare e statuire alcunché sull’ulteriore requisito inerente la prova documentale dell’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p., perché la Corte del merito non si era pronunciata sullo specifico motivo di gravame dell’assenza di una prova documentale sull’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, nonché della prova della retribuzione corrisposta al lavoratore. Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 13 commi quarto e quinto, della legge n. 1338/62, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, ai fini del riconoscimento del beneficio della costituzione della rendita vitalizia, aveva ritenuto che, trattandosi di familiare coadiuvante l’impresa diretto-coltivatrice del padre e dovendo trovare applicazione l’istituto della comunione tacita familiaredi cui all’abrogato art. 2140 c.c., non fosse necessaria la prova di un vero e proprio corrispettivo in denaro, posto che la remunerazione con sisteva nel mantenimento e nella partecipazione del coadiuvante al godimento del patrimonio familiare, quando invece, essendo stato abrogato l’istituto della comunione tacita familiare, si sarebbe dovuto far riferimento, almeno per il periodo successivo al 23 settembre 1975 (con l’introduzione della riforma del diritto di famiglia) all’istituto dell’impresa familiare, ex art. 230 bis c.c., che prevede per il coadiuvante la partecipazione agli utili dell’impresa familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. I primi due motivi di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono fondati. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In caso di omesso versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro e di avvenuta prescrizione dei medesimi, la necessità della prova scritta ai fini della costituzione della rendita vitalizia, prevista dall'art. 13, commi 4 e 5, della l. n. 1338 del 1962, riguarda non solo l'esistenza del rapporto di lavoro, ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, senza che sia sufficiente allo scopo la prova per presunzioni.” (Cass. n. 13202/19, 14416/19, 26666/16, 983/16). A tale principio di diritto va datacontinuità, anche nel caso dell’attività di un coadiuvante n ell’impresa diretto - coltivatrice del di lui padre e nell’ambito di un rapporto di lavoro connotato dalla convivenza familiare, dove può non essere sempre facilmente individuabile un vero e proprio corrispettivo in denaro, che può, invece, consistere anche solo nel mantenimento del coadiuvante, da parte del titolare e la partecipazione dello stesso collaboratore al godimento del patrimonio familiare. Anche in tal caso, pertanto, ai fini della costituzione della rendita, ex art. 13 commi 4 e 5 della legge n. 1338/62, è necessaria la prova scritta dell’esistenza del rapporto di lavoro e della sua qualificazione in termini di subordinazione. Il terzo motivo è fondato; infatti, in virtù dell’abrogazione dell’art. 2140 c.c., per effetto dell’art. 205 della legge n. 151 del 1975 (di riforma del diritto di famiglia) con decorrenza dal 23.9.1975, l’istituto della comunione tacita familiare non poteva più trovare applicazione per il periodo successivo a tale data e, quindi, era necessaria, da parte del Bergese, la prova della corresponsione della retribuzione richiesta. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino , affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del