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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 18776/2025

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te SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 2418 / 20 1 9 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calceal ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]Oro n. 206; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. n. 2418/2019sez.

T – ud. 2 3 maggio 202 5 est.

Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p ro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5599/ 18 della Co mmissione Tributaria Regionale della Campania– Napoli, depositata in data 1 1 / 6 /20 1 8 ; udita la relazione dellacausa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del23 maggio 2025 ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso; uditigli Avvocati dello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa In data 17/7/2015 l’Agenzia delle Entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, anche “la contribuente”)un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, per un recupero di Iva.

L’accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SA), con riferimento alla quale nel 2014 era emersa una mancata fatturazione nei confronti di vari clienti, tra i quali l’odierna contribuente.

In seguito alla segnalazione degli esiti di tale verifica alla Guardia di Finanza di Montesarchio (BN), quest’ultima procedette a verificare la posizione fiscale della odierna contribuente per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

Avverso il detto avviso di accertamento, la contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Benevento, che lo accolse.

Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorsodella contribuente.

Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Ric. n. 2418/2019sez.

T – ud. 2 3 maggio 202 5 est.

Napolitano A. Il sostituto P.G. ha depositato una requisitoria scritta.

Ragioni della decisione Innanzitutto, deve rilevarsi che, in occasione della comunicazione degli avvisi di udienza, è emerso che l’[OSCURATO:PERSONA] si è cancellatadall’albo de gli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte.

Il contraddittorio, tuttavia, si deve considerare ritualmente costituito, in quanto, anche se la cancellazione dall’albo dopo il deposito del ricorso per cassazione non produce l’interruzione del giudizio, la cancelleria ha provveduto tempestivamente a comunicareal legale rappresentante della odierna contribuente che la trattazione del ricorso era stata fissata alla odierna pubblica udienza (cfr. Cass., s ez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023, Rv. 667406 - 01) .

In secondo luogo, deve darsi atto che questo Collegio esaminerà solo i motivi formalmente numerati e rubricati, non anche le doglianze sub “A” e “B” di pagina 7 e 8 del ricorso, peraltro espresse in maniera assolutamente generica. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, la contribuente si lamenta che la C.T.R. abbia erroneamente percepito i fatti di causa, al contrario dei giudici di primo grado che invece avrebbero esaminato le domande e le prove prodotte.

I giudici di appello si sarebbero pronunciati su fatti che non trovano riscontro negli avvisi di accertamento né nell’atto di appello.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Esso è privo di specificità, si limita a contestare genericamente la sentenza di appello, fa riferimento ad atti non indicati specificamente, di cui non si dà atto dell’allegazione al ricorso, non localizzati all’interno del fascicolo di merito, il cui contenuto essenziale non è riportato in ricorso.

Ric. n. 2418/2019sez.

T – ud. 2 3 maggio 202 5 est.

Napolitano A. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si duole che la C.T.R. non abbia esaminato i motivi dell’atto, le eccezioni in fatto e in diritto proposte.

Essa non avrebbe esaminato le prove proposte dalla contribuente e non avrebbe rilevato che i fatti affermati dalla contribuente non sarebbero stati contestati dall’Ufficio.

Il contenuto della sentenza, inoltre, sarebbe vago e generico. 2.1.

Il motivo è inammissibile.

Esso manca di specificità, cita l’atto impugnato in prime cure senza localizzarlo, senza allegarlo e senza illustrarne il contenuto essenziale.

Si lamenta di violazioni di legge senza contestualizzare tali violazioni con riferimento alla fattispecie di causa.

Censura la sentenza di genericità, quando invece il contenuto della sentenza è chiaro e comprensibile. 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si lamenta che la C.T.R. non abbia esaminato l’atto di accertamento, che sarebbe del tutto carente di motivazione.

Esso mancherebbe degli elementi previsti a pena di nullità.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Esso censura direttamente l’avviso di accertamento, senza minimamente confrontarsi con la sentenza impugnata.

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c.

In particolare, l’amministrazione non avrebbe assolto l’onere della prova dei fatti esposti nell’avviso di accertamento.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Ric. n. 2418/2019sez.

T – ud. 2 3 maggio 202 5 est.

Napolitano A. Esso è generico, si limita a declamare princìpi di diritto senzacalarli nel caso di specie.

Si limita a dedurre che i fatti posti a fondamento dell’avviso di accertamento non sono stati provati, senza mettere in condizione il Collegio di comprendere esattamente quali fatti non siano stati provati e per quale ragione la contribuente ritiene che i fatti non siano stati provati.

Non basta, all’uopo, evocare la sentenza di primo grado e metterla in contrapposizione con la sentenza d’appello, essendo questa l’oggetto del ricorso per cassazione che deve essere specifico nei motivi in cui si articola.

5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 342c.p.c. e degli artt. 53, 56, 57 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si duole che la C.T.R. non abbia rilevato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Esso è stato proposto in maniera astratta, nonindica, non localizza, non trascrive il contenuto essenziale dell’atto di appello dell’Agenzia e non mette in condizione il Collegio di verificare la fondatezza della doglianza, afferma in maniera apodittica, inoltre,che la sentenza di primo grado si sarebbe fondata su più rationes decidendi autonome non tutte impugnate, con la conseguente inammissibilità dell’appello, ma non indica quali siano queste diverse e autonome rationes decidendi né il motivo contien e indicazioni sufficienti per consentire al Collegio di individuarle, nel rispetto della specificità delle indicazioni di cui all’art. 366, comma 1,n. 6 c.p.c.

Il motivo fa, inoltre, riferimento a presunti “nova” proposti dall’Agenzia delle Entrate in appello, senza tuttavia minimamente indicarli o circostanziarli.

6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 e della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente Ric. n. 2418/2019sez.

T – ud. 2 3 maggio 202 5 est.

Napolitano A. si duole che i giudici non abbiano rilevato la nullità dell’avviso di accertamento.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Anche questo motivo non si confronta affatto con la sentenza impugnata, ma censura direttamente l’avviso di accertamento, senza peraltro allegarlo al ricorso, localizzarlo nell’ambito del fascicolo del giudizio di merito, trascriverne il contenuto essenziale nel corpo del ricorso.

7. Con il settimo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si duole che la sentenza non abbia rilevato che nella fattispecie di causa non vi fossero i presupposti per l’accertamento induttivo.

L’amministrazione, inoltre, non avrebbe dedotto i costi dalla base imponibile rideterminata, così violando il principio costituzionale della capacità contributiva.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che non parla affatto di accertamento induttivo né di deducibilità di costi, ma di violazione degli obblighi in tema di iva.

Né la contribuente deduce di aver proposto sin dal primo grado di giudizio motivi relativi alla legittimità dell’accertamento induttivo e alla deducibilità dei costi.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si duole che la C.T.R. non si sia pronunciata sulla nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 2729 c.c.

L’atto impugnato, secondo la contribuente, si fonda illegittimamente su presunzioni supersemplici, mentre l’amministrazione non avrebbe assolto l’onere della prova su di essa incombente.

8.1. Il motivo è inammissibile.

Ric. n. 2418/2019sez.

T – ud. 2 3 maggio 202 5 est.

Napolitano A. Esso non censura la sentenza impugnata, ma direttamente l’avviso di accertamento.

La sentenza impugnata non è oggetto del motivo in esame.

9. Con il nono motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza per carenza di motivazione, oltre che per omessa pronuncia e per motivazione contraddittoria.

9.1. Il motivo è inammissibile.

Il motivo è formulato in un modo totalmente astratto, tramite la declamazione di princìpi giurisprudenziali, ma non si confronta con la sentenza impugnata e non consente di contestualizzare i vizi denunciati con riferimento ad essa.

10. Con il decimo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente insiste nel dolersi della apparente motivazione della sentenza oltre che del mancato esame delle prove e delle argomentazioni proposte dalla contribuente e dell’omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni da essa formulate.

10.1. Anche questo motivo è inammissibile.

Esso manca di specificità, non consente al Collegio di comprendere in quale parte la sentenza impugnata sia carente nel suo excursus motivazionale e quali siano le domande e le eccezioni sulle quali la C.T.R. non si sia pronunciata e le prove che essa non abbia esaminato.

11. Il ricorso è inammissibile.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. n. 2418/2019sez.

T – ud. 2 3 maggio 202 5 est.

Napolitano A. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, alle spese del giudizio, che si liquidano in euro millesettecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 2418 / 20 1 9 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calceal ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]Oro n. 206; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. n. 2418/2019sez. T – ud. 2 3 maggio 202 5 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p ro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5599/ 18 della Co mmissione Tributaria Regionale della Campania– Napoli, depositata in data 1 1 / 6 /20 1 8 ; udita la relazione dellacausa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del23 maggio 2025 ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso; uditigli Avvocati dello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa In data 17/7/2015 l’Agenzia delle Entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, anche “la contribuente”)un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, per un recupero di Iva. L’accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in [OSCURATO:PERSONA] (SA), con riferimento alla quale nel 2014 era emersa una mancata fatturazione nei confronti di vari clienti, tra i quali l’odierna contribuente. In seguito alla segnalazione degli esiti di tale verifica alla Guardia di Finanza di Montesarchio (BN), quest’ultima procedette a verificare la posizione fiscale della odierna contribuente per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Avverso il detto avviso di accertamento, la contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Benevento, che lo accolse. Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado, rigettando l’originario ricorsodella contribuente. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ric. n. 2418/2019sez. T – ud. 2 3 maggio 202 5 est. Napolitano A. Il sostituto P.G. ha depositato una requisitoria scritta. Ragioni della decisione Innanzitutto, deve rilevarsi che, in occasione della comunicazione degli avvisi di udienza, è emerso che l’[OSCURATO:PERSONA] si è cancellatadall’albo de gli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte. Il contraddittorio, tuttavia, si deve considerare ritualmente costituito, in quanto, anche se la cancellazione dall’albo dopo il deposito del ricorso per cassazione non produce l’interruzione del giudizio, la cancelleria ha provveduto tempestivamente a comunicareal legale rappresentante della odierna contribuente che la trattazione del ricorso era stata fissata alla odierna pubblica udienza (cfr. Cass., s ez. 3 - , Ordinanza interlocutoria n. 11300 del 28/04/2023, Rv. 667406 - 01) . In secondo luogo, deve darsi atto che questo Collegio esaminerà solo i motivi formalmente numerati e rubricati, non anche le doglianze sub “A” e “B” di pagina 7 e 8 del ricorso, peraltro espresse in maniera assolutamente generica. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, la contribuente si lamenta che la C.T.R. abbia erroneamente percepito i fatti di causa, al contrario dei giudici di primo grado che invece avrebbero esaminato le domande e le prove prodotte. I giudici di appello si sarebbero pronunciati su fatti che non trovano riscontro negli avvisi di accertamento né nell’atto di appello. 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso è privo di specificità, si limita a contestare genericamente la sentenza di appello, fa riferimento ad atti non indicati specificamente, di cui non si dà atto dell’allegazione al ricorso, non localizzati all’interno del fascicolo di merito, il cui contenuto essenziale non è riportato in ricorso. Ric. n. 2418/2019sez. T – ud. 2 3 maggio 202 5 est. Napolitano A. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si duole che la C.T.R. non abbia esaminato i motivi dell’atto, le eccezioni in fatto e in diritto proposte. Essa non avrebbe esaminato le prove proposte dalla contribuente e non avrebbe rilevato che i fatti affermati dalla contribuente non sarebbero stati contestati dall’Ufficio. Il contenuto della sentenza, inoltre, sarebbe vago e generico. 2.1. Il motivo è inammissibile. Esso manca di specificità, cita l’atto impugnato in prime cure senza localizzarlo, senza allegarlo e senza illustrarne il contenuto essenziale. Si lamenta di violazioni di legge senza contestualizzare tali violazioni con riferimento alla fattispecie di causa. Censura la sentenza di genericità, quando invece il contenuto della sentenza è chiaro e comprensibile. 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si lamenta che la C.T.R. non abbia esaminato l’atto di accertamento, che sarebbe del tutto carente di motivazione. Esso mancherebbe degli elementi previsti a pena di nullità. 3.1. Il motivo è inammissibile. Esso censura direttamente l’avviso di accertamento, senza minimamente confrontarsi con la sentenza impugnata. 4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. In particolare, l’amministrazione non avrebbe assolto l’onere della prova dei fatti esposti nell’avviso di accertamento. 4.1. Il motivo è inammissibile. Ric. n. 2418/2019sez. T – ud. 2 3 maggio 202 5 est. Napolitano A. Esso è generico, si limita a declamare princìpi di diritto senzacalarli nel caso di specie. Si limita a dedurre che i fatti posti a fondamento dell’avviso di accertamento non sono stati provati, senza mettere in condizione il Collegio di comprendere esattamente quali fatti non siano stati provati e per quale ragione la contribuente ritiene che i fatti non siano stati provati. Non basta, all’uopo, evocare la sentenza di primo grado e metterla in contrapposizione con la sentenza d’appello, essendo questa l’oggetto del ricorso per cassazione che deve essere specifico nei motivi in cui si articola. 5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 342c.p.c. e degli artt. 53, 56, 57 e 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si duole che la C.T.R. non abbia rilevato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle Entrate. 5.1. Il motivo è inammissibile. Esso è stato proposto in maniera astratta, nonindica, non localizza, non trascrive il contenuto essenziale dell’atto di appello dell’Agenzia e non mette in condizione il Collegio di verificare la fondatezza della doglianza, afferma in maniera apodittica, inoltre,che la sentenza di primo grado si sarebbe fondata su più rationes decidendi autonome non tutte impugnate, con la conseguente inammissibilità dell’appello, ma non indica quali siano queste diverse e autonome rationes decidendi né il motivo contien e indicazioni sufficienti per consentire al Collegio di individuarle, nel rispetto della specificità delle indicazioni di cui all’art. 366, comma 1,n. 6 c.p.c. Il motivo fa, inoltre, riferimento a presunti “nova” proposti dall’Agenzia delle Entrate in appello, senza tuttavia minimamente indicarli o circostanziarli. 6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 e della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente Ric. n. 2418/2019sez. T – ud. 2 3 maggio 202 5 est. Napolitano A. si duole che i giudici non abbiano rilevato la nullità dell’avviso di accertamento. 6.1. Il motivo è inammissibile. Anche questo motivo non si confronta affatto con la sentenza impugnata, ma censura direttamente l’avviso di accertamento, senza peraltro allegarlo al ricorso, localizzarlo nell’ambito del fascicolo del giudizio di merito, trascriverne il contenuto essenziale nel corpo del ricorso. 7. Con il settimo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si duole che la sentenza non abbia rilevato che nella fattispecie di causa non vi fossero i presupposti per l’accertamento induttivo. L’amministrazione, inoltre, non avrebbe dedotto i costi dalla base imponibile rideterminata, così violando il principio costituzionale della capacità contributiva. 7.1. Il motivo è inammissibile. Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che non parla affatto di accertamento induttivo né di deducibilità di costi, ma di violazione degli obblighi in tema di iva. Né la contribuente deduce di aver proposto sin dal primo grado di giudizio motivi relativi alla legittimità dell’accertamento induttivo e alla deducibilità dei costi. 8. Con l’ottavo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente si duole che la C.T.R. non si sia pronunciata sulla nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 2729 c.c. L’atto impugnato, secondo la contribuente, si fonda illegittimamente su presunzioni supersemplici, mentre l’amministrazione non avrebbe assolto l’onere della prova su di essa incombente. 8.1. Il motivo è inammissibile. Ric. n. 2418/2019sez. T – ud. 2 3 maggio 202 5 est. Napolitano A. Esso non censura la sentenza impugnata, ma direttamente l’avviso di accertamento. La sentenza impugnata non è oggetto del motivo in esame. 9. Con il nono motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza per carenza di motivazione, oltre che per omessa pronuncia e per motivazione contraddittoria. 9.1. Il motivo è inammissibile. Il motivo è formulato in un modo totalmente astratto, tramite la declamazione di princìpi giurisprudenziali, ma non si confronta con la sentenza impugnata e non consente di contestualizzare i vizi denunciati con riferimento ad essa. 10. Con il decimo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente insiste nel dolersi della apparente motivazione della sentenza oltre che del mancato esame delle prove e delle argomentazioni proposte dalla contribuente e dell’omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni da essa formulate. 10.1. Anche questo motivo è inammissibile. Esso manca di specificità, non consente al Collegio di comprendere in quale parte la sentenza impugnata sia carente nel suo excursus motivazionale e quali siano le domande e le eccezioni sulle quali la C.T.R. non si sia pronunciata e le prove che essa non abbia esaminato. 11. Il ricorso è inammissibile. 12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. n. 2418/2019sez. T – ud. 2 3 maggio 202 5 est. Napolitano A. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, alle spese del giudizio, che si liquidano in euro millesettecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d
Sentenza Cassazione n. 18776/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris