CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione la sentenza del 28 aprile 2021, con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa il 30 maggio 2018 dal Tribunale di Torino, limitava il provvedimento di confisca alla somma di 30 euro, disponendo la restituzione della residua somma all'avente di diritto, venendo invece confermata la statuizione con cui il primo giudice, riconosciute le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione e 800 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Torino il 28 maggio 2018, con riferimento a una cessione di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e alla detenzione di sostanza di tipo hashish. 2. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Con il primo, la difesa eccepisce l'inosservanza degli art. 63 e 191 cod. proc. pen., rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riferite all'acquisto della droga, rilevando che questi avrebbe dovuto sin dall'inizio essere sentito come indagato. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., censurandosi la valutazione del materiale indiziario disponibile. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, mentre con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen., stante l'eccessività della pena irrogata. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché non specifico e privo di un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. 3.1. In particolare, in relazione al tema della responsabilità del ricorrente, sono stati ragionevolmente valorizzati nella sentenza impugnata gli esiti degli accertamenti compiuti dalla P.G. che ha rinvenuto dell'hashish occultato nella cintura dei pantaloni di Said, peraltro notato dagli agenti mentre operava la cessione di cocaina in favore di [OSCURATO:PERSONA], il quale consegnava la droga agli operanti, riferendo loro di averla acquistata dall'imputato per destinarla a uso personale. Non è meritevole di accoglimento l'eccezione riferita alla presunta violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., sia perché non sollevata dinanzi alla Corte territoriale, sia perché formulata in maniera generica, non essendo stato spiegato perché l'assuntore doveva essere sentito con le garanzie difensive, non essendo sufficiente il mero dato secondo cui l'imputato, non si sa bene quando, avrebbe evocato la tesi di un presunto consumo di gruppo, tesi peraltro ritenuta legittimamente destituita di fondamento dai giudici di merito. 3.2. Anche rispetto al trattamento sanzionatorio, censurato negli ultimi due motivi in maniera non sufficientemente specifica, non si ravvisano infine criticità, avendo la Corte territoriale ragionevolmente ritenuto congrua la pena inflitta dal '-t1(„ primo giudice (mesi 6 ed euro 800 dì multa), escludendo la possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio. peraltro non ispirato da eccessivo rigore, valorizzando ì precedenti penali, anche specifici, a carico dell'imputato. 3.3. In quanto sorretto da considerazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, il percorso argomentativo della sentenza impugnata, sia in punto di responsabilità che in ordine al trattamento sanzionatorio, non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici 4. In definitiva, stante la manifesta infondatezza delle doglíanze sollevate, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", sì dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equítativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom