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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11967/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3873/2018R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

V. Bellini n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1067/04/17 depositata il 17 luglio 2017.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16ottobre 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Dazi doganali - Cessazione della materia del contendere.Cons. est.

G.M.

Nonno [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 1067/04/17 del 17/07/2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 47/02/15 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Biagini) avverso l’avviso di rettifica delle dichiarazioni doganali conseguenti ad alcune importazioni di merce (accessori pertubi) avvenute nel 2009;

1.1. come si evince dalla sentenza impugnata: a) la vicenda trae origine dalla importazione di merce da Taiwan, merce acquistata da un esportatore, la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd., al quale, a seguito di indagine effettuata dall’OLAF, era stato revocato il regime di esenzione dal dazio antidumpingprecedentemente concesso con regolamento CE n. 964/2003 del 2 giugno 2003; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente per prescrizione delle pretese erariali; c) avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane proponeva appello;

1.2. l a CTR rigettava l’appello proposto evidenziando, con statuizione assorbente di ogni altra censura, la sussistenza della buona fede dell’importatore ai sensi dell’art. 220, § 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario -CDC) ;

2. ADM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. Biagini resisteva in giudizio con controricorso e, in data 19/02/2019, depositava memoria con la quale deduceva di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, chiedendo un rinvio dell’udienza di trattazione.Cons. est.

G.M.

Nonno

4. con ordinanza resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]la Corte invitava le parti a fornire delucidazioni in ordine all’intervenuta definizione agevolata della lite e rinviava la causa a nuovo ruolo;

5. ADM depositava, quindi, note e documenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. come emerge dalla sentenza impugnata, la presente controversia verte unicamente sui maggiori dazi doganali richiesti da ADM, non risultando agli atti che l’avviso di rettifica impugnato riguardi anche le sanzioni;

1.1. ciò premesso, non risulta agli atti l’intervenuta definizione agevolata della controversia, ma unicamente il versamento di quanto dovuto da parte della società contribuente, per come dichiarato dalla stessa ADM con le note datate 29/05/2019;

1.2. ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato corrisposto quanto dovuto per stessa ammissione di ADM e avendo la società contribuente manifestato la propria volontà solutoria con l’istanza di definizione; né la società contribuente ha manifestato interesse alla definizione del giudizio una volta effettuato il pagamento;

2. le peculiari modalità di svolgimento della presente controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3873/2018R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via V. Bellini n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1067/04/17 depositata il 17 luglio 2017. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16ottobre 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Dazi doganali - Cessazione della materia del contendere.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 1067/04/17 del 17/07/2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 47/02/15 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito Biagini) avverso l’avviso di rettifica delle dichiarazioni doganali conseguenti ad alcune importazioni di merce (accessori pertubi) avvenute nel 2009; 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata: a) la vicenda trae origine dalla importazione di merce da Taiwan, merce acquistata da un esportatore, la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., al quale, a seguito di indagine effettuata dall’OLAF, era stato revocato il regime di esenzione dal dazio antidumpingprecedentemente concesso con regolamento CE n. 964/2003 del 2 giugno 2003; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente per prescrizione delle pretese erariali; c) avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle dogane proponeva appello; 1.2. l a CTR rigettava l’appello proposto evidenziando, con statuizione assorbente di ogni altra censura, la sussistenza della buona fede dell’importatore ai sensi dell’art. 220, § 2, lett. b), del regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 (Codice doganale comunitario -CDC) ; 2. ADM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3. Biagini resisteva in giudizio con controricorso e, in data 19/02/2019, depositava memoria con la quale deduceva di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, chiedendo un rinvio dell’udienza di trattazione.Cons. est. G.M. Nonno 4. con ordinanza resa all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]la Corte invitava le parti a fornire delucidazioni in ordine all’intervenuta definizione agevolata della lite e rinviava la causa a nuovo ruolo; 5. ADM depositava, quindi, note e documenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. come emerge dalla sentenza impugnata, la presente controversia verte unicamente sui maggiori dazi doganali richiesti da ADM, non risultando agli atti che l’avviso di rettifica impugnato riguardi anche le sanzioni; 1.1. ciò premesso, non risulta agli atti l’intervenuta definizione agevolata della controversia, ma unicamente il versamento di quanto dovuto da parte della società contribuente, per come dichiarato dalla stessa ADM con le note datate 29/05/2019; 1.2. ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato corrisposto quanto dovuto per stessa ammissione di ADM e avendo la società contribuente manifestato la propria volontà solutoria con l’istanza di definizione; né la società contribuente ha manifestato interesse alla definizione del giudizio una volta effettuato il pagamento; 2. le peculiari modalità di svolgimento della presente controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le
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