Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11061/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rigettava l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione con sentenza della medesima Corte del 14 settembre 2022, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2023.

Il diniego della sostituzione si basava sulla gravità dei plurimi fatti di bancarotta, sull'intensità del dolo, sulla negativa personalità del reo e sulla ritenuta inidoneità della pena sostitutiva a fini rieducativi.

2. Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore di fiducia.

Nell'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe reso una szatuizione contrad- dittoria rispetto a quella del giudice della cognizione il quale, in grado di appello, sulla richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di rito - anche valorizzando il comportamento processuale di Bertani, che già in primo grado aveva optato per riti deflattivi - aveva quantificato la pena finale complessiva per i fatti continuati di bancarotta in misura inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie singola di reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La ratio sottostante alla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2011 è quella di consentire, per i procedimenti penali non ancora definiti alla data di entrata in vigore della novella, l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, nel rispetto del principio di retroattività della lex mitior.

Per i procedimenti all'epoca pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, quale quello che ha dato origine al presente giudizio, l'applicazione è rimessa al giudice dell'esecuzione.

E' conseguenziale allora ritenere che il giudice in tali termini adito, per quanto formalmente operi nella fase esecutiva, debba porsi retrospettivamente nella stessa posizione del giudice della cognizione (Sez. 1, n. 2356 del 12/10/2023, dep. 2024, § 1.4 del Considerato in diritto), preliminarmente attingendo dagli esiti di quest'ultimo giudizio l'esistenza delle condizioni per procedere alla sostituzione.Costituisce, del resto, principio di ordine generale quello per cui il giudice dell'esecuzione esercita i poteri valutativi attribuitigli dall'ordinamento nei limiti in cui ciò gli è consentito dalle pronunce di cognizione già intervenute, senza poter rivisitare il corrispondente giudizio di merito.

Al riguardo, il giudice dell'esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (v.

Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264-01, riferita alla materia della continuazione).

3. Pare evidente, nella specie, che la statuizione del giudice dell'esecuzione, in ordine alla gravità oggettiva e soggettiva dei reati commessi, sia in stridente contrasto con quella del giudice di cognizione, che aveva accolto la proposta di concordato sulla pena, riducendola (senza tenere conto della diminuente per il rito) ad una misura assai prossima al minimo edittale, con implicita opposta valutazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen.

Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia per rinnovato giudizio in ordine all'idoneità della richiesta pena sostitutiva ad assicurare la rieducazione del condannato e a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, che muova tuttavia da una cornice valutativa coerente con le risultanze del processo di cognizione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rigettava l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione con sentenza della medesima Corte del 14 settembre 2022, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2023. Il diniego della sostituzione si basava sulla gravità dei plurimi fatti di bancarotta, sull'intensità del dolo, sulla negativa personalità del reo e sulla ritenuta inidoneità della pena sostitutiva a fini rieducativi. 2. Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione avrebbe reso una szatuizione contrad- dittoria rispetto a quella del giudice della cognizione il quale, in grado di appello, sulla richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di rito - anche valorizzando il comportamento processuale di Bertani, che già in primo grado aveva optato per riti deflattivi - aveva quantificato la pena finale complessiva per i fatti continuati di bancarotta in misura inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie singola di reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La ratio sottostante alla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2011 è quella di consentire, per i procedimenti penali non ancora definiti alla data di entrata in vigore della novella, l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, nel rispetto del principio di retroattività della lex mitior. Per i procedimenti all'epoca pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, quale quello che ha dato origine al presente giudizio, l'applicazione è rimessa al giudice dell'esecuzione. E' conseguenziale allora ritenere che il giudice in tali termini adito, per quanto formalmente operi nella fase esecutiva, debba porsi retrospettivamente nella stessa posizione del giudice della cognizione (Sez. 1, n. 2356 del 12/10/2023, dep. 2024, § 1.4 del Considerato in diritto), preliminarmente attingendo dagli esiti di quest'ultimo giudizio l'esistenza delle condizioni per procedere alla sostituzione.Costituisce, del resto, principio di ordine generale quello per cui il giudice dell'esecuzione esercita i poteri valutativi attribuitigli dall'ordinamento nei limiti in cui ciò gli è consentito dalle pronunce di cognizione già intervenute, senza poter rivisitare il corrispondente giudizio di merito. Al riguardo, il giudice dell'esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (v. Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264-01, riferita alla materia della continuazione). 3. Pare evidente, nella specie, che la statuizione del giudice dell'esecuzione, in ordine alla gravità oggettiva e soggettiva dei reati commessi, sia in stridente contrasto con quella del giudice di cognizione, che aveva accolto la proposta di concordato sulla pena, riducendola (senza tenere conto della diminuente per il rito) ad una misura assai prossima al minimo edittale, con implicita opposta valutazione degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia per rinnovato giudizio in ordine all'idoneità della richiesta pena sostitutiva ad assicurare la rieducazione del condannato e a prevenire il pericolo di commissione di altri reati, che muova tuttavia da una cornice valutativa coerente con le risultanze del processo di cognizione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte
Sentenza Cassazione n. 11061/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris