Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 28774/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26731-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresntate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 91, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dmiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 257/2021 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI di SASSARI, depositata il 08/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegando domanda di rivendicazione della proprietà esclusiva d i una rampa carrabile e di condanna dei convenuti al suo rilascio ed invocando l’accertamento del confine tra i fondi.

I convenuti resistevano alla domanda, allegando di essere proprietari della rampa, della quale assumevano comunque , in via riconvenzionale subordinata, di essere divenuti proprietary per usucapione.

Con sentenza n. 370/2018 Il Tribunale rigettava le domande attoree e dichiarava assorbita la riconvenzionale.

Interponevano appello avverso detta decisione le Loi e la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza impugnata, n. 257/2021, resa nella resistenza delle parti appellate, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA], che rimaneva contumace, rigettava il gravame.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con separato controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere proprietarie pro quota di un fabbricato sito in Dorgali, separato dall’edificio dei convenuti da una rampa carrabile, della quale assumevano di essere divenute proprietarie all’atto dell’acquisto del loro immobile, avvenuto con rogiti del 14 marzo 2002.

Le attrici proponevano quindi azione di rivendicazione della rampa e di condanna dei convenuti al suo rilascio, invocando al contempo l’accertamento del confine tra i fondi.

I convenuti resistevano alla domanda, allegando di essere proprietari della rampa in contestazione in forza dei loro titoli di acquisto ed invocavano, in via riconvenzionale subordinata, l’accertamento dell’intervenuta usucapione decennale del bene.

Con sentenza n. 370/2018 Il Tribunale rigettava le domande attoree e dichiarava assorbita la riconvenzionale.

Interponevano appello avverso detta decisione le Loi e la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza impugnata, n. 257/2021, resa nella resistenza delle parti appellate, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA], che rimaneva contumace, rigettava il gravame.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con separato controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano l’erronea interpretazione dei propri contratti di acquisto, perché il giudice di merito avrebbe dovuto ricostruire la volontà delle parti anche alla luce della documentazione in atti (tipo mappale e planimetria), il cui esame avrebbe comprovato sia la costituzione del vincolo pertinenziale tra la rampa e il fabbricato attoreo, per destinazione del precedente unico proprietario, sia la consistenza effettiva delle proprietà delle parti, diversa da quella emergente dalle risultanze catastali, che sarebbero state alterate da “alcuni dei convenuti” (così a pag. 14 del ricorso).

Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare la volontà delle parti tenendo conto della normativa vigente all’epoca dell’edificazione del fabbricato e della stipula degli atti diacquisto.

L’art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, in particolare, confermerebbe la destinazione della rampa a servizio della proprietà delle Loi, stante il rapporto tra la volumetria del fabbricato attoreo e la superficie da destinarsi per legge a parcheggio dello stesso.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha osservato che i rogiti di acquisto delle Loi si limitavano a prevedere genericamente il trasferimento, unitamente alle unità immobiliari che ne costituivano oggetto, anche “della comproprietà di tutto ciòche per legge, uso o destinazione è considerato comune ai diversi condomini” (cfr. pag. 9 della sentenza, ove è richiamata la clausola dei rogiti del 14.03.2002, riportata anche a pagg. 13 e 14 del ricorso).

In assenza di espressa menzione dell’accesso carrabile o del relativo mappale, il giudice di seconde cure ha valutato la sussistenza di elementi attestanti l’effettiva destinazione della rampa, al tempo delle compravendite delle Loi, al servizio del fabbricato attoreo, escludendola, all’esito di un apprezzamento di merito fondato in primo luogo sul contenuto della lettera del 04.05.2015, con la quale le ricorrenti avevano chiesto ai convenuti la costituzione a favore del loro immobile di una servitù di passaggio sulla rampa in questione, così dimostrando di non considerarla di loro proprietà.

Inoltre, il giudice di seconde cure ha dato rilievo dirimente alla presenza di un muro corrente lungo la rampa, di cui le ricorrenti non avevano provato l’edificazione in epoca successiva al loro acquisto, che escludeva ogni collegamento tra la proprietà attorea e l’accesso carrabile, e manifestava la destinazione della rampa a servizio del fabbricato dei convenuti, con funzione di accesso al loro cortile, adibito a parcheggio.

Tali decisivi passaggi della sentenza impugnata, alla luce dei quali la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza del vincolo pertinenziale tra la rampa rivendicata e la proprietà delle ricorrenti, non risultano attinti dalle censure in esame.

Le ricorrenti, attraverso la deduzione della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, contrappongono alla valutazione fatta propria dalla Corte sassarina una diversa ipotesi ricostruttiva, secondo la quale il vincolo pertinenziale sussisterebbe non già con l’immobile di parte convenuta, ma con quello di parte attrice; in tal modo, tuttavia, esse invocano un inammissibile riesame del merito della controversia (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790) e non si confrontano con il consolidato principio secondo cui la valutazione d ella rilevanza delle risultanze istruttorie ed il loro apprezzamento sono riservati al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Con il terzo motivo, le ricorrenti si dolgono del rigetto della domanda di regolamento dei confini e della “totale omissione della questione” (cfr. pag. 18 del ricorso).

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare la domanda, ma l’ha dichiarata assorbita, osservando che la pronuncia sulla stessa era stata richiesta dalle Loi solo in conseguenza dell’accoglimento dell’azione di rivendicazione della rampa.

Tale argomentazione non è in alcun modo attinta dalla censura in esame, con la quale le ricorrenti si limitano a riproporre la doglianza, invocando anche in questo caso un riesame del fatto, incentrato sul rapporto tra la superficie dell’immobile e lo spazio che, nella prospettazione delle Loi, avrebbe dovuto essere destinato a parcheggio in forza dell’art. 41- sexies della Legge n. 1150 del 1942”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle due parti ricorrenti.

Nulla invece per la parte rimasta intimata, in assenza di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida per ognuna di esse in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26731-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresntate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 91, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dmiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 257/2021 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 08/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegando domanda di rivendicazione della proprietà esclusiva d i una rampa carrabile e di condanna dei convenuti al suo rilascio ed invocando l’accertamento del confine tra i fondi. I convenuti resistevano alla domanda, allegando di essere proprietari della rampa, della quale assumevano comunque , in via riconvenzionale subordinata, di essere divenuti proprietary per usucapione. Con sentenza n. 370/2018 Il Tribunale rigettava le domande attoree e dichiarava assorbita la riconvenzionale. Interponevano appello avverso detta decisione le Loi e la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza impugnata, n. 257/2021, resa nella resistenza delle parti appellate, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA], che rimaneva contumace, rigettava il gravame. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con separato controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere proprietarie pro quota di un fabbricato sito in Dorgali, separato dall’edificio dei convenuti da una rampa carrabile, della quale assumevano di essere divenute proprietarie all’atto dell’acquisto del loro immobile, avvenuto con rogiti del 14 marzo 2002. Le attrici proponevano quindi azione di rivendicazione della rampa e di condanna dei convenuti al suo rilascio, invocando al contempo l’accertamento del confine tra i fondi. I convenuti resistevano alla domanda, allegando di essere proprietari della rampa in contestazione in forza dei loro titoli di acquisto ed invocavano, in via riconvenzionale subordinata, l’accertamento dell’intervenuta usucapione decennale del bene. Con sentenza n. 370/2018 Il Tribunale rigettava le domande attoree e dichiarava assorbita la riconvenzionale. Interponevano appello avverso detta decisione le Loi e la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con la sentenza impugnata, n. 257/2021, resa nella resistenza delle parti appellate, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA], che rimaneva contumace, rigettava il gravame. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la sola [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con separato controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano l’erronea interpretazione dei propri contratti di acquisto, perché il giudice di merito avrebbe dovuto ricostruire la volontà delle parti anche alla luce della documentazione in atti (tipo mappale e planimetria), il cui esame avrebbe comprovato sia la costituzione del vincolo pertinenziale tra la rampa e il fabbricato attoreo, per destinazione del precedente unico proprietario, sia la consistenza effettiva delle proprietà delle parti, diversa da quella emergente dalle risultanze catastali, che sarebbero state alterate da “alcuni dei convenuti” (così a pag. 14 del ricorso). Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare la volontà delle parti tenendo conto della normativa vigente all’epoca dell’edificazione del fabbricato e della stipula degli atti diacquisto. L’art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, in particolare, confermerebbe la destinazione della rampa a servizio della proprietà delle Loi, stante il rapporto tra la volumetria del fabbricato attoreo e la superficie da destinarsi per legge a parcheggio dello stesso. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha osservato che i rogiti di acquisto delle Loi si limitavano a prevedere genericamente il trasferimento, unitamente alle unità immobiliari che ne costituivano oggetto, anche “della comproprietà di tutto ciòche per legge, uso o destinazione è considerato comune ai diversi condomini” (cfr. pag. 9 della sentenza, ove è richiamata la clausola dei rogiti del 14.03.2002, riportata anche a pagg. 13 e 14 del ricorso). In assenza di espressa menzione dell’accesso carrabile o del relativo mappale, il giudice di seconde cure ha valutato la sussistenza di elementi attestanti l’effettiva destinazione della rampa, al tempo delle compravendite delle Loi, al servizio del fabbricato attoreo, escludendola, all’esito di un apprezzamento di merito fondato in primo luogo sul contenuto della lettera del 04.05.2015, con la quale le ricorrenti avevano chiesto ai convenuti la costituzione a favore del loro immobile di una servitù di passaggio sulla rampa in questione, così dimostrando di non considerarla di loro proprietà. Inoltre, il giudice di seconde cure ha dato rilievo dirimente alla presenza di un muro corrente lungo la rampa, di cui le ricorrenti non avevano provato l’edificazione in epoca successiva al loro acquisto, che escludeva ogni collegamento tra la proprietà attorea e l’accesso carrabile, e manifestava la destinazione della rampa a servizio del fabbricato dei convenuti, con funzione di accesso al loro cortile, adibito a parcheggio. Tali decisivi passaggi della sentenza impugnata, alla luce dei quali la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza del vincolo pertinenziale tra la rampa rivendicata e la proprietà delle ricorrenti, non risultano attinti dalle censure in esame. Le ricorrenti, attraverso la deduzione della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, contrappongono alla valutazione fatta propria dalla Corte sassarina una diversa ipotesi ricostruttiva, secondo la quale il vincolo pertinenziale sussisterebbe non già con l’immobile di parte convenuta, ma con quello di parte attrice; in tal modo, tuttavia, esse invocano un inammissibile riesame del merito della controversia (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790) e non si confrontano con il consolidato principio secondo cui la valutazione d ella rilevanza delle risultanze istruttorie ed il loro apprezzamento sono riservati al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Con il terzo motivo, le ricorrenti si dolgono del rigetto della domanda di regolamento dei confini e della “totale omissione della questione” (cfr. pag. 18 del ricorso). Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale non ha affatto omesso di esaminare la domanda, ma l’ha dichiarata assorbita, osservando che la pronuncia sulla stessa era stata richiesta dalle Loi solo in conseguenza dell’accoglimento dell’azione di rivendicazione della rampa. Tale argomentazione non è in alcun modo attinta dalla censura in esame, con la quale le ricorrenti si limitano a riproporre la doglianza, invocando anche in questo caso un riesame del fatto, incentrato sul rapporto tra la superficie dell’immobile e lo spazio che, nella prospettazione delle Loi, avrebbe dovuto essere destinato a parcheggio in forza dell’art. 41- sexies della Legge n. 1150 del 1942”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle due parti ricorrenti. Nulla invece per la parte rimasta intimata, in assenza di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida per ognuna di esse in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri
Sentenza Cassazione n. 28774/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris