CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 44104/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così confermando l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Cosenza il 24/05/2024, con la quale è stata applicata nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona sottoposta ad indagini denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione agli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ceduto sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]. Rileva il difensore che, nel corso delle indagini, è stata disposta una perquisizione nei confronti dell'indagato, che ha consentito di rinvenire diversi tipi di sostanza stupefacente, sostanza da taglio, due bilancini elettronici, una pistola con matricola abrasa e 7 proiettili. Per tali reati il ricorrente è stato arrestato nel luglio 2023 e il relativo procedimento è stato definito con sentenza di applicazione della pena. Nella prospettazione difensiva non possono ritenersi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza attesa la correlazione tra la contestazione oggetto del presente procedimento e il successivo arresto del luglio 2023. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in ordine alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente si osserva che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato 2 P`‹ adeguato conto delle ragioni che l'hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La misura cautelare è stata applicata, con ordinanza confermata dal provvedimento impugnato, per il reato di cessione di hashish e marijuana in favore di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], commesso il 31 marzo 2023. Gli elementi indiziari sono analiticamente indicati e consistono in intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e controllo e nella perquisizione disposta a carico dell'acquirente, che ha permesso di rinvenire la sostanza stupefacente appena acquistata. Il Tribunale per il riesame ha rilevato che è del tutto infondata la contestazione di violazione del divieto di bis in idem, in quanto i fatti oggetto del presente procedimento sono diversi e anteriori da quelli per i quali il ricorrente è stato arrestato e condannato, in esito alla perquisizione del 14 luglio 2023. L'ordinanza impugnata ha fatto, quindi, corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'assenza di contiguità temporale tra le condotte di detenzione e cessione di sostanza stupefacente impedisce l'assorbimento dell'una condotta nell'altra, con la conseguenza che le due condotte danno luogo a più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi a distinti reati, eventualmente legati dal vincolo della continuazione criminosa, e ambedue previsti dalla norma a più fattispecie tra loro alternative di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284666 - 01). 3. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame ed essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023). Nel caso di specie il grave e attuale pericolo di reiterazione del reato è stato desunto dalla circostanza che il ricorrente, avendo disponibilità di sostanza stupefacente (come dimostrato dal successivo, recente, arresto del luglio 2023, in occasione del quale sono stati rinvenuti consistenti quantitativi di droga) è stabilmente inserito nel circuito dello spaccio. Tale motivazione, logica e immune da vizi, sfugge al sindacato di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della