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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 10580/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen.

Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che successivamente, a mezzo del difensore, ha depositato remissione di querela, con successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato.

Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate.

Rilevato che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 12 febbraio 2025 Il consia#ere esten.sore Il si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che successivamente, a mezzo del difensore, ha depositato remissione di querela, con successiva accettazione della stessa da parte dell'imputato. Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate. Rilevato che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 12 febbraio 2025 Il consia#ere esten.sore Il si
Sentenza Cassazione n. 10580/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris