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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35649/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia dichiarata la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato ex art. 73 d.P.R.

R. 9 ottobre 1990 i. 309 per avere detenuto illecitamente (nella sua autovettura all'interno di una busta di plastica con la scritta «500») 516 grammi di cocaina.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo vizio della motivazione nell'avere ravvisato la sussistenza di esigenze cautelari, oltretutto applicando la misura più restrittiva, la misura più restrittiva sul presupposto indimostrato che il ricorrente avrebbe rapporti con organizzazione criminali in grado di fornirgli il consistente quantitativo di cocaina detenuto e che anche agli arresti donniciliari potrebbe custodire sostanza stupefacente, trascurando, per altro verso, che egli non presenta precedenti penali per violazione delle norme sul controllo degli stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Sulla base di pertinenti massime di esperienza Il Tribunale ha ritenuto che la detenzione di 516 grammi di cocaina da parte di un soggetto che risulta avere un reddito assai modesto faccia presumere, dato il valore della droga detenuta, ch'egli abbia agito in collegamento con ambienti criminali per collocare la sostanza su mercato.

Su questa base ha ravvisato un rischio di reiterazione del reato e non irragionevolmente ha valutato che, anche se collocato agli arresti domiciliari, [OSCURATO:PERSONA] potrebbe continuare a collaborare con soggetti criminali in altre forme (come l'occultamento della sostanza stupefacente nella sua abitazione).

2. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua li.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia dichiarata la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato ex art. 73 d.P.R. R. 9 ottobre 1990 i. 309 per avere detenuto illecitamente (nella sua autovettura all'interno di una busta di plastica con la scritta «500») 516 grammi di cocaina. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo vizio della motivazione nell'avere ravvisato la sussistenza di esigenze cautelari, oltretutto applicando la misura più restrittiva, la misura più restrittiva sul presupposto indimostrato che il ricorrente avrebbe rapporti con organizzazione criminali in grado di fornirgli il consistente quantitativo di cocaina detenuto e che anche agli arresti donniciliari potrebbe custodire sostanza stupefacente, trascurando, per altro verso, che egli non presenta precedenti penali per violazione delle norme sul controllo degli stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Sulla base di pertinenti massime di esperienza Il Tribunale ha ritenuto che la detenzione di 516 grammi di cocaina da parte di un soggetto che risulta avere un reddito assai modesto faccia presumere, dato il valore della droga detenuta, ch'egli abbia agito in collegamento con ambienti criminali per collocare la sostanza su mercato. Su questa base ha ravvisato un rischio di reiterazione del reato e non irragionevolmente ha valutato che, anche se collocato agli arresti domiciliari, [OSCURATO:PERSONA] potrebbe continuare a collaborare con soggetti criminali in altre forme (come l'occultamento della sostanza stupefacente nella sua abitazione). 2. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua li. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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