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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38024/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen., con il quale ha dedotto violazione di legge attesa la mancata considerazione da parte della Corte di appello delle proprie tv conclusioni scritte, con le quali si era richiesta la applicazione della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

4. Il motivo proposto è manifestamente infondato e il ricorso deve essere, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.

La Corte di appello ha, difatti, esaustivamente motivato, in ordine alle caratteristiche del fatto, che denotano:- un evidente inserimento del ricorrente in circuiti criminali; - la volontà di trarre un consistente vantaggio dall'uso del bene ricettato; - la non episodicità della condotta posta in essere in considerazione dei plurimi precedenti penali riferibili al Marinelli (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Rv. 280250-01).

Con tale ampia motivazione, in chiaro rapporto di incompatibilità con le conclusioni articolate con la memoria depositata e richiamata in ricorso, il ricorrente non si confronta, emergendo un chiaro rapporto di incompatibilità, con implicito rigetto sul punto, tra le caratteristiche del fatto per come accertato, e per il quale il ricorrente è stato condannato, e i presupposti previsti per legge per ottenere l'applicazione del disposto dell'art. 131-bis cod. pen. 5.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen., con il quale ha dedotto violazione di legge attesa la mancata considerazione da parte della Corte di appello delle proprie tv conclusioni scritte, con le quali si era richiesta la applicazione della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. 4. Il motivo proposto è manifestamente infondato e il ricorso deve essere, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile. La Corte di appello ha, difatti, esaustivamente motivato, in ordine alle caratteristiche del fatto, che denotano:- un evidente inserimento del ricorrente in circuiti criminali; - la volontà di trarre un consistente vantaggio dall'uso del bene ricettato; - la non episodicità della condotta posta in essere in considerazione dei plurimi precedenti penali riferibili al Marinelli (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Rv. 280250-01). Con tale ampia motivazione, in chiaro rapporto di incompatibilità con le conclusioni articolate con la memoria depositata e richiamata in ricorso, il ricorrente non si confronta, emergendo un chiaro rapporto di incompatibilità, con implicito rigetto sul punto, tra le caratteristiche del fatto per come accertato, e per il quale il ricorrente è stato condannato, e i presupposti previsti per legge per ottenere l'applicazione del disposto dell'art. 131-bis cod. pen. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data
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