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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 11153/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 37326-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 379/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 30 maggio 2019, confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contribuzione previdenziale relativa alla gestione commercianti sui redditi derivanti da partecipazione pro quota alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e Morsella, sul rilievo che, non svolgendo il ricorrente, nei periodi cui si riferiva la pretesa, attività lavorativa per la predetta società, non erano dovuti gli utili sociali da lui conseguiti in qualità di mero socio di capitale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, sulla base di unico motivo.

3. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della

I. 14 novembre 1992 n. 438 di conv.ne con modificazioni del d.

I. 19 settembre 1992 n. 384 e in connessione con la

I. 2 agosto 1990 n. 233. 2.La questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa.

Ric. 2019 n. 37326 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -2-

3. Trattasi di questione affrontata e risolta da Cass. 21540 del 20/8/2019, cui in questa sede si rinvia.

4. Nella citata pronuncia è stato rilevato che l'art. 3 bis del d.l. 19 settembre1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla

I. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per ì soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono» e che con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della

I. n. 233 del 1990, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva.

5. E' stato rilevato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e che il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).

6. Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi.

7. Sulla base delle svolte argomentazioni, essendosi la Corte d'appello conformata ai suddetti principi, il ricorso va rigettato.

Ric. 2019 n. 37326 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -3-

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20 gennaio 2022.

Il PRESIDENTE ESTENSORE [OSCURATO:PERSONA]?(...7.",'.1-[OSCURATO:PERSONA] (A2j Qc) n_.

ESPERTO -C,AN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37326-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) Spa, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 379/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 30 maggio 2019, confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contribuzione previdenziale relativa alla gestione commercianti sui redditi derivanti da partecipazione pro quota alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e Morsella, sul rilievo che, non svolgendo il ricorrente, nei periodi cui si riferiva la pretesa, attività lavorativa per la predetta società, non erano dovuti gli utili sociali da lui conseguiti in qualità di mero socio di capitale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, sulla base di unico motivo. 3. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della I. 14 novembre 1992 n. 438 di conv.ne con modificazioni del d. I. 19 settembre 1992 n. 384 e in connessione con la I. 2 agosto 1990 n. 233. 2.La questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa. Ric. 2019 n. 37326 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- 3. Trattasi di questione affrontata e risolta da Cass. 21540 del 20/8/2019, cui in questa sede si rinvia. 4. Nella citata pronuncia è stato rilevato che l'art. 3 bis del d.l. 19 settembre1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla I. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per ì soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono» e che con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della I. n. 233 del 1990, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva. 5. E' stato rilevato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e che il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES). 6. Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi. 7. Sulla base delle svolte argomentazioni, essendosi la Corte d'appello conformata ai suddetti principi, il ricorso va rigettato. Ric. 2019 n. 37326 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20 gennaio 2022. Il PRESIDENTE ESTENSORE [OSCURATO:PERSONA]?(...7.",'.1-[OSCURATO:PERSONA] (A2j Qc) n_. ESPERTO -C,AN
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