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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 36/2021

ECLI:EU:T:2021:187
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0260_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 14 aprile 2021 – Al-Tarazi / Consiglio (causa T‑260/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritti della difesa – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Proporzionalità»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Sostegno al regime siriano e vantaggio tratto dal medesimo – Nozione – Criterio giuridico autonomo – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2019/87, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter, 2015/1828 e 2019/85] (v. punti 31, 32, 65, 125, 126, 151)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2019/87, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, allegato II, 2015/1828 e 2019/85] (v. punti 37-42, 46)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2019/87, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2019/85, allegato II] (v. punti 57-62)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Sostegno al regime siriano e vantaggio tratto dal medesimo – Nozione – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2019/87, artt. 27, § 1, e 28, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, artt. 15, § 1, a), 2015/1828 e 2019/85] (v. punti 64, 93, 94, 161)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio della libera valutazione delle prove [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2019/87, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, allegato II, e 2019/85] (v. punti 71, 72, 74, 85, 106, 116, 121)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2019/87, artt. 27, § 3, e 28, § 3] (v. punti 142, 143, 146-149)

7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 15, 16 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2019/87, art. 28, § 6; regolamenti del Consiglio nn. 2012/36, art. 16, 2015/1828 e 2019/85] (v. punti 172-174, 176-179)

8. Procedimento giurisdizionale – Mezzi istruttori – Comparizione personale delle parti – Perizia – Potere discrezionale del Tribunale [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, a)] (v. punto 182) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 18 I, pag. 13), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n . 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 18 I, pag . 4), nella parte in cui riguardano il ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA]Tarazi è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0260_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 14 aprile 2021 – Al-Tarazi / Consiglio (causa T‑260/19) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritti della difesa – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Proporzionalità» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Sostegno al regime siriano e vantaggio tratto dal medesimo – Nozione – Criterio giuridico autonomo – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2019/87, artt. 27, §§ 2, a), e 3, e 28, §§ 2, a), e 3; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter, 2015/1828 e 2019/85] (v. punti 31, 32, 65, 125, 126, 151) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2019/87, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, allegato II, 2015/1828 e 2019/85] (v. punti 37-42, 46) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2019/87, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012 e 2019/85, allegato II] (v. punti 57-62) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Sostegno al regime siriano e vantaggio tratto dal medesimo – Nozione – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2019/87, artt. 27, § 1, e 28, § 1; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, artt. 15, § 1, a), 2015/1828 e 2019/85] (v. punti 64, 93, 94, 161) 5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio della libera valutazione delle prove [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2019/87, allegato I; regolamenti del Consiglio nn. 36/2012, allegato II, e 2019/85] (v. punti 71, 72, 74, 85, 106, 116, 121) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2019/87, artt. 27, § 3, e 28, § 3] (v. punti 142, 143, 146-149) 7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 5, § 4, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 15, 16 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836 e (PESC) 2019/87, art. 28, § 6; regolamenti del Consiglio nn. 2012/36, art. 16, 2015/1828 e 2019/85] (v. punti 172-174, 176-179) 8. Procedimento giurisdizionale – Mezzi istruttori – Comparizione personale delle parti – Perizia – Potere discrezionale del Tribunale [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, a)] (v. punto 182) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( GU 2019, L 18 I, pag. 13), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n . 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( GU 2019, L 18 I, pag . 4), nella parte in cui riguardano il ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA]Tarazi è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
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