CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; dato atto che il difensore, regolarmente avvisato, non è comparso, pur avendo chiesto la trattazione orale del processo.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 21/01/2022 della Corte di appello di Napoli che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la sentenza del 20/07/2011 del Tribunale di Benevento che l'aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione per il reato di abuso d'ufficio in concorso (rubricato al capo B) e aveva disposto la confisca degli immobili oggetto del reato di lottizzazione abusiva rubricato al capo A e dichiarato estinto per prescrizione 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza degli artt., 568, comma 4, 579, comma 3, 596, comma 1, cod. pen., nella parte in cui è stato escluso l'esame dei motivi di appello relativi all'insussistenza del reato di lottizzazione abusiva e alla conseguente revoca della confisca. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 110, 323 cod. pen., e l'omessa motivazione sulla condotta di concorso nel reato a lui specificamente imputabile. 2.11 ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, è inammissibile nel resto. 3.Premesso che: 3.1.il ricorrente era stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di lottizzazione abusiva di un terreno di sua proprietà, frazionato e venduto ad altre persone (capo A), e di quello di concorso, in qualità di extraneus, nel reato di abuso di ufficio materialmente ascritto al pubblico ufficiale che aveva consentito la lottizzazione abusiva con le condotte meglio descritte dal capo B della rubrica; 3.2.il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del Ferrigini in ordine al reato di lottizzazione abusiva perché estinto per prescrizione, aveva ordinato la confisca dei terreni lottizzati ed aveva condannato l'imputato per il delitto di cui al capo B alla pena (sospesa) di un anno di reclusione; 3.3.con sentenza pre-dibattimentale del 04/09/2015, la Corte di appello di Napoli aveva dichiarato "de plano" non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato di abuso di ufficio estinto per prescrizione; 3.4.con sentenza Sez. 3, n. 25002 del 26/04/2018, questa Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del Ferrigni, aveva annullato senza rinvio la sentenza di cui al capoverso che precede siccome pronunciata de plano ed in assenza di contraddittorio, non essendo applicabile al giudizio di appello l'art.469 cod. proc. pen.; 3.5.ricevuti gli atti, la Corte di appello, preso atto che l'imputato aveva rinunciato alla prescrizione per il delitto di cui al capo B, con la sentenza impugnata ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado. 4.Tanto premesso, osserva il Collegio: 4.1.è corretta l'osservazione del ricorrente secondo il quale alcun giudicato si è formato sul reato di lottizzazione abusiva di cui al capo A) della rubrica, essendo evidente che oggetto della sentenza della Corte di appello a suo tempo impugnata era solo e soltanto l'art. 323 cod. pen. di cui al capo B); 4.2.non essendovi stata alcuna pronuncia relativa al reato di cui al capo A) (peraltro già dichiarato prescritto in primo grado), non si vede come egli possa aver fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado che, sui punto, era stata regolarmente impugnata e sulla quale la Corte di appello non si era mai pronunciata; 4.3.sicché, a seguito dell'annullamento senza rinvio della sentenza del 04/09/2015 nella sua interezza, la Corte di appello di Napoli era stata nuovamente investita dell'impugnazione avverso tutti (nessuno esclusi) i capi e i punti della sentenza di primo grado, compreso quello relativo al reato di lottizzazione abusiva che la Corte di appello non ha esaminato viziando la motivazione nei termini indicati con il primo motivo di odierno ricorso; 4.4.tuttavia, il ricorrente non è più proprietario dei terreni confiscati che risultano, dalla rubrica e dalla lettura della motivazione, tutti alienati; è lui stesso, del resto, ad affermarlo espressamente con il quarto motivo di appello a sostegno della dedotta illegittimità della confisca siccome disposta su beni che non gli appartengono più (pag. 51 dell'appello dell'Avv. S. Ferrara); 4.5.non essendo titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva che lo legittimi a rivendicare la restituzione dei terreni confiscati, né dal punto di vista sostanziale, né da quello processuale, egli non ha un interesse concreto a ottenere una pronuncia più favorevole, nel merito, di quella impugnata che, pur avendo accertato la lottizzazione abusiva, ha comunque dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato estinto per prescrizione; 4.6.sicché, il vizio di motivazione dedotto con il primo motivo non può essere scrutinato in questa sede alla luce del principio autorevoi'mente affermato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva; 4.7.quanto al concorso nel delitto di abuso di ufficio, costituisce insegnamento costante di questa Corte quello secondo il quale l'esistenza di una collusione tra il privato ed il pubblico ufficiale non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, essendo invece necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra i predetti soggetti, ovvero altri dati di contorno, dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il pubblico ufficiale, se non da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo (Sez. 6, n. 15837 del 20/12/2018, D'Alessio, Rv. 275540 - 01; Sez. 6, n. 33760 del 23/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264460; Sez. 6, n. 37880 del 11/07/2014, Savini, Rv. 260031; Sez. 6, n. 40499 del 21/05/2009, Bonito, Rv. 245010; Sez. 6, n. 37531 del 14/06/2007, Serione, Rv. 238029); 4.8.1a Corte di appello non fa buon governo di tali insegnamenti allorquando indica come elemento sintomatico del concorso del Ferrigni nel reato proprio del pubblico ufficiale il fatto che le cariche «particolarmente funzionali e "interessate"» lui rivestite nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (ove dal 1985 era stato incaricato della stesura del PRG) avevano esercitato sul pubblico ufficiale un «inevitabile appeal»; 4.9.in disparte il discutibile sillogismo, resta il fatto che in questo modo il privato viene ritenuto complice del pubblico ufficiale per il sol fatto che questi, indipendentemente da accordi, sollecitazioni o pressioni, ritenga in cuor suo di compiacere il primo; 4.10.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 323 cod. pen., di cui al capo B) dell'imputazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; 4.11.il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 323 cod. pen., di cui al capo B) dell'imputazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara