CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 03171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Moldova) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 15/07/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA], richiesta dalla Repubblica di Moldavia in relazione alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Chisani del 6 marzo 2013, con cui lo stesso era stato condannato alla pena complessiva di anni 6 di reclusione per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e di frode, rispettivamente previsti dagli artt. 352, comma 3, lett. d, e 190 codice penale moldavo. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale propone i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, plurimo motivo deduce inosservanza od erronea applicazione dell'art. 705 cod. proc. pen. e dell'art. 2 della Convenzione di Estradizione di Parigi, in rapporto agli art. 393 e 628 cod. pen. Illegittimamente la Corte di appello ha ritenuto, alla luce della dinamica dell'episodio del 2009, come ricostruita in sentenza, di riqualificare nel delitto di rapina ex art. 628 cod. pen. la condotta di cui al capo a) della sentenza straniera, che invece trova il suo omologo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni previsto dall'art. 393 cod. pen.; e ha puntualizzato che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sarebbe in ogni caso riconducibile al novero di quelli per i quali l'art. 2 della Convenzione di Parigi consente la consegna. Così operando la Corte avrebbe esondato dai propri poteri, operando una valutazione di merito in materia sottratta alla sua giurisdizione, verosimilmente perché consapevole della esorbitanza della pena che è stata irrogata all'estradando per tale reato, pari ad anni quattro di reclusione, rispetto a quella prevista per il corrispondente reato di cui all'art. 393 cod. pen., il cui massimo edittale è fissato in un anno di reclusione; e non avrebbe fatto buon governo dei principi elaborati da questa Corte di legittimità sulla doppia incriminabilità e sulla rilevanza ostativa che al riguardo assume la radicale diversità di sanzioni previste nello Stato richiedente e in quello di esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art.133 cod. pen., ed ai principi di proporzionalità e legalità che regolano la dosimetria della pena. Anche in relazione al delitto di truffa sussiste una discrasia evidente e del tutto irragionevole fra la pena irrogata al Talmaci, pari ad anni cinque di reclusione, e i limiti edittali del delitto di truffa previsto dall'ordinamento nazionale, ex art. 640 cod. pen..Il trattamento sanzionatorio inflitto risulta vieppiù spropositato ove si consideri che, a distanza di oltre un decennio dal fatto (risalente all'anno 2009), la pena irrogata non sarebbe in grado di assolvere ad alcun finalismo rieducativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2.1. Con riguardo al primo motivo, non sussiste la dedotta illegittimità della riqualificazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona in quello di rapina. La difesa contesta, in sostanza, l'apprezzamento che la Corte di merito ha operato della cd. doppia incriminazione, requisito cui l'estradizione è subordinata secondo il paradigma disegnato dall'art. 13 cod. pen. Si tratta di una verifica che - lungi dal costituire esercizio arbitrario di discrezionalità - la Corte di appello è tenuta ad operare, prendendo in considerazione il nucleo essenziale della condotta e valutandone la riconducibilità ad una fattispecie incriminatrice dell'ordinamento nazionale, per cui possa dirsi che il fatto naturalisticamente inteso è configurabile come reato sia nello Stato richiedente che nello Stato di esecuzione. Un simile apprezzamento non può essere vincolato dal nomen iuris ed a nulla rileva l'eventuale diversità, oltre che del titolo, degli ulteriori elementi richiesti per la configurazione del reato, posto che, per ovvie ragioni, può non sussistere una piena simmetria tra fattispecie incriminatrici previste da ordinamenti diversi. Al riguardo, costituisce principio sedimentato nel sistema quello per cui, in tema di estradizione, il principio di specialità non è violato qualora l'estradato sia sottoposto a processo con riferimento al fatto-reato inteso come accadimento storico, così come descritto nella richiesta di estradizione e negli atti processuali richiamati, non rilevando l'astratta qualificazione della fattispecie (si vedano, tra le altre, Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, Francisci, Rv. 260432; Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato, Rv. 271583, con riferimento ad un caso in cui, a fronte di una richiesta di estradizione in cui era compiutamente descritta la fattispecie associativa prevista dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel provvedimento che disponeva l'estradizione - reso dalla Corte Suprema di Giustizia Colombiana - si faceva riferimento al "traffico illecito" di stupefacenti, ed era rilevato come la Convenzione sugli stupefacenti del 1988 espressamente ricomprendesse in tale nozione anche l'ipotesi associativa).2. Tanto premesso, la sentenza impugnata trae ispirazione dai criteri distintivi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità con riguardo al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e a quello di estorsione, sulla implicita premessa che gli stessi ben possano orientare l'interprete, altresì, per la delimitazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni rispetto alla fattispecie della rapina, che a quella della estorsione è contigua, differenziandosene per la più intensa compressione della libertà di autodeterminazione della vittima. Nella decisione impugnata si legge difatti che, "fermo restando che la linea di demarcazione è sancita dall'elemento intenzionale (Cass. 16/07/2020 Ud. - dep. 23/10/2020, n. 29541 emessa dalle Sezioni Unite), non sono indifferenti, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la gravità della violenza e l'intensità della minaccia che, per essere ricondotte alla fattispecie meno grave, non devono trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, travalicanti il ragionevole intento di far valere un diritto". Ancora, sulla medesima premessa logica che nel reato di cui all'art. 393 cod. pen. l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se in ipotesi infondata, di esercitare un suo diritto giudizialmente azionabile, lì dove nell'estorsione - e ancor più nella rapina - l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza di non averne diritto, correttamente la Corte territoriale ha posto l'accento sul dato che l'estradando ha sottratto alla persona offesa un bene mobile di valore largamente più elevato (stimato in 208.034 MDL) dell'ammontare pecuniario della sua pretesa creditoria (pari a 15.523,23 MDL ); onde l'inferenza, argomentata senza aporie e fondata sui criteri deduttivi che ordinariamente presiedono all'accertamento del dolo - evocati dalla stessa Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02 - che il ricorrente non abbia voluto autotutelare un preteso diritto per il quale avrebbe avuto titolo ad agire in giudizio, avendo inteso perseguire un profitto indebito, largamente superiore all'importo del credito da lui vantato. 2.3. Peraltro, sul punto il ricorso pecca anche di genericità, non rapportandosi con argomentata critica al rilievo della Corte territoriale per cui, in ogni caso, l'estradizione sarebbe concedibile anche per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, a norma dell'art. 2 della Convenzione europea di estradizione, ratificata a Parigi nel 1957, avuto riguardo all'entità della pena edittale, non inferiore ad un anno nel massimo, per essa prevista.2.4. Alla luce dell'operato inquadramento giuridico del fatto di cui al capo a) nel delitto di rapina, resta assorbita ogni questione relativa alla difformità di forbice edittale con il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 3. E' manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso con cui, anche in relazione al delitto di truffa, si è dedotta l'eccessività della pena inflitta al Talmaci e l'irragionevole discrasia con il limite edittale previsto per la pena stabilita dall'ordinamento nazionale, ex art. 640 cod. pen. Invero, ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, l'eventuale maggiore severità della pena prevista per quella determinata condotta nello Stato richiedente non assume il rilievo che il ricorrente intende attribuirgli, potendo l'aspetto sanzionatorio costituire condizione ostativa all'estradizione solo nell'ipotesi in cui esso risulti del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con i principi di legalità e di proporzionalità della pena stessa: condizione che qui non ricorre. Nella logica dell'istituto di cooperazione giudiziaria de quo vertitur, e coerentemente con la sua natura, eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare, piuttosto, ai fini delle valutazioni di ordine politico che competono al Ministro della Giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16507 del 20/03/2018, Napolitano, Rv. 272911; Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275424-02, con riferimento a fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di accoglimento della domanda di estradizione proposta dalla Repubblica popolare cinese, evidenziando come l'ordinamento cinese preveda per il reato di "frode del tesoro pubblico o privato" un trattamento sanzionatorio indeterminato e contrario al principio di proporzionalità, atteso che, con riguardo a non meglio specificate ipotesi "particolarmente gravi" e per i casi in cui il reato abbia ad oggetto una somma di denaro "particolarmente gigante", è fissata la reclusione "di oltre dieci anni o a vita" ed una pena pecuniaria non predeterminata). 4. Inammissibili, non configurando vizio ricorribile in questa Sede di legittimità, sono le considerazioni sulla pretesa assenza di finalismo rieducativo in una pena che verrebbe ad essere espiata a distanza di numerosi anni dal fatto, avendo la Corte territoriale opportunamente evidenziato a fronte di deduzioni genericamente svolte in sede di merito, che la pena irrogata al ricorrente non è estinta per prescrizione ex art. 172 cod. pen.4. Alla inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che si ritiene congruo determinare in ragione di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. 5. La cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. nei confronti del Ministero di Giustizia P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. p