CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 08193/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 115/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34847/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 giugno 1965, avverso la sentenza del 15 gennaio 2025 della Corte di cassazione; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 17727 del 15 gennaio 2025 (dep. 12 maggio 2025), la Terza Sezione penale di questa Corte rigettava, poiché infondati, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 17 settembre 2023 con cui la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di terzo rinvio, quale giudice della riparazione, aveva escluso l’indennizzabilità del periodo di detenzione compreso tra il 6 novembre 2013 e il 21 ottobre 2016, avendo accertato la condotta ostativa di cui all’art. 314 cod. proc. pen. In ordine alla precedente detenzione subita dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 29 ottobre 2010 e il 5 novembre 2013, è stato già riconosciuto al ricorrente l’importo di 259.873,64 euro. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8193/2026 Roma, lì, 02/03/2026 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, è incorsa in “errori materiali e di fatto”. 2.1. Osserva innanzitutto il ricorrente che l’interpretazione secondo la quale il rimedio proposto avverso le sentenze della Corte di cassazione non è riconosciuto in materia di riparazione per ingiusta detenzione, confligge con la natura civilistica dell’istituto (considerando che contro le sentenze delle Sezioni civili è esperibile la revocazione per errore di fatto), e con la necessaria lettura “estensiva” dei rimedi apprestati dall’ordinamento a tutela delle posizioni soggettive. Il ricorrente evidenzia, inoltre, il contrasto di tale interpretazione con gli artt.3, 24 e 111 Cost. e con gli artt. 5, 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo. 2.2. Quanto alle ragioni di doglianza, si lamenta in ricorso che la sentenza della Terza Sezione è fondata su plurimi errori, in quanto: 1) il ricorrente è stato assolto dai reati per cui è stato detenuto con formula piena, e non ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (come invece si afferma a p. 6 della sentenza impugnata); 2) la mancanza di interposizione è stata accertata in termini positivi, non in maniera “incompiuta” (come invece si afferma a p. 6 della sentenza impugnata); 3) il ricorrente non prese parte ad alcun accordo collusivo; 4) sono stati compiuti errori di “interpretazione” e “valutazione” (pp. 16 e 18 del ricorso, indicati come punti 5 e 6); 5) non è stato valutato il diverso esito cui è giunta la stessa Corte di appello, con riguardo alla moglie del [OSCURATO:PERSONA], alla quale è stato riconosciuto l’indennizzo, con ordinanza prodotta al giudice della riparazione ed allegata al ricorso per cassazione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione. L'espressione "condannato", nel suo inequivoco significato, concorre a individuare i soggetti legittimati a proporre il ricorso straordinario. Si è pertanto affermato che è inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso presentato contro l'ordinanza che nega la riparazione per ingiusta detenzione, essendo la legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., circoscritta al solo “condannato” (tra le più recenti, Sez. 3, n. 988 del 21/11/2025, dep. 2026, Muto, non mass.; Sez. 3, n. 18462 del 26/02/2025, Burduja, non mass.; Sez. 3, n. 47594 del 29/10/2024, Iorno, non mass.; Sez. 3, ord. n. 35329 del 04/06/2024, Crupi, Rv. 286888 – 01; Sez. 3, n. 32754 del 06/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970 – 01). 2.1. Valorizzandosi, a tal fine, il carattere eccezionale del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., si è autorevolmente affermato che lo status di condannato deve riguardare il procedimento al quale inerisce il ricorso straordinario e non ad altri procedimenti, potendo costituire oggetto dell'impugnazione esclusivamente quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281 – 01; Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Le Sezioni unite hanno quindi escluso ogni interpretazione che muova da una nozione di "condannato" più ampia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la "prima volta", la formazione del giudicato (Sez. U, Basile, cit.; Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790 – 01, che ha espressamente escluso dal novero dei provvedimenti impugnabili quelli in materia di riparazione per ingiusta detenzione). Ferma la natura straordinaria del rimedio, lo sforzo interpretativo si è quindi concentrato nell'individuazione dell'esatto significato da attribuire al termine "condannato". Coerentemente, si è così via via esclusa l'ammissibilità del ricorso straordinario per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengono in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in tema di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, trattandosi di decisioni che non hanno come destinatario il “condannato” cui allude l’art. 625-bis cod. proc. pen. Allo stesso modo, e per quanto qui rileva, è stato ribadito che il ricorso straordinario non può essere esperito nei confronti delle decisioni rese ai sensi dello stesso art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6584 del 31/01/2023, Paparella, non mass.; Sez. 6, ord. n. 33153 del 17/06/2004, Stara, Rv. 229764 – 01; Sez. 2, n. 26339 del 12/05/2004, Macchi, Rv. 229712 – 01) se non per denunciare errori materiali o di fatto non dedotti nel ricorso precedente nonché, come anticipato, in materia di riparazione per ingiusta detenzione: in questi casi, infatti, la pronuncia della Corte di cassazione può avere come presupposto il giudicato, ma non è destinata a incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità. 2.2. A non diverse conclusioni conduce la decisione evocata dal ricorrente (p. 7 del ricorso; p. 5 della memoria), poiché relativa a una richiesta di indennizzo proposta da un soggetto che, contrariamente a quanto accaduto al [OSCURATO:PERSONA], aveva riportato la condanna a una pena in forza di sentenza formalmente divenuta irrevocabile poi venuta meno per effetto del giudizio di revisione (il riferimento è a Sez. 3, n. 25653 del 5/7/2022, Sassano, Rv. 283621 – 01; cfr., per analoghe considerazioni, Sez. 3, Crupi, cit.). 2.3. In ragione delle ulteriori doglianze, il Collegio richiama inoltre il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, anche nella sua più autorevole composizione, secondo cui non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione, pp. 30 - 31; Sez. 2, n. 38235 del 24/10/2025, Ieraci, non mass.; Sez. 4, n. 22595 del 17/04/2024, Galluzzo, non mass.; Sez. 5, n. 4944 del 03/12/2021, dep. 2022, Falbo, Rv. 282778 – 01; Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 - 01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551 - 01). La violazione di norme della Costituzione non è infatti prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., e pertanto può solo costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie non proposta. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riguardo alla dedotta violazione di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale, che nel caso in esame non risulta proposta. Peraltro, i dubbi di compatibilità con la Carta fondamentale, che il ricorrente agita in termini generali - senza peraltro sollevare espressamente la questione di legittimità costituzionale – sono stati già dichiarati manifestamente infondati da questa Corte (ad es., Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398 – 01, con riguardo al ricorso del soggetto sottoposto a misura di prevenzione; Sez. 5, n. 15368 del 19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266565 – 01, e Sez. 1, n. 35614 del 25/09/2002, Calone, Rv. 222328 – 01, con riguardo al giudizio incidentale de libertate). Rientra infatti nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni oggettivamente diverse. Né indicazioni diverse possono trarsi dalla presenza di profili civilistici del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213509 - 01, con riguardo al governo delle spese; conf., Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952 – 02), posto che il regime delle impugnazioni è governato, per tale materia, dalle norme del codice di procedura penale (artt. 315 e 646 cod. proc. pen.). 2.4. In ogni caso, anche a voler ritenere la legittimazione del ricorrente, il ricorso sarebbe comunque inammissibile. L’errore deducibile con il ricorso straordinario deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche (Sez. 1, n. 5010 del 4/11/2025, dep. 2026, Mannolo, non mass.; Sez. 6, n. 3522 del 09/12/2008, dep. 2009, Previti, Rv. 242658 – 01, in motivazione). La presenza dell’errore, quindi, deve essere immediatamente e oggettivamente rilevabile. Muovendo dalla considerazione per cui l’errore deducibile ex art. 625-bis cod. proc. pen. è soltanto quello dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo, si è costantemente affermato che ogni qualvolta la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario, e ciò accade tutte le volte che il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01, in motivazione, pp. 3 e 4). Conseguentemente, si è anche affermato che esulano dal perimetro del ricorso straordinario sia il travisamento del fatto, sia il travisamento della prova (Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 – 01; Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060 - 01; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogni, Rv. 256293 - 01), che non si risolvono nel vizio di percezione, ma integrano, ove accertati, un vizio del ragionamento. L’errore deve inoltre essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa, deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa. 2.4.1. Ciò posto, nel caso in esame l’errore n. 1 è ictu oculi insussistente (pp. 1362 – 1363 della sentenza del 31 ottobre 2015, per il reato di cui al capo EEEEE; p. 85 della sentenza dell’8 novembre 2017, per il reato di cui al capo FFFFF). Gli errori che il ricorrente indica ai punti 2 (in cui si deduce un “travisamento”), 3, 4 (in cui si deduce un errore sulla “interpretazione” di un passaggio del provvedimento della Corte d’appello) e 6 (in cui si deduce un errore sulla “valutazione delle intercettazioni”) sono, già a livello di mera prospettazione, degli errori di valutazione, come tali non deducibili (Sez. 2, n. 45654 del 24/09/2003, Romano, Rv. 227486 – 01), al pari degli errori denunciati sotto forma di travisamento, per quanto appena detto. Inoltre, di nessuno degli errori viene dedotta, con riguardo alla specifica vicenda processuale, la decisività, solo genericamente affermata in ricorso, (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, Piromalli, dep. 2024, Rv. 285553 – 01; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 – 01; Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236 - 01), fermo restando che l’errore indicato al n. 5 appare del tutto irrilevante, non avendo alcun effetto l’ordinanza resa a carico della coimputata (Sez. 4, n. 25009 del 24/06/2025, Castronovo, Rv. 288330 – 01). 3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]