CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata. letta la memoria e le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ní [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 28 ottobre 2021 il Giudice di Pace di Bari ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5 -ter, d.lvo n. 286/1998, accertato in Bari il 22 agosto 2018, condannandolo alla pena di € 10.000 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado per omessa regolare citazione dell'imputato. Il primo giudice ha proceduto nell'assenza dell'imputato, soggetto privo di difensore di fiducia, mai arrestato e che non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione. L'elezione di domicilio presso il difensore non era sufficiente a far ritenere che l'imputato avesse avuto conoscenza del processo. Inoltre, il verbale di elezione di domicilio non conteneva riferimento al numero del procedimento e il difensore di ufficio non aveva mai accettato l'elezione. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena, chiesta dalla difesa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata. Il difensore del ricorrente ha depositato note di conclusioni e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento della sentenza impugnata. La sentenza è stata pronunciata nei confronti di imputato assente, cui la notificazione del decreto di citazione era stata effettuata presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo risultato, ad un primo tentativo di notifica, inidoneo il domicilio dichiarato (in Bari, via Bovio 5) dall'imputato nel verbale di identificazione. La giurisprudenza ha già affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, e la conseguente notifica del decreto di citazione mediante consegna al difensore domiciliatario, non sono adempimenti che, di per sé soli, consentono di ritenere sussistente la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e quindi consentano al giudice di procedere nell'assenza dell'imputato. In particolare, si è affermato che è onere del giudice, in tali casi, verificare se vi siano altri elementi idonei a far ritenere l'esistenza di un effettivo rapporto professionale tra il difensore e l'imputato, e solo in caso positivo potrà essere dichiarata l'assenza dell'imputato (Sez. U, n. 23948 del 28.11.2019, Ismail, Rv. 279420). Tali principi vanno applicati nel caso in esame, nel quale, pure, la notifica è stata compiuta mediante consegna al difensore di ufficio. Va dunque pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando l'assenza dell'imputato illegittimamente dichiarata a seguito della notifica del decreto di citazione mediante consegna al difensore di ufficio senza l'evidenza di un effettivo rapporto professionale instaurato. Gli atti vanno trasmessi al Giudice di Pace di Bari per l'emissione di nuovo decreto di citazione a giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace d