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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 25333/2026

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SALERNO, Via([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via Trionfale 148,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (RSS MRC74P19L781M)-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 1081/2025 emessa dalla CORTE D’APPELLO DISALERNO il 11/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2158/2026Numero sezionale 535/2026Numero di raccolta generale 25333/2026Data pubblicazione 15/09/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SALERNO, Via([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via Trionfale 148,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (RSS MRC74P19L781M)-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 1081/2025 emessa dalla CORTE D’APPELLO DISALERNO il 11/12/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2158/2026Numero sezionale 535/2026Numero di raccolta generale 25333/2026Data pubblicazione 15/09/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14/09/2026
Sentenza Cassazione n. 25333/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris