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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 29721/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29397-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- Ric. 2021 n. 29397 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 174/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Potenza ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, l. n. 257 del 1992.

2. La Corte di merito ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto, individuando nella data del pensionamento il dies a quo del termine decennale di prescrizione in ragione della cessazione, in tale momento, dell’esposizione morbigena.

Nel caso di specie l’appellato era andato in quiescenza nel luglio 1994 ed aveva presentato domanda amministrativa all’[OSCURATO:PERSONA] nel 2017, dopo il termine decennale di prescrizione.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. per avere la sentenza d'appello individuato la decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione da amianto senza Ric. 2021 n. 29397 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -3- indagare la consapevolezza di tale esposizione da parte del richiedente.

6. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 3, violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere i giudici d'appello individuato il dies a quodel termine di prescrizione nel collocamento in quiescenza dell'odierno ricorrente, quale ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi, in assenza di indizi per ritenere raggiunta la consapevolezza dell'esposizione all'amianto in tale momento.

7. I motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione logica, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

8. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e il termine di prescrizione decorre «dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni» (in termini: Cass sez. lav. 16 novembre 2018 n. 29635; v. anche Cass. n. 2856 /201del 2017; Cass. n. 2351 del 2015).

9. Anche recentemente si è ribadito che la consapevolezza dell'esposizione ad amianto costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, e che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando -può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v.

Cass. n. 4283 del 2020).

10. La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi ed ha fatto coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere i Ric. 2021 n. 29397 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -4- necessari accertamenti per individuare il momento in cui l’attuale ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione.

11. Per le ragioni esposte, accolti i motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29397-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- Ric. 2021 n. 29397 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 174/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Potenza ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, ai sensi dell’art. 13, l. n. 257 del 1992. 2. La Corte di merito ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto, individuando nella data del pensionamento il dies a quo del termine decennale di prescrizione in ragione della cessazione, in tale momento, dell’esposizione morbigena. Nel caso di specie l’appellato era andato in quiescenza nel luglio 1994 ed aveva presentato domanda amministrativa all’[OSCURATO:PERSONA] nel 2017, dopo il termine decennale di prescrizione. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. per avere la sentenza d'appello individuato la decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione da amianto senza Ric. 2021 n. 29397 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- indagare la consapevolezza di tale esposizione da parte del richiedente. 6. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n. 3, violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere i giudici d'appello individuato il dies a quodel termine di prescrizione nel collocamento in quiescenza dell'odierno ricorrente, quale ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi, in assenza di indizi per ritenere raggiunta la consapevolezza dell'esposizione all'amianto in tale momento. 7. I motivi di ricorso, che possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione logica, sono fondati nei limiti di seguito indicati. 8. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione e il termine di prescrizione decorre «dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto durante le proprie lavorazioni» (in termini: Cass sez. lav. 16 novembre 2018 n. 29635; v. anche Cass. n. 2856 /201del 2017; Cass. n. 2351 del 2015). 9. Anche recentemente si è ribadito che la consapevolezza dell'esposizione ad amianto costituisce elemento indispensabile per individuare il termine di decorrenza della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, e che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore - a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando -può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto (v. Cass. n. 4283 del 2020). 10. La Corte territoriale non si è attenuta ai suddetti principi ed ha fatto coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione con la data del pensionamento, senza svolgere i Ric. 2021 n. 29397 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- necessari accertamenti per individuare il momento in cui l’attuale ricorrente avesse acquisito consapevolezza o potesse avere acquisito consapevolezza della avvenuta esposizione. 11. Per le ragioni esposte, accolti i motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa c
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