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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09131/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 26 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 22 marzo 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a una truffa aggravata e a una tentata truffa.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione nella determinazione della pena inflitta, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non solo di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata ma anche di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che, nel caso di specie, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, pur a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che a pagina 6 ha evidenziato l'estrema mitezza del trattamento sanzionatorio irrogato e l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche per la gravità dei fatti e l'assenza di segni di resipiscenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 26 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 22 marzo 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a una truffa aggravata e a una tentata truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione nella determinazione della pena inflitta, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non solo di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata ma anche di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che, nel caso di specie, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, pur a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che a pagina 6 ha evidenziato l'estrema mitezza del trattamento sanzionatorio irrogato e l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche per la gravità dei fatti e l'assenza di segni di resipiscenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09131/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris