CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 05920/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] l'istanza di differimento dell'udienza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per mancata notifica della fissazione dell'udienza. OSSERVA Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e, quindi, senza notiziare della data di fissazione dell'udienza il difensore ex art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., perché proposto avverso una sentenza di patteggiamento per motivi non deducibili afferenti genericamente la omessa motivazione della sentenza, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale. L'inammissibilità può essere dichiarata mediante la procedura de plano, semplificata e non partecipata, prevista dal nuovo comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, poiché la seconda parte di detta disposizione, riferita appunto alle inammissibilità afferenti alle sentenze di patteggiamento, combinata con la norma di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., deve leggersi nel senso che il legislatore abbia voluto estendere l'applicabilità di tale procedura senza formalità a tutte le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., a prescindere da quale sia la causa di inammissibilità da dichiararsi. La disposizione normativa prevista dalla seconda parte dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella prevista dalla prima parte del medesimo comma, che dispone, invece, la trattazione in forma non partecipata dei soli ricorsi rientranti nelle categorie di inammissibilità ivi previste: l'assenza di qualsiasi distinzione nella porzione di norma relativa alla inammissibilità da dichiararsi per le sentenze di patteggiamento conduce alla logica conseguenza di applicare la procedura de plano in ogni caso in cui il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. si riveli inammissibile (Sez. 6, ord. n. 3110 del 8/1/2018, Piacente, Rv. 272145). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]