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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 ottobre 2021

Cassazione n. 33636/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/10/2021 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di continuazione esterna, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Alessandria, in data 18/11/2020, con la quale CANNONERO [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di emissione di due fatture per operazioni soggettivamente inesistenti posto in essere nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato commesso con l'emissione della fattura n. 365 del 2011, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione il CANNONERO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione alla ritenuta configurabilità del reato.

Si censura la totale assenza di valutazione critica degli elementi forniti dalla Agenzia delle Entrate, in parte di natura meramente presuntiva e comunque contraddittori e in contrasto con gli atti processuali; la Corte d'Appello, come il giudice di primo grado, si era limitata a trasporre i predetti elementi senza alcuna autonoma disamina critica.

In particolare, la difesa lamenta: che nessun elemento di riscontro era stato indicato in ordine all'affermato coinvolgimento della società FGM nelle frodi carosello, anche in considerazione dell'estraneità del ricorrente alla società destinataria delle fatture e al minimo importo delle stesse; che la FGM aveva presentato regolarmente la dichiarazione IVA per il 2011, a differenza di quanto riportato in sentenza; che altro travisamento riguardava l'indicazione della L.M.A.

SOLUTION, destinataria delle fatture, quale fornitore e non quale cliente della FGM; che nel caso della fattura n. 365 l'inesistenza soggettiva era stata definita un "sospetto", laddove invece il contestuale bonifico alla [OSCURATO:PERSONA] era da considerare una prassi commerciale corretta ed usuale di pagamento al fornitore nel momento in cui il cliente paga la fornitura; che comunque la documentazione deponeva per una realtà diametralmente opposta a quella ritenuta in sentenza (secondo cui la merce sarebbe stata acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA]); che anche l'affermazione circa l'assenza di uno scambio di prodotti si poneva in contraddizione con l'ipotesi accusatoria di inesistenza soggettiva dell'operazione; che la [OSCURATO:PERSONA] era da considerare una fornitrice, e non una cliente della FGM come ritenuto in sentenza (allo stesso modo, la LMA era una cliente e non una fornitrice, come erroneamente sostenuto).

2.2. Omessa motivazione sul motivo di appello volto a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Si censura il totale silenzio della Corte d'Appello sulle ragioni addotte a sostegno della buona fede del CANNONERO (effettività della movimentazione di merce e di flussi finanziari; assenza di benefici ulteriori rispetto a quelli scaturenti dalla vendita; mancanza di prove circa contratti o accordi tra la FGM e le società ritenute missing trader; irrisorio valore economico delle operazioni contestate).

Il difensore osserva altresì l'impossibilità di ritenere sussistente una motivazione implicita, non essendo il fatto stato adeguatamente ricostruito in termini riconducibili ad una truffa a carosello.2

2.3. Violazione di legge e omessa motivazione con riferimento alla richiesta di applicazione della continuazione con l'ulteriore reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al quale il CANNONERO aveva in precedenza definito la propria posizione con sentenza ormai irrevocabile emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Si lamenta, anche in questo caso, l'assenza di motivazione da parte della Corte territoriale.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità quanto ai primi due motivi di ricorso, ritenuti preclusi dalla sussistenza di una "doppia conforme"; chiede invece l'annullamento della sentenza quanto al terzo motivo, condividendo le osservazioni difensive.

4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del CANNONERO replica alle conclusioni del P.G., ribadendo le censure esposte in ricorso e concludendo per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che le deduzioni difensive in ordine ai vizi motivazionali della sentenza impugnata siano fondate, ed impongano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione anche del residuo reato ascritto al CANNONERO, essendo decorso il termine massimo decennale e non potendosi ritenere configurabili, alla luce delle risultanze acquisite, i presupposti per un proscioglimento nel merito nei termini di evidenza richiesti dall'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Come già rappresentato nella esposizione che precede, la difesa del CANNONERO aveva censurato la sentenza di condanna in primo grado contestando sia il generale inquadramento della prospettiva accusatoria (secondo cui la società amministrata dal ricorrente sarebbe inserita in un "giro di frodi carosello"), sia la mancata disamina critica delle indicazioni presuntive provenienti da un accertamento tributario riguardante altra società, sia il travisamento della prova (in ordine all'attribuzione alla società del CANNONERO della qualifica di evasore totale, in ordine alla concreta vicenda relativa alle fatture in contestazione - dove la società in verifica era stata non già il fornitore della società del ricorrente, ma un suo occasionale cliente - nonché in ordine alla dedotta insussistenza di un reale scambio di prodotti e all'asserito acquisto "solo da cartiere" da parte della società del ricorrente).

Era stato altresì censurato il silenzio motivazionale, da parte del giudice di primo grado, per ciò che riguarda l'elemento psicologico del reato.

La lettura della sentenza impugnata evidenzia che, in effetti, la Corte territoriale si è limitata a ripercorrere sinteticamente gli argomenti svolti dal primo giudice, senza confrontarsi con le plurime deduzioni difensive (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza).

Altrettanto è a dirsi per ciò che riguarda la mancata risposta alle censure formulate con i motivi di appello quanto al profilo soggettivo.3

3. Quanto fin qui esposto rende evidentemente ultronea la disamina dell'ulteriore censura prospettata (relativa al mancato riconoscimento della continuazione), ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per le ragioni già evidenziate in sede introduttiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 01/10/2021 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta di continuazione esterna, e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Alessandria, in data 18/11/2020, con la quale CANNONERO [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di emissione di due fatture per operazioni soggettivamente inesistenti posto in essere nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato commesso con l'emissione della fattura n. 365 del 2011, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione il CANNONERO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione alla ritenuta configurabilità del reato. Si censura la totale assenza di valutazione critica degli elementi forniti dalla Agenzia delle Entrate, in parte di natura meramente presuntiva e comunque contraddittori e in contrasto con gli atti processuali; la Corte d'Appello, come il giudice di primo grado, si era limitata a trasporre i predetti elementi senza alcuna autonoma disamina critica. In particolare, la difesa lamenta: che nessun elemento di riscontro era stato indicato in ordine all'affermato coinvolgimento della società FGM nelle frodi carosello, anche in considerazione dell'estraneità del ricorrente alla società destinataria delle fatture e al minimo importo delle stesse; che la FGM aveva presentato regolarmente la dichiarazione IVA per il 2011, a differenza di quanto riportato in sentenza; che altro travisamento riguardava l'indicazione della L.M.A. SOLUTION, destinataria delle fatture, quale fornitore e non quale cliente della FGM; che nel caso della fattura n. 365 l'inesistenza soggettiva era stata definita un "sospetto", laddove invece il contestuale bonifico alla [OSCURATO:PERSONA] era da considerare una prassi commerciale corretta ed usuale di pagamento al fornitore nel momento in cui il cliente paga la fornitura; che comunque la documentazione deponeva per una realtà diametralmente opposta a quella ritenuta in sentenza (secondo cui la merce sarebbe stata acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA]); che anche l'affermazione circa l'assenza di uno scambio di prodotti si poneva in contraddizione con l'ipotesi accusatoria di inesistenza soggettiva dell'operazione; che la [OSCURATO:PERSONA] era da considerare una fornitrice, e non una cliente della FGM come ritenuto in sentenza (allo stesso modo, la LMA era una cliente e non una fornitrice, come erroneamente sostenuto). 2.2. Omessa motivazione sul motivo di appello volto a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura il totale silenzio della Corte d'Appello sulle ragioni addotte a sostegno della buona fede del CANNONERO (effettività della movimentazione di merce e di flussi finanziari; assenza di benefici ulteriori rispetto a quelli scaturenti dalla vendita; mancanza di prove circa contratti o accordi tra la FGM e le società ritenute missing trader; irrisorio valore economico delle operazioni contestate). Il difensore osserva altresì l'impossibilità di ritenere sussistente una motivazione implicita, non essendo il fatto stato adeguatamente ricostruito in termini riconducibili ad una truffa a carosello.2 2.3. Violazione di legge e omessa motivazione con riferimento alla richiesta di applicazione della continuazione con l'ulteriore reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al quale il CANNONERO aveva in precedenza definito la propria posizione con sentenza ormai irrevocabile emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Si lamenta, anche in questo caso, l'assenza di motivazione da parte della Corte territoriale. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità quanto ai primi due motivi di ricorso, ritenuti preclusi dalla sussistenza di una "doppia conforme"; chiede invece l'annullamento della sentenza quanto al terzo motivo, condividendo le osservazioni difensive. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del CANNONERO replica alle conclusioni del P.G., ribadendo le censure esposte in ricorso e concludendo per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che le deduzioni difensive in ordine ai vizi motivazionali della sentenza impugnata siano fondate, ed impongano l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione anche del residuo reato ascritto al CANNONERO, essendo decorso il termine massimo decennale e non potendosi ritenere configurabili, alla luce delle risultanze acquisite, i presupposti per un proscioglimento nel merito nei termini di evidenza richiesti dall'art. 129 cod. proc. pen. 2. Come già rappresentato nella esposizione che precede, la difesa del CANNONERO aveva censurato la sentenza di condanna in primo grado contestando sia il generale inquadramento della prospettiva accusatoria (secondo cui la società amministrata dal ricorrente sarebbe inserita in un "giro di frodi carosello"), sia la mancata disamina critica delle indicazioni presuntive provenienti da un accertamento tributario riguardante altra società, sia il travisamento della prova (in ordine all'attribuzione alla società del CANNONERO della qualifica di evasore totale, in ordine alla concreta vicenda relativa alle fatture in contestazione - dove la società in verifica era stata non già il fornitore della società del ricorrente, ma un suo occasionale cliente - nonché in ordine alla dedotta insussistenza di un reale scambio di prodotti e all'asserito acquisto "solo da cartiere" da parte della società del ricorrente). Era stato altresì censurato il silenzio motivazionale, da parte del giudice di primo grado, per ciò che riguarda l'elemento psicologico del reato. La lettura della sentenza impugnata evidenzia che, in effetti, la Corte territoriale si è limitata a ripercorrere sinteticamente gli argomenti svolti dal primo giudice, senza confrontarsi con le plurime deduzioni difensive (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza). Altrettanto è a dirsi per ciò che riguarda la mancata risposta alle censure formulate con i motivi di appello quanto al profilo soggettivo.3 3. Quanto fin qui esposto rende evidentemente ultronea la disamina dell'ulteriore censura prospettata (relativa al mancato riconoscimento della continuazione), ed impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per le ragioni già evidenziate in sede introduttiva. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il r
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