CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 21 Settembre 2018, previa correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza appellata, confermava la decisione con cui il Tribunale di Perugia, in data 3 Novembre 2015, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] - unitamente ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo - responsabili del reato di rapina pluriaggravata in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati, in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nel contempo dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati quanto al delitto di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e tentate lesioni personali in danno del M.[OSCURATO:PERSONA] oltre che in merito alla contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 110 del 1975 stante la intervenuta maturazione del termine massimo di prescrizione ed, inoltre, condannava gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., da liquidarsi in separata sede. 2. Contro detta pronunzia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, deducendo: a. inosservanza ovvero erronea applicazione della legge processuale penale. Assumeva che l' imputata, dichiarata contumace senza emissione del decreto di irreperibilità, non aveva ricevuto la notifica della sentenza di primo grado e dell' estratto contumaciale ciò implicando una nullità assoluta rilevabile in qualunque stato e grado del processo, ed in tal senso ha richiamato i principi fissati da numerose pronunzie di legittimità, precisando che la corte di appello aveva errato nel dichiararne l' assenza in quanto, in forza della norma transitoria di cui all' art. 15 bis comma 2 L. 67/2014, avrebbe dovuto dichiararne la contumacia, con la conseguenza che alla [OSCURATO:PERSONA] doveva essere notificato l' avviso di deposito della sentenza di appello, non potendosi ritenere consumato il potere di impugnazione. Rilevava, ancora, che si erano verificate, nel corso del giudizio, ulteriori nullità assolute riguardanti la mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e del provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare; b. inosservanza ovvero erronea applicazione dell'art. 420 ter comma 5 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rilevava che la corte territoriale, nel confermare la correttezza dell' ordinanza del tribunale in data 18 Maggio 2010, aveva evidenziato che l istanza di rinvio, pervenuta alle ore 9.26, non poteva essere presa in considerazione in quanto già si era conclusa la fase processuale relativa alla verifica della regolare costituzione delle parti, senza tuttavia considerare che ciò non risultava dai verbali di causa, con la conseguenza che del tutto illegittimamente era stata rigettata la richiesta di rinvio formulata dalla difesa; c. violazione e falsa applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osservava che la corte di appello aveva erroneamente rigettato l'eccezione relativa alla inutilizzabilità del verbale di s.i.t. rese da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 512 cod. proc. pen. in quanto non erano state svolte adeguate ricerche al fine di accertare se la predetta si fosse o meno allontanata; d. violazione e falsa applicazione dell'art. 495 comma 4 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osservava che i giudici territoriali avevano confermato la legittimità del provvedimento di revoca della lista testi della difesa, ritualmente citati, sebbene le parti non fossero state sentite non garantendo il contraddittorio e pregiudicando il diritto di difesa in violazione dell'art. 6 comma 3 lett. d) CEDU e dell'art. 111 comma 2 Cost.;e. violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 628 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamentava che la corte di appello, senza esaminare le specifiche censure formulate con l'atto di appello, aveva confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato di rapina contestato sebbene fossero emersi elementi univoci idonei a confermare la sua totale estraneità; f. violazione e falsa applicazione degli artt. 114, 163 e ss. cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rilevava che, in ogni caso, doveva concedersi l'attenuante di cui all' art. 114 comma 1 cod. pen. in ragione del minimo contributo offerto dalla ricorrente con rideternninazione della pena e che doveva essere disposta la sospensione condizionale della pena atteso che, valutata la minima compartecipazione dell'imputata, la prognosi di astensione dalla futura commissione di reati non poteva che essere positiva; g. violazione e falsa applicazione degli artt. 538 e ss. cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenziava che la corte di appello aveva erroneamente disatteso le censure relative alla quantificazione del danno certamente eccessiva in ragione del minino contributo offerto dall' imputata. 2.1. Questa Corte, con sentenza n. 35744/2020 in data 9 Dicembre 2020, in parziale accoglimento del primo motivo del ricorso disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Perugia per la notifica a [OSCURATO:PERSONA] dell'estratto contumaciale della sentenza della stessa corte territoriale n. 1066 del 2018 in data 21 Settembre 2018, dichiarando, allo stato degli atti, assorbiti gli altri motivi di ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Effettuato detto incombente e decorsi i termini per eventuali impugnazioni, su istanza del difensore dell'imputata gli atti sono stati ritrasmessi a questa Corte per la decisione. 2.2. Il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti in forza dei quali, nell' insistere sui motivi di cui all' originario ricorso, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 178, lett. c), 179, 415 bis, 416 e ss., 601, 429, 548, comma 3 c.p.p. e 15 bis L. n. 67/2014 in relazione all'art. 606, comma 1, lettera c) c.p.p. Nel richiamare tutte le censure avanzate con lo specifico motivo di gravame nell'ambito del ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha assunto che essendo evidente come l'illegittima dichiarazione di assenza non solo avrebbe dovuto determinare la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, ma soprattutto la notifica all'imputata del decreto che dispose il giudizio, così come della citazione per il grado di appello non essendosi proceduto in tal senso, non solo l'imputata non aveva consumato il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado, così come avverso quella di secondo grado, ma la mancata notifica delle vocatio in ius di cui sopra, aveva determinato, vertendosi peraltro in tema di nullità assoluta rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, la conseguente nullità di tutti gli atti successivi alla celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare. Ha, poi, ulteriormente argomentato in ordine al terzo ed al quarto motivo del ricorso nonché osservato che anche in ipotesi di mancata derubricazione della condotta quale ipotesi di favoreggiamento doveva essere dichiarata l'intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va, in primo luogo, rilevato che le eccezioni relative alla violazione e falsa applicazione degli artt. 178, lett. c), 179, 415 bis, 416 e ss., 601, 429, 548, comma 3 c.p.p. e 15 bis L. n. 67/2014 in relazione all'art. 606, comma 1, lettera c) c.p.p. sono manifestamente infondate. 2.1. Come già evidenziato con la citata sentenza n. 35744/2020 tutte le nullità dedotte relative al giudizio di primo grado devono ritenersi sanate per effetto della proposizione dell'appello da parte del difensore di fiducia dell'imputata Avv. [OSCURATO:PERSONA] mentre priva di pregio alcuno è la eccezione di nullità della citazione in appello solo genericamente dedotta nel corso del giudizio di cassazione nell' ambito del quale la difesa si è doluta, fondamentalmente, della declaratoria di assenza dell' imputata in luogo della dichiarazione di contumacia, tesi quest' ultima accolta con la disposta notifica dell' estratto contumaciale della sentenza di secondo grado. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La corte di merito, con argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto, ha evidenziato che legittimamente il primo giudice aveva disatteso l'istanza di rinvio tardivamente formulata dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] dopo la formale verifica della costituzione delle parti e la formale tenuta e conclusione dell'udienza. 3. Va, quindi, rilevata la manifesta infondatezza del quarto motivo del ricorso, da esaminare preventivamente avendo carattere preliminare rispetto agli altri. Deve rilevarsi che la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata. (Sez. 6, Sentenza n. 53823 del 05/10/2017 Ud. (dep. 29/11/2017 ) Rv. 271732 - 01: nel caso in esame la parte non ha neanche allegato di avere formulato tempestiva ed espressa eccezione di nullità, da ciò discendendo all' evidenza l'inammissibilità del motivo.4. Il terzo, il quinto ed il sesto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono manifestamente infondati. Ritiene il Collegio che il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione degli elementi indiziari a carico della ricorrente, di ciascuno dei quali la difesa offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta con l'articolata motivazione della sentenza de qua, il chè connota di inammissibilità le proposte censure. Orbene la ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto la Corte di Cassazione, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso quadro indiziario, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. La corte di appello, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ha valorizzato gli elementi a carico dell' imputata costituiti dalla presenza della stessa all' interno dell' autovettura utilizzata dai rapinatori per darsi alla fuga e dal rinvenimento all' interno della sua borsa del documento di identità di uno dei rapinatori reco confesso, attribuendo correttamente rilievo, anche, alla assoluta non plausibilità della tesi difensiva della [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva riferito di avere accettato casualmente un passaggio dai rapinatori. I giudici di merito hanno, poi, correttamente ritenuto pienamente utilizzabili ex art. 512 c.p.p. le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da [OSCURATO:PERSONA] - la quale aveva riferito fatti attestanti il pieno coinvolgimento dell'odierna imputata nell'ambito della rapina in questione - stante la reiterata assenza della teste trasferitasi in Germania e la impossibilità di citarla, essendosi allontanata, secondo quanto accertato in fatto dai giudici di merito, "per luogo sconosciuto". La difesa, del resto, nell' insistere sul profilo di inutilizzabilità di dette dichiarazioni non indica elementi oggettivi da cui desumere che la predetta testimone fosse concretamente reperibile. Osserva, quindi, la Corte che a fronte della ricostruzione dei giudici di merito in ordine alla partecipazione a pieno titolo alla rapina da parte dell'imputata la quale è risultata avere avuto un contributo tutt' altro che secondario non colgono in alcun modo nel segno le censure volte al riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. 5. Le censure formulate con il settimo motivo afferenti la condanna dell'imputata al risarcimento del danno sono totalmente generiche ed aspecifiche nonché manifestamente infondate tenuto conto degli accertati profili di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] e della unicità del fatto illecito implicante, da un punto di vista civilistico, la responsabilità solidale dei singoli concorrenti. 6. Va, infine, rilevato che la inammissibilità del ricorso preclude, per giurisprudenza pacifica, il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di cassazione. 7. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al