CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 22009/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Catania udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2025 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pisa il 7 aprile 2000, irrevocabile il 8 giugno 2000, che lo ha condannato alla pena di 8 mesi di reclusione. L’istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissione di ulteriore delitto ovvero contravvenzione della stessa indole, per cui è stata inflitta una pena detentiva (sentenza della Corte di appello di Catania emessa il 26 maggio 2006, irrevocabile il 17 maggio 2007, per reati commessi il 5 gennaio 2001 e per un reato permanente perdurante fino all’8 gennaio 2001). 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge perché la pena oggetto della sentenza del Tribunale di Pisa era prescritta, ed il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto rilevarlo d’ufficio. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La norma di riferimento per decidere il presente giudizio è l’art. 172, comma 5, cod. pen. che dispone che “se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata”. Nel caso in cui, come in quello in esame, la revoca è stata disposta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., l’inciso del comma 5 dell’art. 172 sul “giorno in cui (…) la condizione si è verificata”, che costituisce l’inizio della decorrenza del termine di estinzione della pena, è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che “il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca” (Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759 – 01; nello stesso senso v. Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, dep. 2016, Ouledfares, Rv. 266343 – 01: il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca). L’orientamento in questione è applicazione di un principio più generale, che è stato pronunciato, nella diversa materia della revoca dell’indulto, dalle Sezioni Unite, che hanno ritenuto che “nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio” (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01). Applicando questi principi al caso in esame, ad essi consegue che il termine di estinzione della pena per decorso del tempo ex art. 172 cod. pen. della sentenza del Tribunale di Pisa del 7 aprile 2000, decorreva dalla data del 17 maggio 2007, in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che contiene l’accertamento della causa revocante. Si trattava di una pena di 8 mesi di reclusione, e, quindi, il termine di estinzione della pena era quello decennale di cui all’art. 172, comma 1, cod. pen., che è, pertanto, maturato il 17 maggio 2017, prima del provvedimento impugnato. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, e la ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si com