CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43458/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto e, di conseguenza, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed alla sussistenza delle condizioni di procedibilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., manifestamente infondato; che, invero, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della stessa è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti; che, in particolare, l'abitualità del comportamento ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); che, inoltre, il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, cd. "tempo silente", può assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitaria valutazione delle circostanze della fattispecie concreta e che, dunque, a fronte di una sequenza di delitti incontestata ed ex se indicativa di serialità del comportamento, non è sufficiente il notevole intervallo temporale dall'ultimo precedente, ma è necessaria la sussistenza di ulteriori positivi indicatori che consentano in concreto di valutare la mera occasionalità della condotta (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397 e in motivazione); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos