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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30849/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di secondo grado, con la quale è stata confermata la sua condanna, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; che l'imputato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, denunciando: 1) violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità, pur in presenza di un quantitativo di 296 g di hashish, che si colloca al di sotto di quello per il quale la Corte di cassazione ha ritenuto sussistente tale ipotesi; mentre sarebbe del tutto congetturale l'appartenenza dell'imputato ad un'organizzazione; 2) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, essendo basato sulla mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di primo e secondo grado; che il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché contrappone mere asserzioni alla corretta motivazione della sentenza impugnata, che ritiene preclusivi al riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità una serie di elementi che denotano una sostanziale professionalità: il considerevole dato ponderale, la suddivisione dello stupefacente in buste recanti i nomi dei destinatari, il sequestro di strumenti per il confezionamento di dosi e di ben euro 1285,00 in contanti; che il trattamento sanzionatorio (anni due, mesi otto di reclusione ed euro 5000,00 di multa) appare complessivamente modesto e, secondo la corretta valutazione della Corte territoriale, comunque adeguato al fatto; mentre non sussistono elementi positivi di giudizio per il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'entità della pena e ostativa riconoscimento della sospensione condizionale. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di secondo grado, con la quale è stata confermata la sua condanna, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; che l'imputato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, denunciando: 1) violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità, pur in presenza di un quantitativo di 296 g di hashish, che si colloca al di sotto di quello per il quale la Corte di cassazione ha ritenuto sussistente tale ipotesi; mentre sarebbe del tutto congetturale l'appartenenza dell'imputato ad un'organizzazione; 2) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, essendo basato sulla mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente disattese dai giudici di primo e secondo grado; che il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché contrappone mere asserzioni alla corretta motivazione della sentenza impugnata, che ritiene preclusivi al riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità una serie di elementi che denotano una sostanziale professionalità: il considerevole dato ponderale, la suddivisione dello stupefacente in buste recanti i nomi dei destinatari, il sequestro di strumenti per il confezionamento di dosi e di ben euro 1285,00 in contanti; che il trattamento sanzionatorio (anni due, mesi otto di reclusione ed euro 5000,00 di multa) appare complessivamente modesto e, secondo la corretta valutazione della Corte territoriale, comunque adeguato al fatto; mentre non sussistono elementi positivi di giudizio per il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'entità della pena e ostativa riconoscimento della sospensione condizionale. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. 2 P.Q.M
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