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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 29840/2023

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procuratrice-mandataria, giusta procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore speciale dottor [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tacito, n. 41, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATO avverso il decreto n. 12335 dei 28/29.10.2019 del Tribunale di Rimini, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del28 giugno 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 93 l.fall. trasmesso i l 23.12.2016 la “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche” s.p.a. domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. posta in liquidazione in data 12.12.2014 (cfr. decreto impugnato, pag. 5).

Premetteva che la “DA.MA.” s.r.l. , proprietaria di una vasta porzione di terreno edificabilein territorio del Comune di Rimini, aveva nell’aprile del 1999 siglato una convenzione con il Comune, in virtù della quale la s.r.l. si era obbligata alla realizzazione della nuova sede della Questura di Rimini e della caserma della [OSCURATO:PERSONA] di Rimini ed il Comune, a sua volta, si era impegnato a rilasciare le concessioni edilizie necessarie affinché la “DA.MA.” realizzasse sull’area di sua spettanza un insediamento integrato commerciale- direzionalee residenziale (cfr. ricorso, pag. 4).Premetteva altresì che l’allora “Banca delle Marche” s.p.a., resasi disponibile al finanziamento dell’opera, con rogito in data 15.3.2000 aveva concesso alla “DA.MA.” un’apertura di credito per l’importo di lire 45.000.000.000, regolata su distinti conti correnti ed assistita da ipoteca volontaria iscritta il 17.3.2000 sulla porzione di terreno summenzionata (cfr. ricorso, pag. 5).

Indi esponeva che il rapporto tra la “DA.MA.” ed il Comune di Rimini non aveva avuto lo sviluppo preventivato - siccome, tra l ’altro, il Comune aveva denegato il rilascio del permesso per la costruzione dell’insediamento integrato commerciale-direzionale e residenziale –ed alla data del 29.2.2016 la “DA.MA.” risultava esposta nei confronti della “Banca delle Marche” per l’importo di euro 24.541.403,52 (cfr. ricorso, pagg. 5 -7).

Esponeva inoltre che la “DA.MA.” era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini con sentenza del 26.8.2016 (cfr. ricorso, pag. 7)e che la “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche” era divenuta cessionaria di tutti i rapporti, attivi e passivi, già facenti capo alla “Banca delle Marche”, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 9.12.2015 (cfr. ricorso, pag. 8).

Chiedeva quindi l’ amm i ss ione al passivo del fallimento della “DA.MA.” co n prelazione ipotecaria per la complessiva somma di euro 24.541.403,52, oltre interessi maturati e maturandi (cfr. ricorso, pag. 8 -9). 2.Il giudice delegato negava l’ammissione del credito (cfr. ricorso, pag. 9 ) .

Evidenziava che dalla documentazione acquisita si desumeva che la “Banca delle Marche” aveva fatto luogo all’erogazione del credito in favore della “DA.MA.”allorché era patente lo stato di insolvenza della s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 9); che dunque la banca era stata concorrente, con gli organi di gestione e di controllo della società poi fallita, nell’aggravamento del dissesto patrimoniale e finanziario (cfr. ricorso, pag. 9).Evidenziava altresì che l’ingente finanziamento era stato erogato nonostante l’esiguo ammontare -lire 199.000.000 -del capitale della “DA.MA.” e la modesta consistenza -un terreno edificabile ed un immobile da realizzare –del complesso immobiliare sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia dell’obbligazione restitutoria (cfr. ricorso, pag. 9).

Evidenziava infine che il curatore fallimentare si era riservato il diritto di agire in responsabilità nei confronti della “Banca delle Marche”, in concorso con gli amministratori ed i sindaci, onde far valere la propria pretesa risarcitoria, di ammontare superiore all’importo del credito per il quale era stata invocata l’ammissione al passivo (cfr. ricorso, pag. 9). 3.La “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche” s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo (cfr. ricorso, pag. 10).

Resisteva il curatore del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. in liquidazione.

4. Nel corso del giudizio di costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. , in qualità di procuratrice-mandataria della “Purple SPV” s.r.l., succeduta, quest’ultima, nel credito della “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche” s.p.a.(cfr. decreto impugnato, pag. 3) 5.Con decreto n. 12335 dei 28/29.10.2019 del Tribunale di Rimini rigettava l’opposizionee condannava la “Purple SPV” s.r.l. alle spese di lite.

Reputava, peraltro, il tribunale, nel quadro dei principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., che doveva ritenersi “raggiunta la prova dell’efficienza causale (…) dell’erogazione del finanziamento nel depauperamento del patrimonio sociale, sub specie di aggravamento del diss esto già in atto al momento della stipulazione” (così decreto impugnato, pag. 17).

Reputava altresì che la condotta della banca era “caratterizzata da profili di colpa idonei a giustificare l’affermazione di responsabilità” (così decreto impugnato, pag. 19); che inpari tempo sulla scorta di una oculata valutazione ben avrebbe potuto l’istituto di credito avvedersi dell’inadeguatezza della garanzia ipotecaria accordata(cfr. decreto impugnato, pag. 2 1 ) .

Reputava inoltre che il danno, purin applicazione del parametro equitativo di cui all’art. 1226 cod. civ., era da quantificare in un importo quanto meno coincidente con l’ammontare – nel complesso pari ad euro 24.544.449,74 – dell’esposizione debitoria della “DA.MA.” nei confronti dell’istituto di credito (cfr. decreto impugnato, pagg. 22 -23).

Reputava poi che la pretesa risarcitoria vantata dal curatore del fallimento era stata legittimamente eccepita in compensazione, sicché correttamente la domanda di ammissione al passivo era stata respinta (cfr.decreto impugnato, pag. 23).

Reputava infine che era da escludere che la prescrizione, pur a ritenerla di durata quinquennale, si fosse compiuta (cfr.decreto impugnato, pag. 23).

Reputava segnatamente che il dies a quo doveva farsi coincidere con il dì - 26.8.2016 -della dichiarazione di fallimento; che, invero, unicamente a seguito della dichiarazione di fallimento il curatore aveva “potuto appurare il reale stato patrimoniale dell’impresa, prendendo contezza, tra l’altro, che i bilanci erano stati redatti secondo modalità che consentissero di dissimulare le ingenti perdite subite da DA.MA.” (così decreto impugnato, pag. 24). 6.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in qualità di procuratrice-mandataria della “Purple SPV” s.r.l., succeduta, quest’ultima, nel credito della “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.Il curatore del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA], amministratore della fallita s.r.l., non ha svolto difese. 7.Con ordinanza interlocutor ia in data 3.6/24.10.2022 si è disposto rinvio alla pubblica udienza. 8.Il Pubblico M inistero ha formulato conclusioni scritte ; ha chiesto accogliersi il ricorso.

9. La ricorrente ha depositato memorie.

Del pari ha depositato memorie il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 l.fall., degli artt. 2392 e 2393 cod. civ., degli artt. 1175, 1176, 1218, 1337 e 1338 cod. civ., degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 5 del d.lgs. 385/1993; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. il vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e per omesso esame ditutte le circostanze del caso.

Deduce in primo luogo che ha errato il tribunale ad opinare per la legittimazione del curatore ad invocare, in via di eccezione di compensazione, il ristoro del danno da asserita abusiva concessione di credito (cfr. ricorso,pagg. 21- 22) .

Deduce in secondo luogo che nella specie difetta la prova che “Banca delle Marche” abbia concesso il finanziamento allorché la “DA.MA.” versava in stato di dissesto(cfr. ricorso, pag. 23).Deduce segnatamente che è da escludere che all’atto della concessione del finanziamento la “DA.MA.” era sottocapitalizzata(cfr. ricorso, pag. 23).

Deduce segnatamente che dai bilanci depositati per nulla risultava che la “DA.MA.” versasse in stato di inso lvenza sia all’atto della concessione dell’apertura di credito sia successivamente(cfr. ricorso, pag. 23).

Deduce segnatamente che in considerazione del valore dei terreni edificabili e delle opere che vi venivano via via costruite èda disconoscere che l’ipoteca fosse inadeguata(cfr. ricorso, pag. 24). 11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 2055 cod. civ. e degli artt. 40 e 41 cod.pen.

Deduceche ha errato il tribunale a reputare comprovato il nesso di causalità tral’erogato finanziamento ed il depauperamento del patrimonio sociale sub speciedi aggravamento del dissesto (cfr. ricorso, pag. 2 5 ) .

Deduce segnatamente che ha errato il tribunale allorché ha negatoche il venir menodei presupposti – ovvero della convenzione siglata dalla “DA.MA.” con il [OSCURATO:PERSONA] e dell’impegno di spesa del Ministero per condurre in locazione gli immobili edificandi – che avevano indotto alla richiesta ed alla concessione del finanziamento, fosse da qualificare in guisa di fattosopravvenutointerruttivo del nessocausale (cfr. ricorso, pag. 2 5 ) .

Deduce poi che il finanziamento concesso ad una società in stato di insolvenza non è di per sé foriero di responsabilità e ben può inserirsi in una strategia volta al risanamento ed al conseguimento di utili(cfr. ricorso, pag. 26).

12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1221, 1223, 1225, 1227, 1337, 2043, 2056 e 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, 8 cod. proc. civ. il vizio di omessa e insufficientemotivazione per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

Premette che il tribunale ha quantificato l’asserito danno in un importo –euro 24.544.449,74 -corrispondente al debito gravante sulla “DA.MA.” nei confronti della “Banca delle Marche”, viepiù che “i crediti ammessi ammontano ad € 9.787.680,52” (così ricorso, pag. 27).

Deduce nondimeno che siffatto ipotetico danno n on è il pregiudizio sofferto dalla “DA.MA.” “bensì quello eventuale dei singoli creditori, allorquando fosse stata peraltro dimostrata (e non lo è stata) la loro totale insoddisfazione” (così ricorso, pagg. 27 e 28).

Deduce quindi che in relazione ad un danno siffatto, da correlare alla previsione dell’art. 2394 cod. civ., il curatore difetta di legittimazione attiva (cfr. ricorso, pagg. 28 e 30).

Deduce altresì che il postulato pregiudizio, siccome parificato al finanziamento, altro non è che il vantaggio che la “DA.MA.” ha conseguito(cfr. ricorso, pag. 28).

Deduce inoltre che, nel solco della cosiddetta teoria “differenziale”, il presunto danno sarebbe stato da quantificare in misura pari alla differenza tra la consistenza del patrimonio della “DA.MA.” in epoca antecedente ed in epoca successiva al verificarsi del supposto evento lesivo ed in misura tale, al contempo, da tener conto pur degli eventuali vantaggi dalla “DA.MA.” conseguiti per effetto dell’assuntofatto lesivo (cfr. ricorso, pagg. 28 - 29) .

Deduce ancora che ad opinare per la natura precontrattuale della responsabilità della “Banca delle Marche” il preteso risarcimento sarebbe stato da circoscrivere al cosiddetto interesse negativo(cfr. ricorso, pagg. 29 - 30 ) .Deduce poi che del tutto ingiustificatamente il tribunale non ha tenuto conto della formulata istanza di c.t.u. volta alla determinazione del valore degli immobili ipotecati (cfr. ricorso, pag. 30).

Deduce infine che la liquidazione equitativa del danno avrebbe imposto la dimostrazione da parte del curatore dell’esistenza di danni risarcibili ed il riscontro, quanto meno, della particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. ricorso, pag. 31). 13.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2946 e 2947 cod. civ. e degli artt. 31 e 146 l.fall.

Deduce cheha errato il tribunale a rigettare l’eccezione di prescrizione .

Deduce segnatamente che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato ovvero dal momento in cui danno si manifesta all’esterno e diviene percepibile (cfr. ricorso, pag. 32).

Deduce in ogni caso che la pretesarisarcitoria fatta valere dal curatore della “DA.MA.” in via di eccezione di compensazione non è insorta per effetto del fallimento, ma siconnette a d un diritto già esistente nel patrimonio della società poi fallita ed in cui il curatore è subentrato (cfr. ricorso, pagg. 32 -33).

Deduce su tale presupposto che il presunto danno si è manifestato sin dal 15.3.2000 alla stregua della valenza che lo stesso tribunale ha inteso attribuire ai bilanci della fallita s.r.l., cosicché, allorquando la curatela ha sollevato per la prima volta l’eccezione di compensazione con la comunicazione del 12.1.2017, il termine di prescrizione dell’avversa pretesa, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale, era ampiamente decorso (cfr. ricorso, pag. 33).14.Il primo motivo di ricor so è, nei limiti che seguono, fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo, del terzo e del quarto motivo. 15.Il primo profilo di censura veicolato dal primo mezzo – “violazione e falsa applicazione delle norme di cui (…) per aver il Tribunale ritenuto sussistente la legittimazione attiva della Curatela fallimentare” –è destituito di fondamento e va respinto.

Reputa difatti il Collegio che il tribunale ha circoscritto e commisurato la (concorrente) responsabilità di “Banca delle Marche” al d anno cagionato al patrimonio sociale.

È vero che il giudice a quoha riferito il fenomeno della concessione abusiva del credito anche ai creditori della società, i quali possono -anch’essi - subire i danni da siffatta illecita condotta eventualmente atti a scaturire (cfr. decreto impugnato, pag. 8, par. 2.1.8.).

E tuttavia a tanto il tribunale ha rigorosamente provveduto nell’excursus teorico che funge da premessa al suo dictum.

Viceversa, in sede di delibazione della concreta fattispecie - che involge propriamente non già l’ipotesi dell’indebito mantenimento della linea di credito dapprima concessa bensì l’ipotesi dell’abusiva concessione ab origine del finanziamento (cfr. decreto impugnato, pag. 16)- il giudice a quo ha, appunto, circoscritto il pregiudizio in tal guisa rilevante alla menomazione cagionata al patrimonio della società.

D’altronde, il tribunale ha significativamente fatto luogo ad un duplice rilievo.

Per un verso, ha affermato che “nel caso di specie (…) ciò che viene lamentato è il danno cagionato al patrimonio sociale dalla condotta di concessione abusiva di credito” (così decreto impugnato, pag. 15).Per altro verso, ha puntualizzato che “va (…) tendenzialmente esclusa la legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione delle azioni a tutela dei creditori lesi dalla condotta dell’istituto di credito” (così decreto impugnato, pag. 11).

16. In tal guisa il profilo della legittimazione del curatore del fal limento, quanto meno nella specie, non si prospettain termini problematici.

Invero, il curatore fallimentare è innegabilmente legittimato ad azionare la responsabilità che si correla al danno patrimoniale sofferto dall’imprenditore finanziato, in quanto (il curatore) gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio del fallito e dunqueabilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. un diritto soggettivo già radicato nel patrimonio dell’imprenditore finanziato poi fallito.

Nei termini esposti, quindi,il Collegio reputa di condividere senz’altro il rilievo di cui alle conclusioni del Pubblico Ministero, a tenor del quale“nel caso di specie il danno fatto valere è quello cagionato al patrimonio della società poi fallita” (così conclusioni del P.M., pag. 3).

17. I l secondo profilo di censura veicolato dal primo me zzo è viceversa fondato e meritevole di accoglimento. 18.Propriamente la doglianza, in relazione al denunciato “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”, va accolta in dipendenzadel vizio di “motivazione apparente” che, in parte qua, inficia l’impianto motivazionale del l’impugnato decreto.

Del resto, a fronte della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629830)), l’anomalia della “motivazione apparente” costituisce dell’ “omesso esame” figura senza dubbio sintomatica.

D’altra parte, da tempo questa Corte spiega che l’anomalia della “motivazione apparente” si configura allor quando il giudice di merito, pur individuando gl i elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico/giuridica(cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass.24.2.1995, n. 2114.

Cfr., più di recente , Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01)).

19. L ’ erogazione del credito è qualificabile come “ abusiva ” , qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi; in tale evenienza l’erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa (cfr. Cass. (ord.). 30.6.2021, n. 18610 (Rv. 661819-01)).

Propriamente, “concessione abusiva di credito” “designa l’agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in istato d’insolvenza o comunque di crisi conclamata”(così in motivazione Cass. (ord.) n. 18610/2021).

Beninteso, “quel che rileva è unicamente l’insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento [della] crisi”(così ulteriormente in motivazione Cass. (ord.) n. 18610/2021).

20. Al la luce de ll ’enunciate coordinate qualificatorie si rappresenta che i l tribunale –con il decreto de quo – ha assunto in particolare quanto segue.

Ovvero cherivestiva valenza, in relazione all’entità del finanziamento ed alla complessa operazione immobiliare intrapresa, la ridottaconsistenza del capitale sociale della “DA.MA.”, elemento, questo, senz’altro indicativo della “debolezza” dell’ “assetto economico” della stessa s.r.l.(cfr. decreto impugnato, pag. 1 7 ) .Ovvero che la concreta disciplina del finanziamento aveva “determinato l’applicazione di interessi passivi su somme molto elevate in relazione al patrimonio della società, generando un indebitamento di rilevante portata” (così decreto impugnato, pag. 18).

Ovveroche “già al momento della stipula del contratto di apertura di credito le condizioni patrimoniali della società [lasciavano] prevedere l’esito infausto dell’operazione di finanziamento” (così decreto impugnato, pag. 20).

A tal ultimo riguardo il tribunale ha posto in risalto che nella relazione exart.33 l.fall. il curatore aveva rilevato che la “DA.MA.” era rimasta inattiva nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2001, che a decorrere dal 2001 “i bilanci mostravano un andamento in perdita” (così decreto impugnato, pag. 20), che il curatore aveva rilevato “una situazione di insolvenza acclarata fin dall’esercizio 2001 e, presumibilmente, sin dalla costituzione della società” (così decreto impugnato, pagg. 20 -21). 21.Viceversa – reputa questa Corte - il tribunale, giacché l’apertura di credito controversa risale al 15.3.2000, avrebbe dovuto senz’altro attendere, a decorrere quanto meno dall’esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA],ossia dall’esercizio antecedente all’operazione di finanziamento de qua agitur, e sino all’ultimo esercizio precedente la data della dichiarazione di fallimento ( altresì, ai sensi dell’art. 15, 4° co., l.fall. l’imprenditore deposita una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata), all’analitico, puntuale vaglio della situazione economico-patrimoniale della “DA.MA.”, in particolareal riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perdite registratesi nel medesimo lasso temporale.

Evidentemente, in tal guisa si sarebbe acquisito riscontro dell’ “impatto” dell’erogazione creditizia de qua agitur, rectedel carattere se del caso “abusivo” dell’apertura di creditosia in dipendenza dell ’eventuale stato di crisi in cui già versava la “DA.MA.” alla data - 15.3.2000 – del rogito di concessione dell’apertura creditizia(ai sensi dell’art. 2, 1° co., lett. a), del codice della crisi, “crisi” è “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”) sia in dipendenza dell’eventuale palesarsi – sulla scorta di una prudente valutazione ex ante – già alla data del rogito dell’insussistenza di concrete prospettive di superamento della crisi.

E, ben vero, unicamente su un simile substrato èdestinata poi ad innestarsi, ai fini dell’affermazione di responsabilità di “Banca delle Marche”, qualsivoglia ulteriore valutazione sia in ordine alla colpevolezza dell’istituto di credito – la ricorrente ha addotto che “Banca delle Marche” ha fatto affidamento sui bilanci depositati, sicché non avrebbe potuto avvedersi che la “DA.MA.” aveva omesso la contabilizzazione di imposte non pagate per euro 7.000.000,00(cfr. ricorso, pag. 24) – sia in ordine alle conseguenze economiche pregiudizievoli in connessione eziologica con la condotta abusiva. 22.Or dunque, in questi termini, non può che opinarsi come segue.

Per un verso, non hanno valenza decisiva, siccome di significato del tutto neutro ovvero del tutto generico rispetto alla consistenza del patrimonio netto ed alla sua prospettiva evolutiva correlata, in vista del superamento dell’eventuale stato di crisi, all’erogazione creditiziade qua agitur, la modesta consistenza del capitale sociale, la “ debolezza dell’assetto economico della società”, l’applicazione di interessi passivi atti a generare un indebitamento rilevante, l’“aspecifico” rilievo delle perdite di cui ai bilanci deg li esercizi 2001 e successivi, l’assunta inadeguatezza della garanzia ipotecaria accordata in relazione “alle caratteristiche concrete dell’operazione immobiliare finanziata” (così decreto impugnato, pag. 21).

Per altro verso, riveste una certa qual plausibilità il rilievo della ricorrente – ben vero, al di là dell’assunto per cui alla data dell’erogazione creditizia la “DA.MA.” non versava in stato di dissesto – secondo cui la specifica veste giuridica, sub specie di apertura di credito, dell’erogazione f inanziaria comportava che “più l’apertura di credito veniva utilizzata, più la società finanziata aumentava il proprio patrimonio immobiliare”(così ricorso, pag. 2 3 ) .

Ossia che all’incremento della voce “debiti verso banche”, di cui al passivo dello stato patrimoniale, era inevitabilmente destinato a correlarsi l’incremento della corrispondente voce delle “immobilizzazioni materiali” di cui all’attivo dello stato patrimoniale. 23.In questo quadro, quindi, non può che opinarsi, in conclusi one, nel sen so chel’impugnata pronuncia, in primo luogo in ordine al profilo “ oggettivo ” dell a condotta asseritamente “abusiva”, manifest a una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico-giuridico che ha condotto il tribunale alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819).

24. Pertanto, i n accoglimento, nei limiti in precedenza esposti, del primo motivo di ricorso,il decreto n. 12335/2019 del Tribunale di Rimini va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 25.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreton. 12335/2019 del Tribunale di Rimini e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbiti nell’accoglimento –nei limiti suddetti - del primo motivo, il secondo motivo, il ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procuratrice-mandataria, giusta procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del procuratore speciale dottor [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale autenticata a ministero notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tacito, n. 41, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATO avverso il decreto n. 12335 dei 28/29.10.2019 del Tribunale di Rimini, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del28 giugno 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 93 l.fall. trasmesso i l 23.12.2016 la “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche” s.p.a. domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. posta in liquidazione in data 12.12.2014 (cfr. decreto impugnato, pag. 5). Premetteva che la “DA.MA.” s.r.l. , proprietaria di una vasta porzione di terreno edificabilein territorio del Comune di Rimini, aveva nell’aprile del 1999 siglato una convenzione con il Comune, in virtù della quale la s.r.l. si era obbligata alla realizzazione della nuova sede della Questura di Rimini e della caserma della [OSCURATO:PERSONA] di Rimini ed il Comune, a sua volta, si era impegnato a rilasciare le concessioni edilizie necessarie affinché la “DA.MA.” realizzasse sull’area di sua spettanza un insediamento integrato commerciale- direzionalee residenziale (cfr. ricorso, pag. 4).Premetteva altresì che l’allora “Banca delle Marche” s.p.a., resasi disponibile al finanziamento dell’opera, con rogito in data 15.3.2000 aveva concesso alla “DA.MA.” un’apertura di credito per l’importo di lire 45.000.000.000, regolata su distinti conti correnti ed assistita da ipoteca volontaria iscritta il 17.3.2000 sulla porzione di terreno summenzionata (cfr. ricorso, pag. 5). Indi esponeva che il rapporto tra la “DA.MA.” ed il Comune di Rimini non aveva avuto lo sviluppo preventivato - siccome, tra l ’altro, il Comune aveva denegato il rilascio del permesso per la costruzione dell’insediamento integrato commerciale-direzionale e residenziale –ed alla data del 29.2.2016 la “DA.MA.” risultava esposta nei confronti della “Banca delle Marche” per l’importo di euro 24.541.403,52 (cfr. ricorso, pagg. 5 -7). Esponeva inoltre che la “DA.MA.” era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini con sentenza del 26.8.2016 (cfr. ricorso, pag. 7)e che la “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche” era divenuta cessionaria di tutti i rapporti, attivi e passivi, già facenti capo alla “Banca delle Marche”, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 9.12.2015 (cfr. ricorso, pag. 8). Chiedeva quindi l’ amm i ss ione al passivo del fallimento della “DA.MA.” co n prelazione ipotecaria per la complessiva somma di euro 24.541.403,52, oltre interessi maturati e maturandi (cfr. ricorso, pag. 8 -9). 2.Il giudice delegato negava l’ammissione del credito (cfr. ricorso, pag. 9 ) . Evidenziava che dalla documentazione acquisita si desumeva che la “Banca delle Marche” aveva fatto luogo all’erogazione del credito in favore della “DA.MA.”allorché era patente lo stato di insolvenza della s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 9); che dunque la banca era stata concorrente, con gli organi di gestione e di controllo della società poi fallita, nell’aggravamento del dissesto patrimoniale e finanziario (cfr. ricorso, pag. 9).Evidenziava altresì che l’ingente finanziamento era stato erogato nonostante l’esiguo ammontare -lire 199.000.000 -del capitale della “DA.MA.” e la modesta consistenza -un terreno edificabile ed un immobile da realizzare –del complesso immobiliare sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia dell’obbligazione restitutoria (cfr. ricorso, pag. 9). Evidenziava infine che il curatore fallimentare si era riservato il diritto di agire in responsabilità nei confronti della “Banca delle Marche”, in concorso con gli amministratori ed i sindaci, onde far valere la propria pretesa risarcitoria, di ammontare superiore all’importo del credito per il quale era stata invocata l’ammissione al passivo (cfr. ricorso, pag. 9). 3.La “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche” s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo (cfr. ricorso, pag. 10). Resisteva il curatore del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. in liquidazione. 4. Nel corso del giudizio di costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. , in qualità di procuratrice-mandataria della “Purple SPV” s.r.l., succeduta, quest’ultima, nel credito della “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche” s.p.a.(cfr. decreto impugnato, pag. 3) 5.Con decreto n. 12335 dei 28/29.10.2019 del Tribunale di Rimini rigettava l’opposizionee condannava la “Purple SPV” s.r.l. alle spese di lite. Reputava, peraltro, il tribunale, nel quadro dei principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., che doveva ritenersi “raggiunta la prova dell’efficienza causale (…) dell’erogazione del finanziamento nel depauperamento del patrimonio sociale, sub specie di aggravamento del diss esto già in atto al momento della stipulazione” (così decreto impugnato, pag. 17). Reputava altresì che la condotta della banca era “caratterizzata da profili di colpa idonei a giustificare l’affermazione di responsabilità” (così decreto impugnato, pag. 19); che inpari tempo sulla scorta di una oculata valutazione ben avrebbe potuto l’istituto di credito avvedersi dell’inadeguatezza della garanzia ipotecaria accordata(cfr. decreto impugnato, pag. 2 1 ) . Reputava inoltre che il danno, purin applicazione del parametro equitativo di cui all’art. 1226 cod. civ., era da quantificare in un importo quanto meno coincidente con l’ammontare – nel complesso pari ad euro 24.544.449,74 – dell’esposizione debitoria della “DA.MA.” nei confronti dell’istituto di credito (cfr. decreto impugnato, pagg. 22 -23). Reputava poi che la pretesa risarcitoria vantata dal curatore del fallimento era stata legittimamente eccepita in compensazione, sicché correttamente la domanda di ammissione al passivo era stata respinta (cfr.decreto impugnato, pag. 23). Reputava infine che era da escludere che la prescrizione, pur a ritenerla di durata quinquennale, si fosse compiuta (cfr.decreto impugnato, pag. 23). Reputava segnatamente che il dies a quo doveva farsi coincidere con il dì - 26.8.2016 -della dichiarazione di fallimento; che, invero, unicamente a seguito della dichiarazione di fallimento il curatore aveva “potuto appurare il reale stato patrimoniale dell’impresa, prendendo contezza, tra l’altro, che i bilanci erano stati redatti secondo modalità che consentissero di dissimulare le ingenti perdite subite da DA.MA.” (così decreto impugnato, pag. 24). 6.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., in qualità di procuratrice-mandataria della “Purple SPV” s.r.l., succeduta, quest’ultima, nel credito della “[OSCURATO:PERSONA] delle Marche” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.Il curatore del fallimento della “DA.MA.” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA], amministratore della fallita s.r.l., non ha svolto difese. 7.Con ordinanza interlocutor ia in data 3.6/24.10.2022 si è disposto rinvio alla pubblica udienza. 8.Il Pubblico M inistero ha formulato conclusioni scritte ; ha chiesto accogliersi il ricorso. 9. La ricorrente ha depositato memorie. Del pari ha depositato memorie il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 l.fall., degli artt. 2392 e 2393 cod. civ., degli artt. 1175, 1176, 1218, 1337 e 1338 cod. civ., degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 5 del d.lgs. 385/1993; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. il vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e per omesso esame ditutte le circostanze del caso. Deduce in primo luogo che ha errato il tribunale ad opinare per la legittimazione del curatore ad invocare, in via di eccezione di compensazione, il ristoro del danno da asserita abusiva concessione di credito (cfr. ricorso,pagg. 21- 22) . Deduce in secondo luogo che nella specie difetta la prova che “Banca delle Marche” abbia concesso il finanziamento allorché la “DA.MA.” versava in stato di dissesto(cfr. ricorso, pag. 23).Deduce segnatamente che è da escludere che all’atto della concessione del finanziamento la “DA.MA.” era sottocapitalizzata(cfr. ricorso, pag. 23). Deduce segnatamente che dai bilanci depositati per nulla risultava che la “DA.MA.” versasse in stato di inso lvenza sia all’atto della concessione dell’apertura di credito sia successivamente(cfr. ricorso, pag. 23). Deduce segnatamente che in considerazione del valore dei terreni edificabili e delle opere che vi venivano via via costruite èda disconoscere che l’ipoteca fosse inadeguata(cfr. ricorso, pag. 24). 11.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 2055 cod. civ. e degli artt. 40 e 41 cod.pen. Deduceche ha errato il tribunale a reputare comprovato il nesso di causalità tral’erogato finanziamento ed il depauperamento del patrimonio sociale sub speciedi aggravamento del dissesto (cfr. ricorso, pag. 2 5 ) . Deduce segnatamente che ha errato il tribunale allorché ha negatoche il venir menodei presupposti – ovvero della convenzione siglata dalla “DA.MA.” con il [OSCURATO:PERSONA] e dell’impegno di spesa del Ministero per condurre in locazione gli immobili edificandi – che avevano indotto alla richiesta ed alla concessione del finanziamento, fosse da qualificare in guisa di fattosopravvenutointerruttivo del nessocausale (cfr. ricorso, pag. 2 5 ) . Deduce poi che il finanziamento concesso ad una società in stato di insolvenza non è di per sé foriero di responsabilità e ben può inserirsi in una strategia volta al risanamento ed al conseguimento di utili(cfr. ricorso, pag. 26). 12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1221, 1223, 1225, 1227, 1337, 2043, 2056 e 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, 8 cod. proc. civ. il vizio di omessa e insufficientemotivazione per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Premette che il tribunale ha quantificato l’asserito danno in un importo –euro 24.544.449,74 -corrispondente al debito gravante sulla “DA.MA.” nei confronti della “Banca delle Marche”, viepiù che “i crediti ammessi ammontano ad € 9.787.680,52” (così ricorso, pag. 27). Deduce nondimeno che siffatto ipotetico danno n on è il pregiudizio sofferto dalla “DA.MA.” “bensì quello eventuale dei singoli creditori, allorquando fosse stata peraltro dimostrata (e non lo è stata) la loro totale insoddisfazione” (così ricorso, pagg. 27 e 28). Deduce quindi che in relazione ad un danno siffatto, da correlare alla previsione dell’art. 2394 cod. civ., il curatore difetta di legittimazione attiva (cfr. ricorso, pagg. 28 e 30). Deduce altresì che il postulato pregiudizio, siccome parificato al finanziamento, altro non è che il vantaggio che la “DA.MA.” ha conseguito(cfr. ricorso, pag. 28). Deduce inoltre che, nel solco della cosiddetta teoria “differenziale”, il presunto danno sarebbe stato da quantificare in misura pari alla differenza tra la consistenza del patrimonio della “DA.MA.” in epoca antecedente ed in epoca successiva al verificarsi del supposto evento lesivo ed in misura tale, al contempo, da tener conto pur degli eventuali vantaggi dalla “DA.MA.” conseguiti per effetto dell’assuntofatto lesivo (cfr. ricorso, pagg. 28 - 29) . Deduce ancora che ad opinare per la natura precontrattuale della responsabilità della “Banca delle Marche” il preteso risarcimento sarebbe stato da circoscrivere al cosiddetto interesse negativo(cfr. ricorso, pagg. 29 - 30 ) .Deduce poi che del tutto ingiustificatamente il tribunale non ha tenuto conto della formulata istanza di c.t.u. volta alla determinazione del valore degli immobili ipotecati (cfr. ricorso, pag. 30). Deduce infine che la liquidazione equitativa del danno avrebbe imposto la dimostrazione da parte del curatore dell’esistenza di danni risarcibili ed il riscontro, quanto meno, della particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. ricorso, pag. 31). 13.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2946 e 2947 cod. civ. e degli artt. 31 e 146 l.fall. Deduce cheha errato il tribunale a rigettare l’eccezione di prescrizione . Deduce segnatamente che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato ovvero dal momento in cui danno si manifesta all’esterno e diviene percepibile (cfr. ricorso, pag. 32). Deduce in ogni caso che la pretesarisarcitoria fatta valere dal curatore della “DA.MA.” in via di eccezione di compensazione non è insorta per effetto del fallimento, ma siconnette a d un diritto già esistente nel patrimonio della società poi fallita ed in cui il curatore è subentrato (cfr. ricorso, pagg. 32 -33). Deduce su tale presupposto che il presunto danno si è manifestato sin dal 15.3.2000 alla stregua della valenza che lo stesso tribunale ha inteso attribuire ai bilanci della fallita s.r.l., cosicché, allorquando la curatela ha sollevato per la prima volta l’eccezione di compensazione con la comunicazione del 12.1.2017, il termine di prescrizione dell’avversa pretesa, sia essa di natura contrattuale o extracontrattuale, era ampiamente decorso (cfr. ricorso, pag. 33).14.Il primo motivo di ricor so è, nei limiti che seguono, fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo, del terzo e del quarto motivo. 15.Il primo profilo di censura veicolato dal primo mezzo – “violazione e falsa applicazione delle norme di cui (…) per aver il Tribunale ritenuto sussistente la legittimazione attiva della Curatela fallimentare” –è destituito di fondamento e va respinto. Reputa difatti il Collegio che il tribunale ha circoscritto e commisurato la (concorrente) responsabilità di “Banca delle Marche” al d anno cagionato al patrimonio sociale. È vero che il giudice a quoha riferito il fenomeno della concessione abusiva del credito anche ai creditori della società, i quali possono -anch’essi - subire i danni da siffatta illecita condotta eventualmente atti a scaturire (cfr. decreto impugnato, pag. 8, par. 2.1.8.). E tuttavia a tanto il tribunale ha rigorosamente provveduto nell’excursus teorico che funge da premessa al suo dictum. Viceversa, in sede di delibazione della concreta fattispecie - che involge propriamente non già l’ipotesi dell’indebito mantenimento della linea di credito dapprima concessa bensì l’ipotesi dell’abusiva concessione ab origine del finanziamento (cfr. decreto impugnato, pag. 16)- il giudice a quo ha, appunto, circoscritto il pregiudizio in tal guisa rilevante alla menomazione cagionata al patrimonio della società. D’altronde, il tribunale ha significativamente fatto luogo ad un duplice rilievo. Per un verso, ha affermato che “nel caso di specie (…) ciò che viene lamentato è il danno cagionato al patrimonio sociale dalla condotta di concessione abusiva di credito” (così decreto impugnato, pag. 15).Per altro verso, ha puntualizzato che “va (…) tendenzialmente esclusa la legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione delle azioni a tutela dei creditori lesi dalla condotta dell’istituto di credito” (così decreto impugnato, pag. 11). 16. In tal guisa il profilo della legittimazione del curatore del fal limento, quanto meno nella specie, non si prospettain termini problematici. Invero, il curatore fallimentare è innegabilmente legittimato ad azionare la responsabilità che si correla al danno patrimoniale sofferto dall’imprenditore finanziato, in quanto (il curatore) gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio del fallito e dunqueabilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. un diritto soggettivo già radicato nel patrimonio dell’imprenditore finanziato poi fallito. Nei termini esposti, quindi,il Collegio reputa di condividere senz’altro il rilievo di cui alle conclusioni del Pubblico Ministero, a tenor del quale“nel caso di specie il danno fatto valere è quello cagionato al patrimonio della società poi fallita” (così conclusioni del P.M., pag. 3). 17. I l secondo profilo di censura veicolato dal primo me zzo è viceversa fondato e meritevole di accoglimento. 18.Propriamente la doglianza, in relazione al denunciato “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”, va accolta in dipendenzadel vizio di “motivazione apparente” che, in parte qua, inficia l’impianto motivazionale del l’impugnato decreto. Del resto, a fronte della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629830)), l’anomalia della “motivazione apparente” costituisce dell’ “omesso esame” figura senza dubbio sintomatica. D’altra parte, da tempo questa Corte spiega che l’anomalia della “motivazione apparente” si configura allor quando il giudice di merito, pur individuando gl i elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico/giuridica(cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass.24.2.1995, n. 2114. Cfr., più di recente , Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01)). 19. L ’ erogazione del credito è qualificabile come “ abusiva ” , qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi; in tale evenienza l’erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa (cfr. Cass. (ord.). 30.6.2021, n. 18610 (Rv. 661819-01)). Propriamente, “concessione abusiva di credito” “designa l’agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell’imprenditore che versi in istato d’insolvenza o comunque di crisi conclamata”(così in motivazione Cass. (ord.) n. 18610/2021). Beninteso, “quel che rileva è unicamente l’insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento [della] crisi”(così ulteriormente in motivazione Cass. (ord.) n. 18610/2021). 20. Al la luce de ll ’enunciate coordinate qualificatorie si rappresenta che i l tribunale –con il decreto de quo – ha assunto in particolare quanto segue. Ovvero cherivestiva valenza, in relazione all’entità del finanziamento ed alla complessa operazione immobiliare intrapresa, la ridottaconsistenza del capitale sociale della “DA.MA.”, elemento, questo, senz’altro indicativo della “debolezza” dell’ “assetto economico” della stessa s.r.l.(cfr. decreto impugnato, pag. 1 7 ) .Ovvero che la concreta disciplina del finanziamento aveva “determinato l’applicazione di interessi passivi su somme molto elevate in relazione al patrimonio della società, generando un indebitamento di rilevante portata” (così decreto impugnato, pag. 18). Ovveroche “già al momento della stipula del contratto di apertura di credito le condizioni patrimoniali della società [lasciavano] prevedere l’esito infausto dell’operazione di finanziamento” (così decreto impugnato, pag. 20). A tal ultimo riguardo il tribunale ha posto in risalto che nella relazione exart.33 l.fall. il curatore aveva rilevato che la “DA.MA.” era rimasta inattiva nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2001, che a decorrere dal 2001 “i bilanci mostravano un andamento in perdita” (così decreto impugnato, pag. 20), che il curatore aveva rilevato “una situazione di insolvenza acclarata fin dall’esercizio 2001 e, presumibilmente, sin dalla costituzione della società” (così decreto impugnato, pagg. 20 -21). 21.Viceversa – reputa questa Corte - il tribunale, giacché l’apertura di credito controversa risale al 15.3.2000, avrebbe dovuto senz’altro attendere, a decorrere quanto meno dall’esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA],ossia dall’esercizio antecedente all’operazione di finanziamento de qua agitur, e sino all’ultimo esercizio precedente la data della dichiarazione di fallimento ( altresì, ai sensi dell’art. 15, 4° co., l.fall. l’imprenditore deposita una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata), all’analitico, puntuale vaglio della situazione economico-patrimoniale della “DA.MA.”, in particolareal riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perdite registratesi nel medesimo lasso temporale. Evidentemente, in tal guisa si sarebbe acquisito riscontro dell’ “impatto” dell’erogazione creditizia de qua agitur, rectedel carattere se del caso “abusivo” dell’apertura di creditosia in dipendenza dell ’eventuale stato di crisi in cui già versava la “DA.MA.” alla data - 15.3.2000 – del rogito di concessione dell’apertura creditizia(ai sensi dell’art. 2, 1° co., lett. a), del codice della crisi, “crisi” è “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”) sia in dipendenza dell’eventuale palesarsi – sulla scorta di una prudente valutazione ex ante – già alla data del rogito dell’insussistenza di concrete prospettive di superamento della crisi. E, ben vero, unicamente su un simile substrato èdestinata poi ad innestarsi, ai fini dell’affermazione di responsabilità di “Banca delle Marche”, qualsivoglia ulteriore valutazione sia in ordine alla colpevolezza dell’istituto di credito – la ricorrente ha addotto che “Banca delle Marche” ha fatto affidamento sui bilanci depositati, sicché non avrebbe potuto avvedersi che la “DA.MA.” aveva omesso la contabilizzazione di imposte non pagate per euro 7.000.000,00(cfr. ricorso, pag. 24) – sia in ordine alle conseguenze economiche pregiudizievoli in connessione eziologica con la condotta abusiva. 22.Or dunque, in questi termini, non può che opinarsi come segue. Per un verso, non hanno valenza decisiva, siccome di significato del tutto neutro ovvero del tutto generico rispetto alla consistenza del patrimonio netto ed alla sua prospettiva evolutiva correlata, in vista del superamento dell’eventuale stato di crisi, all’erogazione creditiziade qua agitur, la modesta consistenza del capitale sociale, la “ debolezza dell’assetto economico della società”, l’applicazione di interessi passivi atti a generare un indebitamento rilevante, l’“aspecifico” rilievo delle perdite di cui ai bilanci deg li esercizi 2001 e successivi, l’assunta inadeguatezza della garanzia ipotecaria accordata in relazione “alle caratteristiche concrete dell’operazione immobiliare finanziata” (così decreto impugnato, pag. 21). Per altro verso, riveste una certa qual plausibilità il rilievo della ricorrente – ben vero, al di là dell’assunto per cui alla data dell’erogazione creditizia la “DA.MA.” non versava in stato di dissesto – secondo cui la specifica veste giuridica, sub specie di apertura di credito, dell’erogazione f inanziaria comportava che “più l’apertura di credito veniva utilizzata, più la società finanziata aumentava il proprio patrimonio immobiliare”(così ricorso, pag. 2 3 ) . Ossia che all’incremento della voce “debiti verso banche”, di cui al passivo dello stato patrimoniale, era inevitabilmente destinato a correlarsi l’incremento della corrispondente voce delle “immobilizzazioni materiali” di cui all’attivo dello stato patrimoniale. 23.In questo quadro, quindi, non può che opinarsi, in conclusi one, nel sen so chel’impugnata pronuncia, in primo luogo in ordine al profilo “ oggettivo ” dell a condotta asseritamente “abusiva”, manifest a una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico-giuridico che ha condotto il tribunale alla formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 14.2.2020, n. 3819). 24. Pertanto, i n accoglimento, nei limiti in precedenza esposti, del primo motivo di ricorso,il decreto n. 12335/2019 del Tribunale di Rimini va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 25.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreton. 12335/2019 del Tribunale di Rimini e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbiti nell’accoglimento –nei limiti suddetti - del primo motivo, il secondo motivo, il ter
Decreto Cassazione n. 29840/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris