CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 22713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4775/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -in persona ammin.re unico sig. [OSCURATO:PERSONA]-, [OSCURATO:PERSONA], entrambe elettivamente elarniciliate in Roma, Via T. Campanella n. 41 G, presso lo studio dell'avvocato {_alla Perciballi, che le rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 35 Roma, in persona amministratore sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 30/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 3/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/4/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Roma ha respinto i gravami interposti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalle sig. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -in via principale- nonché dal [OSCURATO:PERSONA] di via R. [OSCURATO:PERSONA] -in via incidentale- in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 14112/2010, di parziale accoglimento della domanda da quest'ultimo nei confronti delle prime originariamente proposta di accesso «anche tramite l'impresa appaltatrice e le sue maestranze a tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'appartamento interno 2 di proprietà della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compresi gli spazi a giardino sul lato prospiciente [OSCURATO:PERSONA], con facoltà di utilizzazione di attrezzature e strumenti di lavoro e dei materiali occorrenti alla realizzazione delle opere di restauro conservativo deliberati dall'assemblea condominiale»; con rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta dal [OSCURATO:PERSONA] e di quella in via riconvenzionale spiegata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di risarcimento «dei danni derivati al giardino dal posizionamento del macchinario "Ragno" e dalla rimozione forzata dell'auto Bianchina dal posto di sua pertinenza». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Eleonora L ,n.vs-CAR./ [OSCURATO:SOCIETA]rtroporreora ric rso per cassazione, affidato a 10 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di via R. [OSCURATO:PERSONA]. MOTIVI DELLA DECISIONECon il 1° motivo le ricorrenté denunzio «violazione ed erronea applicazione» degli artt. 101, 140 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunziano «violazione ed errata applicazione» degli artt. 115, 140, 156, 159, 160, 161, 171, 228, 291, 293 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Con il 3° motivo denunziano violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatti decisivi per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 4° motivo denunziano violazione degli artt. 100, 115, 246 c.p.c., 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatti decisivi per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 5° motivo denunziano violazione degli artt. 116 c.p.c., 843 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c.; nonché «erronea motivazione», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 6° motivo denunziano violazione degli artt. 116 c.p.c., 843 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «erronea motivazione», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 7° motivo denunziano violazione degli artt. 112, 113, 228, 16, 700 c.p.c., 832, 843, 1170, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Con 1'8° motivo denunziano violazione dell'art. 112 c.p.c., 1832, 843i, 11120,2-69/ z.cA, in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Con il 90 motivo denunziano violazione dell'art. 100, 115, 246 c.p.c., 832, 2697 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Con il 100 motivo denunziano violazione dell'art. 96 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. E' rimasto nella specie nel giudizio di merito accertato e affermato il diritto del [OSCURATO:PERSONA] «ad accedere, anche tramite l'impresa appaltatrice e le sue maestranze, a tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'appartamento interno 2 di proprietà della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], compresi gli spazi a giardino sul lato prospiciente [OSCURATO:PERSONA], con facoltà di utilizzazione di attrezzature e strumenti di lavoro e dei materiali occorrenti alla realizzazione delle opere di restauro conservativo deliberati dall'assemblea condominiale», con condanna delle originarie convenute [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e Magi a «consentire detto accesso», come già ordinato con provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. E' stata peraltro rigettata sia la domanda del [OSCURATO:PERSONA] di condanna delle suindicate convenute al pagamento di somma a titolo di risarcimento dei conseguentemente lamentati danni, sia la domanda in via riconvenzionale proposta dalle originarie convenute [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e Magi di «risarcimento dei danni derivati al giardino dal posizionamento del macchinario "Ragno" e dalla rimozione forzata dell'auto Bianchina dal posto di sua pertinenza», nonché di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Orbene, a fronte di tale accertamento in fatto e delle ragioni poste dai giudici di merito a base delle conclusioni raggiunte nell'impugnata sentenza, l'odierna ricorrente prospetta invero censure che risultano anzitutto formulate in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. [ là dove fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare, ai «documenti», alla «relazione peritale dell'arch. Clementelli, alla «memoria 184 cod. civ. ... del 19.10.2007», alla «prova per testi sulle circostanze da n. 1 a n. 15 ivi elencate», alle «prove documentali prodotte dalle dr.sse di Sabato e Magi», alle «dichiarazioni dell'Amministratore ... e dell'arch. Streppetti», a «una CTU del 2007 estranea al presente giudizio» ) che si limitano a meramente richiamare, senza invero debitamente riprodurre -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ) 1.A tale stregua, non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni -come nel caso- del tutto apodittiche ( v. già Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). Risponde d'altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Senza sottacersi che il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa a pena d'inammissibilità del ricorso prescritto all'art. 366, 10 co. n. 3, c.p.c. non risulta invero soddisfatto (anche) allorquando come nella specie le ricorrenti riportino ( parte del)la scansione delle fasi del processo mediante la riproduzione di uno o più atti del processo [ nel caso, l'impugnata sentenza, il provvedimento ex art. 700 c.p.c. del 5/8/2005, la sentenza di 10 grado ] ( cfr. Cass., 7/5/2021, n. 12164 ).Al di là della formale intestazione dei motivi- le ricorrenti prospettano altresì inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312). Quanto a quest'ultimo profilo va ulteriormente osservato ( avuto in particolare riferimento al 2°, al 40, al 5°, al 6° e al 70 motivo ) che le censure ivi formulate risultano invero in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti bensì disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli ( salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio ) (art. 115 c.p.c.), laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall'art. 116 c.p.c. ( v. Cass., 25/11/2021, n. 36631; Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez. Un., 5/8/2016, n. 16598; Cass., 10/6/2016, n. 11892. Cfr. altresì Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707). Le odierne ricorrenti inammissibilmente propettano in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). L'inammissibilità del ricorso rende superfluo farsi luogo all'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], originaria convenuta che ha partecipato ( anche ) al giudizio di gravame, giacché essa verrebbe a risolversi in un'inutile allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti ( cfr. Cass., 12/5/2022, n. 15140; Cass., 17/6/2019, n. 16141 Cass., 21/5/2018, n. 12515; Cass. 17/6/2013, n. 15106; Cass., 13/10/2011, n. 21141; Cass., Sez. Un., 22/3/2010, n. 6826 ). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.400,00, di cui euro 7.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per i9 il versamento da parte delle ricorrenti aillegre dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell