CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07956/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3239/2016 R.G. proposto da Comune di Gela, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario, con domicilio eletto in Roma, via Trionfale n. 5637, presso lo studio, giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio, giusta procura speciale a margine del ricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 2395/21/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 8/6/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. n. 2395/21/2015, depositata il 8/6/2015, non notificata, la CTR della Sicilia — sezione staccata di Caltanissetta - ha respinto gli appelli proposti dal Comune di Gela e, in via incidentale, dalla società ENI [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della CTP di Caltanissetta, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento relativo a ICI per l'anno 2008, relativamente a due piattaforme petrolifere. La CTR afferma, tra l'altro, che la illegittimità dell'atto impositivo impugnato discende dal fatto che "le due piattaforme in questione non possono essere assimilate, neanche per analogia, ai beni indicati nella normativa di riferimento in tema di ICI". Avverso detta pronuncia il Comune di Gela ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui resiste la società contribuente con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA] anch'essa intimata, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché violazione del Trattato sul Diritto del Mare e e dell'art. 29 Cod. Nay., in ordine alla configurabilità del "demanio comunale" sul mare; con il secondo motivo denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché violazione dell'art. 812 c.c., in odine al concetto di bene immobile; con il terzo motivo denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché violazione della L. n. 68 del 1960, del R.D. L. n. 652 del 1939, conv. dalla L. n. 1249 del 1939, del Decreto n. 28 del 1998, del D.P.R. n. 138 del 1998, del D.L. n. 62 del 2006, conv. dalla L. n. 6 del 2006, del Regolamento ex D.P.R. n. 1142 del 1949, in ordine alla accatastabilità delle piattaforme petrolifere; con il quarto motivo denuncia nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, in ordine alla assimilabilità delle piattaforme petrolifere ai beni indicati dalla normativa di riferimento in tema di ICI; Con il quinto motivo denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., violazione di legge, in ordine alla imponibilità delle opere in ragione della concessione in essere e del diritto di superficie gravante sul suolo demaniale per essa concesso; con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., per difetto assoluto o insufficienza argomentativa, nonché violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, in ordine alla capacità delle piattaforme petrolifere di "produrre reddito autonomo"; con il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per aver la sentenza impugnata illegittimamente escluso dall'imposizione fiscale le piattaforme petrolifere. Il Comune ricorrente, in prossimità dell'udienza, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita (ENI [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ed ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta formulata dalla contribuente. La rinuncia al ricorso comporta la declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese possono essere compensate. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. n. 23175/2015, n. 19071/2018). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022. Il