Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 45502/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati accertati con tre sentenze di condanna, rispettivamente del Pretore di Alba, del Pretore di Pisa e del Pretore di Chiavari, affermando che non era stato possibile reperire la prima sentenza, e che il reato ivi giudicato era stato rilevato mediante una nota della Questura di Genova in cui erano elencati i precedenti di polizia del Sheshi.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motiva- zione, per la mancata acquisizione della sentenza del Pretore di Alba del 14/12/1995.

Con ulteriore motivo di ricorso, ci si duole dell'esclusione della continua- zione della quale invece ricorrevano gli indici dell'omogeneità delle condotte, dell'identità del bene giuridico offeso e del contenuto intervallo temporale.

3. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini.

Osserva questa Corte che a tenore dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione deve acquisire le sentenze che hanno accertato i reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione, se non vi ha provveduto l'istante (Sez. 1, n. 14822/2021).

L'omissione di tale adempimento vizia l'ordinanza impugnata, per avere reso una motivazione astratta e congetturale, non basata sul completo esame delle vicende per cui Sheshi ha riportato condanna.

4. L'impugnata ordinanza, dunque, deve essere annullata, onde rinnovare l'esame dell'istanza di continuazione previa acquisizione di tutte le sentenze indicate, rinviando al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova.

Così deciso il giorno 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati accertati con tre sentenze di condanna, rispettivamente del Pretore di Alba, del Pretore di Pisa e del Pretore di Chiavari, affermando che non era stato possibile reperire la prima sentenza, e che il reato ivi giudicato era stato rilevato mediante una nota della Questura di Genova in cui erano elencati i precedenti di polizia del Sheshi. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motiva- zione, per la mancata acquisizione della sentenza del Pretore di Alba del 14/12/1995. Con ulteriore motivo di ricorso, ci si duole dell'esclusione della continua- zione della quale invece ricorrevano gli indici dell'omogeneità delle condotte, dell'identità del bene giuridico offeso e del contenuto intervallo temporale. 3. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini. Osserva questa Corte che a tenore dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione deve acquisire le sentenze che hanno accertato i reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione, se non vi ha provveduto l'istante (Sez. 1, n. 14822/2021). L'omissione di tale adempimento vizia l'ordinanza impugnata, per avere reso una motivazione astratta e congetturale, non basata sul completo esame delle vicende per cui Sheshi ha riportato condanna. 4. L'impugnata ordinanza, dunque, deve essere annullata, onde rinnovare l'esame dell'istanza di continuazione previa acquisizione di tutte le sentenze indicate, rinviando al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. Così deciso il giorno 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 45502/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris