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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 05773/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa nella persona del rappresentante legale pro tempore avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 23 Aprile 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui Finanza ideale spa. chiedeva l'ammissione del credito di 2.764.433,04 C, già riconosciuto con sentenza del Tribunale di Nola il 19 luglio 2012 a titolo di risarcimento in favore del fallimento dell'Istituto geriatrico Centro meridionale e in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al passivo della confisca dei beni di [OSCURATO:PERSONA]; il tribunale ha ritenuto la detta istanza tardiva in quanto depositata oltre 180 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo il decreto di confisca. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il rappresentante legale della società Finanza ideale spa deducendo quattro motivi di ricorso: 2.1violazione di legge penale e processuale e in particolare degli articoli 1 commi 199 e 205 della legge 228/2012 e 611 cod. proc.pen. poiché l'articolo 1 pone il termine a pena di decadenza di 180 giorni dalla definitività della confisca per la presentazione della domanda di ammissione, ma tale termine non decorre dalla data dell'udienza camerale celebratasi dinanzi alla Suprema Corte il 5 ottobre 2021, ma dal deposito della relativa sentenza, che risale al 17 novembre 2021. 2.2 Violazione, da parte del Tribunale di Napoli, delle disposizioni di cui agli artt.57 e 58 del d.lgs. n.159 del 2011 relative alla possibilità di ammissione al credito di domande "tardive" o "ultra-tardive"; 2.3 violazione di legge per l'omesso avviso a cui la società creditrice aveva diritto nella procedura di formazione del passivo del fallimento. 2.4 omesso parere del pubblico ministero nel procedimento sfociato nella decisione impugnata. 3.La prima censura è manifestamente infondata e rende superfluo l'esame delle altre.

Come correttamente osservato dal Tribunale di Napoli, la confisca delle quote sociali e del compendio aziendale dell'istituto geriatrico "Centro meridionale", disposta con provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli in data 21 aprile 2017 (confermata in appello e divenuta definitiva in data 5.4.2021) è regolata dalla legge n.575 del 1965, perché la relativa proposta risale al 26 maggio 2004.

Al riguardo, infatti, questa Corte (Sez.

U, n. 39608 del 22/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273660) ha affermato il principio secondo cui i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni.

Il Tribunale di Napoli ha individuato il suddetto "dies a quo" in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, il termine di 180 giorni per la proposizione della domanda di ammissione del credito, previsto dall'art. 1, commi 199 e 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, decorre, in caso di sentenza della Corte per effetto della quale sia divenuto definitivo il decreto di confisca, decorre dalla pronunzia del dispositivo all'esito dell'udienza camerale e non dal deposito della motivazione di tale sentenza (v.Sez.6 n.33677 del 16/10/2020 rv 279952).

Nel caso in esame , peraltro, il ricorrente non allega elementi da cui dedurre che la sentenza camerale sia stata deliberata in data successiva a quella dell'udienza.

Secondo le citate Sezioni Unite, l'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile.Ma nel caso in esame non vi è dubbio che la società istante avesse conoscenza del procedimento di prevenzione e del provvedimento di confisca, dal momento che essa ha partecipato a tutti i gradi del procedimento giudiziario sfociato nella confisca. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 29 novembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa nella persona del rappresentante legale pro tempore avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 23 Aprile 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui Finanza ideale spa. chiedeva l'ammissione del credito di 2.764.433,04 C, già riconosciuto con sentenza del Tribunale di Nola il 19 luglio 2012 a titolo di risarcimento in favore del fallimento dell'Istituto geriatrico Centro meridionale e in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al passivo della confisca dei beni di [OSCURATO:PERSONA]; il tribunale ha ritenuto la detta istanza tardiva in quanto depositata oltre 180 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo il decreto di confisca. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il rappresentante legale della società Finanza ideale spa deducendo quattro motivi di ricorso: 2.1violazione di legge penale e processuale e in particolare degli articoli 1 commi 199 e 205 della legge 228/2012 e 611 cod. proc.pen. poiché l'articolo 1 pone il termine a pena di decadenza di 180 giorni dalla definitività della confisca per la presentazione della domanda di ammissione, ma tale termine non decorre dalla data dell'udienza camerale celebratasi dinanzi alla Suprema Corte il 5 ottobre 2021, ma dal deposito della relativa sentenza, che risale al 17 novembre 2021. 2.2 Violazione, da parte del Tribunale di Napoli, delle disposizioni di cui agli artt.57 e 58 del d.lgs. n.159 del 2011 relative alla possibilità di ammissione al credito di domande "tardive" o "ultra-tardive"; 2.3 violazione di legge per l'omesso avviso a cui la società creditrice aveva diritto nella procedura di formazione del passivo del fallimento. 2.4 omesso parere del pubblico ministero nel procedimento sfociato nella decisione impugnata. 3.La prima censura è manifestamente infondata e rende superfluo l'esame delle altre. Come correttamente osservato dal Tribunale di Napoli, la confisca delle quote sociali e del compendio aziendale dell'istituto geriatrico "Centro meridionale", disposta con provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli in data 21 aprile 2017 (confermata in appello e divenuta definitiva in data 5.4.2021) è regolata dalla legge n.575 del 1965, perché la relativa proposta risale al 26 maggio 2004. Al riguardo, infatti, questa Corte (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 273660) ha affermato il principio secondo cui i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. Il Tribunale di Napoli ha individuato il suddetto "dies a quo" in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di confisca di prevenzione, il termine di 180 giorni per la proposizione della domanda di ammissione del credito, previsto dall'art. 1, commi 199 e 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, decorre, in caso di sentenza della Corte per effetto della quale sia divenuto definitivo il decreto di confisca, decorre dalla pronunzia del dispositivo all'esito dell'udienza camerale e non dal deposito della motivazione di tale sentenza (v.Sez.6 n.33677 del 16/10/2020 rv 279952). Nel caso in esame , peraltro, il ricorrente non allega elementi da cui dedurre che la sentenza camerale sia stata deliberata in data successiva a quella dell'udienza. Secondo le citate Sezioni Unite, l'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile.Ma nel caso in esame non vi è dubbio che la società istante avesse conoscenza del procedimento di prevenzione e del provvedimento di confisca, dal momento che essa ha partecipato a tutti i gradi del procedimento giudiziario sfociato nella confisca. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 29 novembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ni [OSCURATO:PERSONA]
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