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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 20370/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 18 novembre 2021 dal Tribunale del riesame di Palermo, che ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione a [OSCURATO:PERSONA], in particolare alla famiglia mafiosa di S. [OSCURATO:PERSONA], e di estorsione aggravata anche ex art. 416bis.1 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso denunzia violazione di legge sostanziale e processuale perché il Tribunale non aveva rispettato il termine di tre giorni liberi che deve intercorrere tra la notifica al difensore e la data dell'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., fissata inizialmente per il 15 novembre 2021.

Di tale udienza il difensore era venuto a conoscenza nell'immediatezza della stessa quando, casualmente, l'altro difensore di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva contattato per prendere accordi per la trattazione della posizione processuale del comune assistito.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non avendo ricevuto alcun avviso, non si era potuto preparare né aveva potuto conferire con il proprio assistito, sicché, «il giorno successivo», si era presentato in udienza al solo scopo di eccepire la violazione del termine della notifica.

La concessione del termine di tre giorni liberi rappresentava altresì il difensore al Tribunale del riesame non avrebbe consentito di decidere entro il 18 novembre 2021, decimo giorno dalla trasmissione degli atti.

Nonostante ciò, il Collegio della cautela aveva rinviato al 18 novembre 2021.

A questo punto, il ricorrente cita sia la giurisprudenza che individua come liberi i tre giorni suddetti, sia quella che impedisce che il termine possa essere integrato ove insufficiente.

La misura cautelare, pertanto, essendo decorso il termine di cui all'art. 309, comma 1°, cod. proc. pen., doveva essere dichiarata inefficace.

L'affermazione del Collegio de libertate di aver concesso tre giorni consecutivi si scontra con il fatto che essi non erano liberi e l'affermazione secondo cui la nullità sarebbe relativa trascura che essa è stata eccepita nel primo momento utile, vale a dire sia all'udienza del 15 che a quella del 18 novembre 2021.

3. L'ordinanza del Tribunale palermitano è stata impugnata per cassazione anche dal codifensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale ed affronta la stessa questione del ricorso del codifensore, sviluppando analoghe argomentazioni.

In aggiunta a queste ultime, osserva il ricorrente che la considerazione -- formulata dal Tribunale del riesame per respingere l'eccezione che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse concluso anche nel merito aveva frustrato il diritto dell'indagato di avvalersi di due difensori.

3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione sulla gravità indiziaria perché il Tribunale del riesame ha valorizzato in tal senso le intercettazioni ed i servizi di osservazione, mentre ha trascurato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Bisconti, che nulla ha riferito su [OSCURATO:PERSONA], né lo ha riconosciuto in foto, benché egli avesse partecipato ad uno dei summit tra i vari 2 O capo mandamento di Palermo e provincia.

Quanto agli spostamenti che il ricorrente avrebbe assicurato al padre, nell'ordinanza genetica non ve n'era traccia; riguardo agli incontri con mafiosi, nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari vengono richiamate solo due occasioni, in una delle quali peraltro, l'incontro sarebbe avvenuto con un soggetto a cui non è contestato il reato associativo.

Prosegue il ricorso contestando la valenza indiziaria della vicenda Allegro, perché non si trattava di una vicenda estorsiva, sicché non si comprende perché l'interesse dell'indagato dovesse considerarsi illecito.

Quanto alla vicenda Ferrante, quest'ultimo non ha presentato denunzia e comunque il Collegio della cautela non ha dato una spiegazione plausibile alla differenza di ammontare tra i precedenti "ratei" (400 euro) e la somma che le immagini immortalano al momento della consegna da Ferrante a [OSCURATO:PERSONA] (250 euro).

La spiegazione resa sul punto dal Tribunale sarebbe congetturale.

Con riferimento al prestito ottenuto dal fratello Calogero, del tutto priva di riscontro sarebbe l'affermazione secondo la quale Arnone e Alfano sarebbero emissari di famiglie mafiose.

Sostiene il ricorrente che logica vuole che la spinta ad intervenire sia derivata dalle minacce ricevute dal congiunto [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati, con particolare riferimento alla doglianza di carattere processuale che essi agitano, donde l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

1. Questa la scansione processuale cui si riferisce la doglianza, che il Collegio ha potuto ricostruire grazie alle allegazioni di parte ed all'accesso diretto agli atti, possibile in ragione della natura processuale della censura.

Effettivamente, per quanto può evincersi dal fascicolo processuale, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore di [OSCURATO:PERSONA] insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non ha ricevuto avviso per l'udienza dinanzi al Tribunale del riesame di Palermo del 15 novembre 2021.

A quest'ultima udienza, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi preliminarmente eccepito l'omesso avviso ed ha chiesto, pertanto, la concessione di un termine a difesa, anticipando che la concessione del nuovo termine avrebbe comunque comportato l'inefficacia della misura cautelare.

Il Tribunale, prendendo atto dell'eccezione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concesso il termine, rinviando all'udienza del 18 novembre 2021.

All'udienza del 18 novembre 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito di essere presente al solo fine di eccepire "l'inesistenza dell'avviso" e, segnatamente, che il rinvio dal 15 al 18 novembre 2021 non aveva rispettato il termine di tre giorni 3 g liberi che spetta alla difesa, instando per l'inefficacia della misura cautelare perché il termine utile di dieci giorni per la decisione del Collegio della cautela sarebbe scaduto alle ore 24.00 del 18 novembre, essendo pervenuti gli atti al Tribunale del riesame il giorno 8 novembre 2021; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si è, prima di tutto, associato all'eccezione del codifensore, chiarendo che sarebbe stato necessario fissare l'udienza il 19 novembre 2021.

Nel merito, ha depositato memoria difensiva ed ha insistito per l'annullamento della misura cautelare.

2. Ebbene, la questione posta oggi nei ricorsi è fondata nei limiti di seguito precisati.

In primo luogo va puntualizzato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto al termine a comparire di tre giorni di cui all'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., sicché il termine concessogli dal Tribunale all'udienza del 15 novembre allorché vi è stato rinvio al 18 novembre — non ha rispettato il dettato normativo.

Ciò in quanto, secondo plurimi arresti di questa Corte — che saranno più avanti elencati questo termine va considerato a giorni liberi, donde non vanno computati né il giorno iniziale né quello finale; ciò vale sia per il termine originariamente stabilito nel fissare la procedura, sia per quello eventualmente concesso in luogo di quello originariamente non rispettato, che non può aggiungersi ad un termine inferiore eventualmente già intercorso tra la notifica alla parte e la prima udienza fissata ex art. 309 codice di rito.

Quest'ultima considerazione neutralizza le argomentazioni che il Collegio della cautela pare voler fondare su una conoscenza della data di udienza, in capo all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], «quanto meno il giorno prima» della prima udienza; se pure così fosse, infatti, non sarebbe possibile attribuire rilievo, per ritenere soddisfatto il dettato normativo, all'accostamento tra la conoscenza aliunde acquisita il 14 novembre cui allude il Collegio della cautela e l'avviso del rinvio dato al difensore il 15 novembre 2021, perché i giorni che devono intercorrere tra avviso e udienza devono essere consecutivi.

Quanto alle conseguenze del mancato rispetto del termine, esso determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come sancito, in primo luogo, da Sez.

U, n. 8881 del 30/01/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220841, secondo cui, appunto, nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.

Il precedente, ancorché concernente una procedura di riesame reale, nelle sue motivazioni estende le considerazioni svolte anche al riesame personale e ha trovato consistente seguito nella giurisprudenza successiva (sulla natura della nullità e su tutte le considerazioni sopra svolte, cfr. Sez. 2, n. 16833 del 08/02/2019, Francischiello, Rv. 276418; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273200, Zeoli; Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261855; Sez. 1, n. 6529 del 01/02/2012, Passalacqua, Rv. 252083; Sez. 2, n. 31440 del 03/07/2003, Improta, Rv. 226447).

Nel caso di specie, la nullità è stata tempestivamente eccepita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sia all'udienza del 15 novembre, quando ha denunziato l'omesso avviso, sia all'udienza del 18 novembre, quando ha lamentato la concessione non integrale del termine, eccezione a cui si è associato il codifensore in via principale, prima di spendere le sue considerazioni anche sul profilo sostanziale.

A quest'ultimo riguardo, il Collegio precisa che la presenza di due difensori non depotenzia la portata invalidante del mancato avviso ad uno solo dei due professionisti, come sostenuto da Sez.

U, n. 33540 del 27/06/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219229, a lume della quale, in tema di riesame, qualora l'imputato sia assistito da due difensori, l'avviso della data dell'udienza camerale deve essere dato ad entrambi e non solo al difensore che abbia sottoscritto la relativa richiesta, con la conseguenza che l'omesso avviso ad uno solo dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale, pronunciata nonostante l'altro difensore, presente all'udienza, avesse dedotto la relativa eccezione entro i termini fissati dall'art. 182, comma 2, cod.proc.pen.).

Ebbene, facendo un primo bilancio delle considerazioni suesposte, deve concludersi che, nel procedimento di riesame relativo all'odierno ricorrente, si è determinata, con la mancata concessione di un termine di tre giorni liberi tra la notifica dell'avviso di udienza all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la celebrazione dell'udienza stessa, una nullità di ordine generale a regime intermedio, che è stata tempestivamente eccepita dal predetto professionista.

Tuttavia, tale anomalia processuale comporta l'annullamento con rinvio e non a dispetto di quanto assume il ricorrente l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata quale conseguenza dell'inefficacia ex art. 309, comma 10 cod. proc. pen. del provvedimento genetico.

La caducazione della misura cautelare, infatti, consegue solo ad una decisione che sia assunta oltre il decimo giorno da quello in cui gli atti sono stati ricevuti dal Tribunale del riesame, termine che, nel caso di specie, non è stato superato.

Il Tribunale di Palermo, infatti, pur errando nell'individuazione della durata del termine ex art. 309, comma 8, cod. proc. pen. concesso all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha comunque deciso entro il termine di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 309 predetto, che andava a scadere, appunto, il giorno 18 novembre 2021.Anche questa conclusione trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nullità dell'ordinanza di riesame dovuta all'omesso avviso della data dell'udienza camerale ad uno dei due difensori non comporta l'inefficacia dell'ordinanza cautelare, che si verifica soltanto quando il tribunale del riesame non provveda entro il termine stabilito dall'art. 309, comma 9, cod.proc.pen. (Sez.

U, n. 33540 del 27/06/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219230 - 01, laddove, in motivazione, si è precisato che nel caso concreto la decisione sulla richiesta di riesame, pur se annullabile, era intervenuta nel prescritto termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale; il precedente ricalca Sez.

U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203772; la stessa esegesi è stata fatta propria, più di recente da Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279715 e Sez. 1, n. 6529 del 01/02/2012, Passalacqua, cit.).

L'univocità dell'esegesi di questa Corte sul tema si ricava altresì, a contrario, da quelle pronunzie relative a vicende processuali in cui la concessione del termine ex art. 309, comma 8, cod. proc. pen. aveva determinato la fissazione di un'udienza al di fuori del perimetro dei dieci giorni, i soli casi in cui questo Giudice di legittimità ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo i provvedimenti consequenziali ex art. 626 cod. proc. pen. ovvero dichiarando l'inefficacia della misura (Sez. 2, n. 16833 del 08/02/2019, Francischiello, cit.; Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261855).

3. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 18 novembre 2021 dal Tribunale del riesame di Palermo, che ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione a [OSCURATO:PERSONA], in particolare alla famiglia mafiosa di S. [OSCURATO:PERSONA], e di estorsione aggravata anche ex art. 416bis.1 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso denunzia violazione di legge sostanziale e processuale perché il Tribunale non aveva rispettato il termine di tre giorni liberi che deve intercorrere tra la notifica al difensore e la data dell'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., fissata inizialmente per il 15 novembre 2021. Di tale udienza il difensore era venuto a conoscenza nell'immediatezza della stessa quando, casualmente, l'altro difensore di [OSCURATO:PERSONA] lo aveva contattato per prendere accordi per la trattazione della posizione processuale del comune assistito. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non avendo ricevuto alcun avviso, non si era potuto preparare né aveva potuto conferire con il proprio assistito, sicché, «il giorno successivo», si era presentato in udienza al solo scopo di eccepire la violazione del termine della notifica. La concessione del termine di tre giorni liberi rappresentava altresì il difensore al Tribunale del riesame non avrebbe consentito di decidere entro il 18 novembre 2021, decimo giorno dalla trasmissione degli atti. Nonostante ciò, il Collegio della cautela aveva rinviato al 18 novembre 2021. A questo punto, il ricorrente cita sia la giurisprudenza che individua come liberi i tre giorni suddetti, sia quella che impedisce che il termine possa essere integrato ove insufficiente. La misura cautelare, pertanto, essendo decorso il termine di cui all'art. 309, comma 1°, cod. proc. pen., doveva essere dichiarata inefficace. L'affermazione del Collegio de libertate di aver concesso tre giorni consecutivi si scontra con il fatto che essi non erano liberi e l'affermazione secondo cui la nullità sarebbe relativa trascura che essa è stata eccepita nel primo momento utile, vale a dire sia all'udienza del 15 che a quella del 18 novembre 2021. 3. L'ordinanza del Tribunale palermitano è stata impugnata per cassazione anche dal codifensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale ed affronta la stessa questione del ricorso del codifensore, sviluppando analoghe argomentazioni. In aggiunta a queste ultime, osserva il ricorrente che la considerazione -- formulata dal Tribunale del riesame per respingere l'eccezione che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse concluso anche nel merito aveva frustrato il diritto dell'indagato di avvalersi di due difensori. 3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione sulla gravità indiziaria perché il Tribunale del riesame ha valorizzato in tal senso le intercettazioni ed i servizi di osservazione, mentre ha trascurato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Bisconti, che nulla ha riferito su [OSCURATO:PERSONA], né lo ha riconosciuto in foto, benché egli avesse partecipato ad uno dei summit tra i vari 2 O capo mandamento di Palermo e provincia. Quanto agli spostamenti che il ricorrente avrebbe assicurato al padre, nell'ordinanza genetica non ve n'era traccia; riguardo agli incontri con mafiosi, nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari vengono richiamate solo due occasioni, in una delle quali peraltro, l'incontro sarebbe avvenuto con un soggetto a cui non è contestato il reato associativo. Prosegue il ricorso contestando la valenza indiziaria della vicenda Allegro, perché non si trattava di una vicenda estorsiva, sicché non si comprende perché l'interesse dell'indagato dovesse considerarsi illecito. Quanto alla vicenda Ferrante, quest'ultimo non ha presentato denunzia e comunque il Collegio della cautela non ha dato una spiegazione plausibile alla differenza di ammontare tra i precedenti "ratei" (400 euro) e la somma che le immagini immortalano al momento della consegna da Ferrante a [OSCURATO:PERSONA] (250 euro). La spiegazione resa sul punto dal Tribunale sarebbe congetturale. Con riferimento al prestito ottenuto dal fratello Calogero, del tutto priva di riscontro sarebbe l'affermazione secondo la quale Arnone e Alfano sarebbero emissari di famiglie mafiose. Sostiene il ricorrente che logica vuole che la spinta ad intervenire sia derivata dalle minacce ricevute dal congiunto [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati, con particolare riferimento alla doglianza di carattere processuale che essi agitano, donde l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. 1. Questa la scansione processuale cui si riferisce la doglianza, che il Collegio ha potuto ricostruire grazie alle allegazioni di parte ed all'accesso diretto agli atti, possibile in ragione della natura processuale della censura. Effettivamente, per quanto può evincersi dal fascicolo processuale, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], codifensore di [OSCURATO:PERSONA] insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non ha ricevuto avviso per l'udienza dinanzi al Tribunale del riesame di Palermo del 15 novembre 2021. A quest'ultima udienza, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi preliminarmente eccepito l'omesso avviso ed ha chiesto, pertanto, la concessione di un termine a difesa, anticipando che la concessione del nuovo termine avrebbe comunque comportato l'inefficacia della misura cautelare. Il Tribunale, prendendo atto dell'eccezione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concesso il termine, rinviando all'udienza del 18 novembre 2021. All'udienza del 18 novembre 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito di essere presente al solo fine di eccepire "l'inesistenza dell'avviso" e, segnatamente, che il rinvio dal 15 al 18 novembre 2021 non aveva rispettato il termine di tre giorni 3 g liberi che spetta alla difesa, instando per l'inefficacia della misura cautelare perché il termine utile di dieci giorni per la decisione del Collegio della cautela sarebbe scaduto alle ore 24.00 del 18 novembre, essendo pervenuti gli atti al Tribunale del riesame il giorno 8 novembre 2021; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si è, prima di tutto, associato all'eccezione del codifensore, chiarendo che sarebbe stato necessario fissare l'udienza il 19 novembre 2021. Nel merito, ha depositato memoria difensiva ed ha insistito per l'annullamento della misura cautelare. 2. Ebbene, la questione posta oggi nei ricorsi è fondata nei limiti di seguito precisati. In primo luogo va puntualizzato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto al termine a comparire di tre giorni di cui all'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., sicché il termine concessogli dal Tribunale all'udienza del 15 novembre allorché vi è stato rinvio al 18 novembre — non ha rispettato il dettato normativo. Ciò in quanto, secondo plurimi arresti di questa Corte — che saranno più avanti elencati questo termine va considerato a giorni liberi, donde non vanno computati né il giorno iniziale né quello finale; ciò vale sia per il termine originariamente stabilito nel fissare la procedura, sia per quello eventualmente concesso in luogo di quello originariamente non rispettato, che non può aggiungersi ad un termine inferiore eventualmente già intercorso tra la notifica alla parte e la prima udienza fissata ex art. 309 codice di rito. Quest'ultima considerazione neutralizza le argomentazioni che il Collegio della cautela pare voler fondare su una conoscenza della data di udienza, in capo all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], «quanto meno il giorno prima» della prima udienza; se pure così fosse, infatti, non sarebbe possibile attribuire rilievo, per ritenere soddisfatto il dettato normativo, all'accostamento tra la conoscenza aliunde acquisita il 14 novembre cui allude il Collegio della cautela e l'avviso del rinvio dato al difensore il 15 novembre 2021, perché i giorni che devono intercorrere tra avviso e udienza devono essere consecutivi. Quanto alle conseguenze del mancato rispetto del termine, esso determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come sancito, in primo luogo, da Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220841, secondo cui, appunto, nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario. Il precedente, ancorché concernente una procedura di riesame reale, nelle sue motivazioni estende le considerazioni svolte anche al riesame personale e ha trovato consistente seguito nella giurisprudenza successiva (sulla natura della nullità e su tutte le considerazioni sopra svolte, cfr. Sez. 2, n. 16833 del 08/02/2019, Francischiello, Rv. 276418; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273200, Zeoli; Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261855; Sez. 1, n. 6529 del 01/02/2012, Passalacqua, Rv. 252083; Sez. 2, n. 31440 del 03/07/2003, Improta, Rv. 226447). Nel caso di specie, la nullità è stata tempestivamente eccepita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sia all'udienza del 15 novembre, quando ha denunziato l'omesso avviso, sia all'udienza del 18 novembre, quando ha lamentato la concessione non integrale del termine, eccezione a cui si è associato il codifensore in via principale, prima di spendere le sue considerazioni anche sul profilo sostanziale. A quest'ultimo riguardo, il Collegio precisa che la presenza di due difensori non depotenzia la portata invalidante del mancato avviso ad uno solo dei due professionisti, come sostenuto da Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219229, a lume della quale, in tema di riesame, qualora l'imputato sia assistito da due difensori, l'avviso della data dell'udienza camerale deve essere dato ad entrambi e non solo al difensore che abbia sottoscritto la relativa richiesta, con la conseguenza che l'omesso avviso ad uno solo dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale, pronunciata nonostante l'altro difensore, presente all'udienza, avesse dedotto la relativa eccezione entro i termini fissati dall'art. 182, comma 2, cod.proc.pen.). Ebbene, facendo un primo bilancio delle considerazioni suesposte, deve concludersi che, nel procedimento di riesame relativo all'odierno ricorrente, si è determinata, con la mancata concessione di un termine di tre giorni liberi tra la notifica dell'avviso di udienza all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la celebrazione dell'udienza stessa, una nullità di ordine generale a regime intermedio, che è stata tempestivamente eccepita dal predetto professionista. Tuttavia, tale anomalia processuale comporta l'annullamento con rinvio e non a dispetto di quanto assume il ricorrente l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata quale conseguenza dell'inefficacia ex art. 309, comma 10 cod. proc. pen. del provvedimento genetico. La caducazione della misura cautelare, infatti, consegue solo ad una decisione che sia assunta oltre il decimo giorno da quello in cui gli atti sono stati ricevuti dal Tribunale del riesame, termine che, nel caso di specie, non è stato superato. Il Tribunale di Palermo, infatti, pur errando nell'individuazione della durata del termine ex art. 309, comma 8, cod. proc. pen. concesso all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha comunque deciso entro il termine di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 309 predetto, che andava a scadere, appunto, il giorno 18 novembre 2021.Anche questa conclusione trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nullità dell'ordinanza di riesame dovuta all'omesso avviso della data dell'udienza camerale ad uno dei due difensori non comporta l'inefficacia dell'ordinanza cautelare, che si verifica soltanto quando il tribunale del riesame non provveda entro il termine stabilito dall'art. 309, comma 9, cod.proc.pen. (Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219230 - 01, laddove, in motivazione, si è precisato che nel caso concreto la decisione sulla richiesta di riesame, pur se annullabile, era intervenuta nel prescritto termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale; il precedente ricalca Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203772; la stessa esegesi è stata fatta propria, più di recente da Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279715 e Sez. 1, n. 6529 del 01/02/2012, Passalacqua, cit.). L'univocità dell'esegesi di questa Corte sul tema si ricava altresì, a contrario, da quelle pronunzie relative a vicende processuali in cui la concessione del termine ex art. 309, comma 8, cod. proc. pen. aveva determinato la fissazione di un'udienza al di fuori del perimetro dei dieci giorni, i soli casi in cui questo Giudice di legittimità ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo i provvedimenti consequenziali ex art. 626 cod. proc. pen. ovvero dichiarando l'inefficacia della misura (Sez. 2, n. 16833 del 08/02/2019, Francischiello, cit.; Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261855). 3. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 20370/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris