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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 11975/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 07/02/2022 il Tribunale di Roma, pronunziando sull' istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto di sequestro probatorio emesso il 18 febbraio 2022 dal P.M. presso il Tribunale di Velletri.

I giudici del riesame ritenevano infondata l'eccezione di nullità per illegittima compromissione del diritto di difesa; osservavano che, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, il provvedimento risultava adeguatamente motivato quanto alla indicazione del fatto- reato ed alla individuazione delle esigenze probatorie e che a nulla rilevava la mancata presentazione della querela da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a fronte della ipotizzata sussistenza del reato di cui all' art. 642 c.p. in danno di detta compagnia assicurativa.2.

Contro detta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato a mezzo difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 346 c.p.p.

Assume che il decreto di sequestro doveva essere ritenuto nullo in ragione della mancata indicazione del difensore di fiducia, già inizialmente nominato nel corso dell'iniziale perquisizione e del conseguente sequestro in data 28 gennaio 2022, a nulla rilevando la circostanza che lo stesso indagato in occasione della esecuzione del sequestro in data 24/02/2022, ammonito, aveva dichiarato di non volersi avvalere di alcun difensore, operando tale meccanismo solo in ipotesi di assenza di un difensore di fiducia.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 369 c.p.p.

Assume che il tribunale del riesame non aveva considerato che essendo i fatti che avevano dato luogo al sequestro in esame del tutto diversi da quelli originariamente contestati gli stessi avrebbero dovuto costituire oggetto di apposita informazione ex art. 369 c.p.p., non apparendo condivisibile la tesi del Tribunale secondo cui trattavasi "delle medesime vicende".

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 253 c.p.p.

Osserva che il tribunale del riesame nel disattendere la censura relativa alla nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'obbligo di motivazione non si era conformato ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in particolare nelle pronunzie S.U. nn. 5876/2004 e 36072/2018.

2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. art. 346 c.p.p. assumendo che era erroneo il ragionamento dei giudici di merito che avevano ritenuto irrilevante ai fini della verifica della legittimità dell'atto il difetto della condizione di procedibilità vertendosi in ipotesi di reato perseguibile a querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo relativo alla violazione art. 356 c.p.p. è manifestamente infondato.

Va osservato che come rilevato dal Tribunale e non contestato l'indagato ebbe espressamente a rinunciare alla facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, circostanza che esclude in radice l'esistenza di una compromissione delle prerogative difensive e, quindi, la nullità paventata.

3. Il secondo motivo avente ad oggetto la dedotta violazione art. 369 c.p. riguarda una censura che non risulta previamente dedotta in sede di impugnazione, apparendo conseguentemente inammissibile.Invero in tema di ricorso per cassazione, il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate, trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale. (Sez. 3, Sentenza n. 35889 del 01/07/2008 Cc. (dep. 19/09/2008) Rv. 241271 -

01. Peraltro in ragione della identicità della vicenda oggetto di investigazioni, trattandosi di reati già provvisoriamente contestati in occasione del primo decreto di perquisizione ne discende evidentemente la non necessità di una nuova informazione di garanzia, fermo restando che il Tribunale del Riesame ha correttamente dato atto che il PM non si era limitato a indicare gli articoli del codice penale violati, ma aveva espressamente descritto le diverse condotte contestate.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato non sussistendo la violazione di legge lamentata.

Deve osservarsi che non può revocarsi in dubbio che il decreto del P.M. in questione non è del tutto carente dal punto di vista dell'ordito motivazionale; presenta, semmai, una motivazione per certi versi insufficiente ma, comunque, idonea ad individuare le finalità perseguite per l'accertamento dei fatti (vedi Sez.

U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 dep. 27/07/2018, Rv. 273548 - 01).

Tale provvedimento opera, infatti, un chiaro rinvio recettizio alla nota della Guardia di Finanza che costituisce parte integrante del decreto impugnato e descrive le diverse vicende che hanno interessato le autovetture.

Nel citato provvedimento si fa, infatti, riferimento alle auto "rinvenute all'interno alla carrozzeria del Falaschi, una [OSCURATO:PERSONA] telaio WP1ZZZ95ZL848244 riconducibile a quella tg.

F3400FD di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] società Consortile a r.

I. che presenta tracce di sinistro del tutto sovrapponibili a quelli denunziati in sinistro occorso il 26 /11/2021 ad autovettura identica per colore e modello di proprietà del Falaschi tg [OSCURATO:TARGA] con pratica liquidata da [OSCURATO:PERSONA]" con la precisazione che sulla scorta degli elementi acquisiti appariva sussistente il fumus del delitto di cui all' art. 642 c.p. posto in essere danno della [OSCURATO:PERSONA] dovendosi "accertare la natura e gli interventi di carrozzeria effettuati sulla Porsche tg. [OSCURATO:TARGA] con quelli tutt' ora presenti sull'autovettura tg. [OSCURATO:TARGA]".

Del resto nel caso in esame ben può ritenersi ammissibile una motivazione per relationem in ragione del riferimento, recettizio, ad un legittimo atto del procedimento, risultando, quindi, motivazione congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento in questione.

5. Manifestamente, infondata, è infine la censura relativa alla mancanza, allo stato, della condizione di procedibilità.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone un accertamento dell'esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato; ne consegue che è legittimo il sequestro di documenti falsi anche ove non sia stata presentata la querela in relazione all'ipotizzabile reato di falso in scrittura privata, (Sez. 5^, n. 7278 del 22/01/2001 - dep. 21/02/2001, Gaudimonte e altri, Rv. 218431).

Va, infatti, osservato, al riguardo, che, a norma dell'art. 346 c.p.p., l'ordinamento prevede che in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine necessari ad assicurare le fonti di prova e, se vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste in tema di incidente probatorio dall'art. 392 dello stesso codice.

A norma, poi, dell'art. 112 delle relative disposizioni di attuazione, è previsto che la polizia giudiziaria riferisca senza ritardo, ed in taluni casi anche oralmente, l'attività di indagine svolta a norma dell'art. 346 del codice.

Dunque, il sistema prevede che, in assenza della condizione di procedibilità della querela, siano, da un lato, consentiti soltanto atti assicurativi delle fonti di prova, per evitarne, evidentemente, la dispersione o il deterioramento; mentre, sotto altro profilo, una siffatta dimensione "conservativa", viene funzionalmente giustificata solo nei casi (e quindi nei limiti) in cui la condizione di procedibilità possa ancora sopravvenire: in linea, d'altra parte, con la generale previsione dettata dall'art. 345 c.p.p., in forza del quale archiviazione e proscioglimento non assumono portata preclusiva ai fini dell'esercizio della azione penale contro la stessa persona e per lo stesso fatto se in seguito sia proposta querela.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 07/02/2022 il Tribunale di Roma, pronunziando sull' istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto di sequestro probatorio emesso il 18 febbraio 2022 dal P.M. presso il Tribunale di Velletri. I giudici del riesame ritenevano infondata l'eccezione di nullità per illegittima compromissione del diritto di difesa; osservavano che, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, il provvedimento risultava adeguatamente motivato quanto alla indicazione del fatto- reato ed alla individuazione delle esigenze probatorie e che a nulla rilevava la mancata presentazione della querela da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a fronte della ipotizzata sussistenza del reato di cui all' art. 642 c.p. in danno di detta compagnia assicurativa.2. Contro detta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato a mezzo difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 346 c.p.p. Assume che il decreto di sequestro doveva essere ritenuto nullo in ragione della mancata indicazione del difensore di fiducia, già inizialmente nominato nel corso dell'iniziale perquisizione e del conseguente sequestro in data 28 gennaio 2022, a nulla rilevando la circostanza che lo stesso indagato in occasione della esecuzione del sequestro in data 24/02/2022, ammonito, aveva dichiarato di non volersi avvalere di alcun difensore, operando tale meccanismo solo in ipotesi di assenza di un difensore di fiducia. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 369 c.p.p. Assume che il tribunale del riesame non aveva considerato che essendo i fatti che avevano dato luogo al sequestro in esame del tutto diversi da quelli originariamente contestati gli stessi avrebbero dovuto costituire oggetto di apposita informazione ex art. 369 c.p.p., non apparendo condivisibile la tesi del Tribunale secondo cui trattavasi "delle medesime vicende". 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 253 c.p.p. Osserva che il tribunale del riesame nel disattendere la censura relativa alla nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'obbligo di motivazione non si era conformato ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in particolare nelle pronunzie S.U. nn. 5876/2004 e 36072/2018. 2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione dell'art. art. 346 c.p.p. assumendo che era erroneo il ragionamento dei giudici di merito che avevano ritenuto irrilevante ai fini della verifica della legittimità dell'atto il difetto della condizione di procedibilità vertendosi in ipotesi di reato perseguibile a querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo relativo alla violazione art. 356 c.p.p. è manifestamente infondato. Va osservato che come rilevato dal Tribunale e non contestato l'indagato ebbe espressamente a rinunciare alla facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, circostanza che esclude in radice l'esistenza di una compromissione delle prerogative difensive e, quindi, la nullità paventata. 3. Il secondo motivo avente ad oggetto la dedotta violazione art. 369 c.p. riguarda una censura che non risulta previamente dedotta in sede di impugnazione, apparendo conseguentemente inammissibile.Invero in tema di ricorso per cassazione, il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate, trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale. (Sez. 3, Sentenza n. 35889 del 01/07/2008 Cc. (dep. 19/09/2008) Rv. 241271 - 01. Peraltro in ragione della identicità della vicenda oggetto di investigazioni, trattandosi di reati già provvisoriamente contestati in occasione del primo decreto di perquisizione ne discende evidentemente la non necessità di una nuova informazione di garanzia, fermo restando che il Tribunale del Riesame ha correttamente dato atto che il PM non si era limitato a indicare gli articoli del codice penale violati, ma aveva espressamente descritto le diverse condotte contestate. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato non sussistendo la violazione di legge lamentata. Deve osservarsi che non può revocarsi in dubbio che il decreto del P.M. in questione non è del tutto carente dal punto di vista dell'ordito motivazionale; presenta, semmai, una motivazione per certi versi insufficiente ma, comunque, idonea ad individuare le finalità perseguite per l'accertamento dei fatti (vedi Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 dep. 27/07/2018, Rv. 273548 - 01). Tale provvedimento opera, infatti, un chiaro rinvio recettizio alla nota della Guardia di Finanza che costituisce parte integrante del decreto impugnato e descrive le diverse vicende che hanno interessato le autovetture. Nel citato provvedimento si fa, infatti, riferimento alle auto "rinvenute all'interno alla carrozzeria del Falaschi, una [OSCURATO:PERSONA] telaio WP1ZZZ95ZL848244 riconducibile a quella tg. F3400FD di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] società Consortile a r. I. che presenta tracce di sinistro del tutto sovrapponibili a quelli denunziati in sinistro occorso il 26 /11/2021 ad autovettura identica per colore e modello di proprietà del Falaschi tg [OSCURATO:TARGA] con pratica liquidata da [OSCURATO:PERSONA]" con la precisazione che sulla scorta degli elementi acquisiti appariva sussistente il fumus del delitto di cui all' art. 642 c.p. posto in essere danno della [OSCURATO:PERSONA] dovendosi "accertare la natura e gli interventi di carrozzeria effettuati sulla Porsche tg. [OSCURATO:TARGA] con quelli tutt' ora presenti sull'autovettura tg. [OSCURATO:TARGA]". Del resto nel caso in esame ben può ritenersi ammissibile una motivazione per relationem in ragione del riferimento, recettizio, ad un legittimo atto del procedimento, risultando, quindi, motivazione congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento in questione. 5. Manifestamente, infondata, è infine la censura relativa alla mancanza, allo stato, della condizione di procedibilità. Questa Corte ha avuto modo di affermare che il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone un accertamento dell'esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato; ne consegue che è legittimo il sequestro di documenti falsi anche ove non sia stata presentata la querela in relazione all'ipotizzabile reato di falso in scrittura privata, (Sez. 5^, n. 7278 del 22/01/2001 - dep. 21/02/2001, Gaudimonte e altri, Rv. 218431). Va, infatti, osservato, al riguardo, che, a norma dell'art. 346 c.p.p., l'ordinamento prevede che in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine necessari ad assicurare le fonti di prova e, se vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste in tema di incidente probatorio dall'art. 392 dello stesso codice. A norma, poi, dell'art. 112 delle relative disposizioni di attuazione, è previsto che la polizia giudiziaria riferisca senza ritardo, ed in taluni casi anche oralmente, l'attività di indagine svolta a norma dell'art. 346 del codice. Dunque, il sistema prevede che, in assenza della condizione di procedibilità della querela, siano, da un lato, consentiti soltanto atti assicurativi delle fonti di prova, per evitarne, evidentemente, la dispersione o il deterioramento; mentre, sotto altro profilo, una siffatta dimensione "conservativa", viene funzionalmente giustificata solo nei casi (e quindi nei limiti) in cui la condizione di procedibilità possa ancora sopravvenire: in linea, d'altra parte, con la generale previsione dettata dall'art. 345 c.p.p., in forza del quale archiviazione e proscioglimento non assumono portata preclusiva ai fini dell'esercizio della azione penale contro la stessa persona e per lo stesso fatto se in seguito sia proposta querela. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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