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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18695/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 8.10.2024 la Corte d'Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna del ricorrente, rideterminando la pena complessiva inflittagli nella misura di otto anni e quattro mesi di reclusione; Dato atto che prima della camera di consiglio odierna il difensore del ricorrente ha trasmesso in cancelleria una memoria difensiva; Rilevato che il motivo unico di ricorso censura la misura dell'aumento per il reato c.d. satellite, stigmatizzando che l'impegno motivazionale apparentemente adeguato sia il frutto di un travisamento delle evidenze tradottosi in una motivazione fondata su dati congetturali, la quale, per un verso, è manifestamente illogica per sproporzione nella determinazione della pena per i due reati posti in continuazione con quello più grave e, per l'altro, è contraddittoria laddove imputa a [OSCURATO:PERSONA] l'intero quantitativo di sostanza stupefacente importata di cui in realtà il ricorrente ha ricevuto solo una quota; Considerato che i due aspetti evidenziati nel ricorso sono tra loro strettamente connessi, in quanto l'ordinanza impugnata risponde in modo adeguato al rilievo (già formulato in sede di incidente di esecuzione) relativo al diverso aumento di pena per i due reati satellite, richiamando appunto la particolare gravità del reato in materia di stupefacenti ove valutata con riferimento alla quantità di sostanza importata e al suo valore; Ritenuto, a tal proposito, che l'argomento sulla base del quale il ricorso contesta, in ultima analisi, la motivazione del provvedimento della Corte d'Appello di Napoli - ovvero, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto nella vicenda degli stupefacenti un ruolo marginale quale rappresentante del clan Gionta - non è suscettibile di inficiare l'iter argomentativo della decisione, in quanto: 1) non arriva a smentire il dato che il ricorrente sia stato condannato in sede di cognizione per l'importazione di 35 chilogrammi di sostanza stupefacente; 2) invocando un ruolo marginale del ricorrente quando si tratta di valutare uno dei reati satellite, contrasta con la precedente sentenza di annullamento con rinvio della Sesta Sezione Penale della Corte di cassazione - in seguito alla quale è stata infine accolta dalla Corte d'Appello la istanza di applicazione della disciplina della continuazione inizialmente FV /1- rigettata - che aveva invece evidenziato il ruolo associativo apicale (e nient'affatto secondario) di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2008 in modo da consentire la riconducibilità ad un unico disegno criminoso anche del reato commesso nel 2010; Considerato, quindi, che il ricorso sollecita una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 8.10.2024 la Corte d'Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna del ricorrente, rideterminando la pena complessiva inflittagli nella misura di otto anni e quattro mesi di reclusione; Dato atto che prima della camera di consiglio odierna il difensore del ricorrente ha trasmesso in cancelleria una memoria difensiva; Rilevato che il motivo unico di ricorso censura la misura dell'aumento per il reato c.d. satellite, stigmatizzando che l'impegno motivazionale apparentemente adeguato sia il frutto di un travisamento delle evidenze tradottosi in una motivazione fondata su dati congetturali, la quale, per un verso, è manifestamente illogica per sproporzione nella determinazione della pena per i due reati posti in continuazione con quello più grave e, per l'altro, è contraddittoria laddove imputa a [OSCURATO:PERSONA] l'intero quantitativo di sostanza stupefacente importata di cui in realtà il ricorrente ha ricevuto solo una quota; Considerato che i due aspetti evidenziati nel ricorso sono tra loro strettamente connessi, in quanto l'ordinanza impugnata risponde in modo adeguato al rilievo (già formulato in sede di incidente di esecuzione) relativo al diverso aumento di pena per i due reati satellite, richiamando appunto la particolare gravità del reato in materia di stupefacenti ove valutata con riferimento alla quantità di sostanza importata e al suo valore; Ritenuto, a tal proposito, che l'argomento sulla base del quale il ricorso contesta, in ultima analisi, la motivazione del provvedimento della Corte d'Appello di Napoli - ovvero, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto nella vicenda degli stupefacenti un ruolo marginale quale rappresentante del clan Gionta - non è suscettibile di inficiare l'iter argomentativo della decisione, in quanto: 1) non arriva a smentire il dato che il ricorrente sia stato condannato in sede di cognizione per l'importazione di 35 chilogrammi di sostanza stupefacente; 2) invocando un ruolo marginale del ricorrente quando si tratta di valutare uno dei reati satellite, contrasta con la precedente sentenza di annullamento con rinvio della Sesta Sezione Penale della Corte di cassazione - in seguito alla quale è stata infine accolta dalla Corte d'Appello la istanza di applicazione della disciplina della continuazione inizialmente FV /1- rigettata - che aveva invece evidenziato il ruolo associativo apicale (e nient'affatto secondario) di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2008 in modo da consentire la riconducibilità ad un unico disegno criminoso anche del reato commesso nel 2010; Considerato, quindi, che il ricorso sollecita una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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