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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 41635/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 del Tribunale di Brescia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 7 luglio 2025, il Tribunale di Brescia ha applicato all'imputato, su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno di reclusione ed euro 300,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.

Il provvedimento ha definito un giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto, ritenendo la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di furto aggravato continuato (capo 1), mentre ha dichiarato non doversi procedere per il secondo addebito, originariamente contestato come ricettazione e riqualificato in furto, per difetto di querela.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, articolando un unico complesso motivo di doglianza.

Il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, lamentando specificamente la violazione del diritto alla difesa tecnica in relazione agli artt. 178,lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., nonché agli ar t t. 24 Cost. e 6 CEDU.

Si assume che l'imputato, tratto in arresto il 5 luglio 2025, aveva provveduto a nominare tempestivamente un difensore di fiduciae, tuttavia, l'autorità procedente si sarebbe limitata a un unico tentativo di contatto telefonico con il professionista nominato, effettuato alle ore 18:30 del giorno dell'arresto, senza esperire alcun ulteriore tentativo tramite canali alternativi o successivi.

A fronte della mancata risposta immediata del legale di fiducia, si sarebbe proceduto alla nomina di un difensore d'ufficio, il quale aveva poi assistito l'imputato nell'udienza di convalida e nel successivo giudizio direttissimo del 7 luglio 2025, prestando il consenso alla definizione del procedimento con il rito del patteggiamento.

La difesa argomenta che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, regolarmente nominato, integrerebbe una nullità assoluta e insanabile.

A sostegno della doglianza, il ricorso richiama l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondocui l'assenza del difensore di fiducia non potrebbe essere sanata dalla presenza del difensore d'ufficio, non esistendo piena equipollenza tra le due figure ai fini della tutela del diritto costituzionale di scelta del proprio rappresentante legale.

Si evidenzia come l'imputato sarebbe stato privato della possibilità di essere assistito dal professionista nel quale aveva riposto la propria fiducia, venendo difeso da un legale d'ufficio al quale avrebbe, peraltro, espressamente negato i poteri sostanziali.

Ne conseguirebbe la radicale nullità della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

L'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761-02; Sez. 3, n. 34601 del 31/03/2021, Benenati, Rv. 282233-01).

Più specificamente, in precedenti pressoché identici al presente, la regola risulta ribadita, ad esempio, da Sez. 6, n. 6616 del 06/04/1999, Rocco, Rv. 214746-01 (in un caso in cui né l'imputato, né il difensore d'ufficio avevano sollevato eccezioni in ordine al mancato reperimento del difensore di fiducia nominato al momento dell'arresto, prima della richiesta di patteggiamento, eccezioni sollevate, invece, con il ricorso per cassazione, ritenuto inammissibile), da Sez. 6, n. 1445 del 24/03/2000, Procopio,Rv. 216318-01, da Sez. 6, n. 32391 del 25/06/2003, Simone, Rv. 226508-01, da Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260392-01 e, ancora, da Sez. 4, n. 29239 del 23/5/2013, non massimata.

Nella specie, la sentenza impugnata ed il verbale di udienza dannoatto che le parti –il Pubblico Ministero e l'imputato personalmente, assistito dal difensore d’ufficio presente in udienza – hanno ritualmente espresso il consenso richiesto dalla legge per l'applicazione della pena, senza neanche accennare alle ragioni per le quali il provvedimento impugnato sarebbe stato frutto di un consenso “viziato” prestato dall'imputato.

Anche la deduzione circa l’espressa negazione di poteri sostanziali al difensore, ai fini del patteggiamento, non risulta affatto: laddove, per contro, si desume dal verbale del consenso al patteggiamento espresso direttamente dall'imputato.

3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 del Tribunale di Brescia; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 7 luglio 2025, il Tribunale di Brescia ha applicato all'imputato, su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno di reclusione ed euro 300,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. Il provvedimento ha definito un giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto, ritenendo la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di furto aggravato continuato (capo 1), mentre ha dichiarato non doversi procedere per il secondo addebito, originariamente contestato come ricettazione e riqualificato in furto, per difetto di querela. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, articolando un unico complesso motivo di doglianza. Il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, lamentando specificamente la violazione del diritto alla difesa tecnica in relazione agli artt. 178,lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., nonché agli ar t t. 24 Cost. e 6 CEDU. Si assume che l'imputato, tratto in arresto il 5 luglio 2025, aveva provveduto a nominare tempestivamente un difensore di fiduciae, tuttavia, l'autorità procedente si sarebbe limitata a un unico tentativo di contatto telefonico con il professionista nominato, effettuato alle ore 18:30 del giorno dell'arresto, senza esperire alcun ulteriore tentativo tramite canali alternativi o successivi. A fronte della mancata risposta immediata del legale di fiducia, si sarebbe proceduto alla nomina di un difensore d'ufficio, il quale aveva poi assistito l'imputato nell'udienza di convalida e nel successivo giudizio direttissimo del 7 luglio 2025, prestando il consenso alla definizione del procedimento con il rito del patteggiamento. La difesa argomenta che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, regolarmente nominato, integrerebbe una nullità assoluta e insanabile. A sostegno della doglianza, il ricorso richiama l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondocui l'assenza del difensore di fiducia non potrebbe essere sanata dalla presenza del difensore d'ufficio, non esistendo piena equipollenza tra le due figure ai fini della tutela del diritto costituzionale di scelta del proprio rappresentante legale. Si evidenzia come l'imputato sarebbe stato privato della possibilità di essere assistito dal professionista nel quale aveva riposto la propria fiducia, venendo difeso da un legale d'ufficio al quale avrebbe, peraltro, espressamente negato i poteri sostanziali. Ne conseguirebbe la radicale nullità della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761-02; Sez. 3, n. 34601 del 31/03/2021, Benenati, Rv. 282233-01). Più specificamente, in precedenti pressoché identici al presente, la regola risulta ribadita, ad esempio, da Sez. 6, n. 6616 del 06/04/1999, Rocco, Rv. 214746-01 (in un caso in cui né l'imputato, né il difensore d'ufficio avevano sollevato eccezioni in ordine al mancato reperimento del difensore di fiducia nominato al momento dell'arresto, prima della richiesta di patteggiamento, eccezioni sollevate, invece, con il ricorso per cassazione, ritenuto inammissibile), da Sez. 6, n. 1445 del 24/03/2000, Procopio,Rv. 216318-01, da Sez. 6, n. 32391 del 25/06/2003, Simone, Rv. 226508-01, da Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260392-01 e, ancora, da Sez. 4, n. 29239 del 23/5/2013, non massimata. Nella specie, la sentenza impugnata ed il verbale di udienza dannoatto che le parti –il Pubblico Ministero e l'imputato personalmente, assistito dal difensore d’ufficio presente in udienza – hanno ritualmente espresso il consenso richiesto dalla legge per l'applicazione della pena, senza neanche accennare alle ragioni per le quali il provvedimento impugnato sarebbe stato frutto di un consenso “viziato” prestato dall'imputato. Anche la deduzione circa l’espressa negazione di poteri sostanziali al difensore, ai fini del patteggiamento, non risulta affatto: laddove, per contro, si desume dal verbale del consenso al patteggiamento espresso direttamente dall'imputato. 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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