Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06046/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 30 settembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per più fatti di tentata estorsione in continuazione.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono finalizzati a prefigurare una sostanziale rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondati in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323 - 01); considerato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato a pagina 3, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e facendo corretta applicazione dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità sulle circostanze che escludono la necessità della perizia fonica per l'identificazione del colloquiante (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239725 - 01), gli elementi che hanno consentito di risalire all'identità dell'imputato quale utilizzatore dell'utenza telefonica con cui erano state fatte le telefonate a contenuto estorsivo; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 sulla intensità del dolo e la personalità dell'imputato, che ha posto in essere i molteplici episodi criminosi a breve distanza gli uni dagli altri); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 30 settembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per più fatti di tentata estorsione in continuazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta il difetto della motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono finalizzati a prefigurare una sostanziale rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondati in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 2, n. 48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323 - 01); considerato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato a pagina 3, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e facendo corretta applicazione dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità sulle circostanze che escludono la necessità della perizia fonica per l'identificazione del colloquiante (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239725 - 01), gli elementi che hanno consentito di risalire all'identità dell'imputato quale utilizzatore dell'utenza telefonica con cui erano state fatte le telefonate a contenuto estorsivo; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Suprema Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 sulla intensità del dolo e la personalità dell'imputato, che ha posto in essere i molteplici episodi criminosi a breve distanza gli uni dagli altri); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2