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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 29616/2023

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unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. n. 19587-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]) rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente – nonchè [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6316/2021 depositata il 14.4.2021 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione proposta contro un estratto di ruolo; rilevato che sullo specifico tema si sono pronunciate le sezioni unite con sentenza n. 26283 del 06/09/2022; rilevato che pende davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma che esclude, anche per i giudizi in corso, salvo alcune ipotesi, la immediata impugnabilità dell’estratto di ruolo (art. 12, c. 4 bis, decreto Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602, come aggiunto da art. 3 bis decreto-legge 21/10/2012, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 17/11/2021, n. 215), questione sollevata da Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con ordinanza 23.1.2023 e da GDP Napoli con ord. 3.2.2023; ritenuto pertanto necessario, prima di esaminare i motivi di ricorso, attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, come peraltro richiesto in via subordinata dallo stesso ricorrente (cfr. memoria pagg. 3 e 4); P.Q.M.

Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla QLC della norma che esclude, anche per i giudizi in corso, salvo alcune ipotesi, la immediata impugnabilità dell’estratto di ruolo (art. 12, c. 4 bis, decreto Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602, come aggiunto da art. 3 bis decreto-legge 21/10/2012, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 17/11/2021, n. 215), questione sollevata da Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con ordinanza 23.1.2023 e da GDP Napoli con ord.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. n. 19587-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]) rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente – nonchè [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6316/2021 depositata il 14.4.2021 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione proposta contro un estratto di ruolo; rilevato che sullo specifico tema si sono pronunciate le sezioni unite con sentenza n. 26283 del 06/09/2022; rilevato che pende davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma che esclude, anche per i giudizi in corso, salvo alcune ipotesi, la immediata impugnabilità dell’estratto di ruolo (art. 12, c. 4 bis, decreto Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602, come aggiunto da art. 3 bis decreto-legge 21/10/2012, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 17/11/2021, n. 215), questione sollevata da Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con ordinanza 23.1.2023 e da GDP Napoli con ord. 3.2.2023; ritenuto pertanto necessario, prima di esaminare i motivi di ricorso, attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, come peraltro richiesto in via subordinata dallo stesso ricorrente (cfr. memoria pagg. 3 e 4); P.Q.M. Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla QLC della norma che esclude, anche per i giudizi in corso, salvo alcune ipotesi, la immediata impugnabilità dell’estratto di ruolo (art. 12, c. 4 bis, decreto Presidente della Repubblica del 29/09/1973, n. 602, come aggiunto da art. 3 bis decreto-legge 21/10/2012, n. 146, convertito, con modificazioni, in legge 17/11/2021, n. 215), questione sollevata da Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli con ordinanza 23.1.2023 e da GDP Napoli con ord.
Decreto Cassazione n. 29616/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris