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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 32645/2023

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a seguente ORDINANZA eh- peo-u,c, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito iL1Tensore Rilevato che con il provvedimento impugnato il Gip presso il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta del PM di riapertura delle indagini in relazione ai reati di cui agli artt 614 e 392 cp, in cui sarebbe persona offesa l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso la predetta persona offesa, lamentando l'assenza di motivazione e la violazione di legge in relazione all'alt 125/3 cpp.' ritenuto che questa Corte ha già più volte affermato il principio - per cui è inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione. (Sez. 5, Sentenza n. 14991 del 12/01/2012 Ud. (dep. 18/04/2012) Rv. 252323.; dsservato che la difesa neppure prova ad argomentare circa l'impugnabilità del provvedimento reso dal Giudice ex art 414 cpp.j èonsiderato che alla luce del suddetto principio il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna aricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 16.3.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].ssa aria Vessichelli CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA2 6 LUG 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA eh- peo-u,c, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito iL1Tensore Rilevato che con il provvedimento impugnato il Gip presso il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta del PM di riapertura delle indagini in relazione ai reati di cui agli artt 614 e 392 cp, in cui sarebbe persona offesa l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso la predetta persona offesa, lamentando l'assenza di motivazione e la violazione di legge in relazione all'alt 125/3 cpp.' ritenuto che questa Corte ha già più volte affermato il principio - per cui è inoppugnabile, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari autorizza la richiesta del pubblico ministero di riaprire le indagini a seguito della disposta archiviazione. (Sez. 5, Sentenza n. 14991 del 12/01/2012 Ud. (dep. 18/04/2012) Rv. 252323.; dsservato che la difesa neppure prova ad argomentare circa l'impugnabilità del provvedimento reso dal Giudice ex art 414 cpp.j èonsiderato che alla luce del suddetto principio il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento dei euro quattromila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna aricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.3.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA].ssa aria Vessichelli CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA2 6 LUG 2023
Sentenza Cassazione n. 32645/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris