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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 37967/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di Trento udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il Difensore: è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di ASTI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che illustra i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Trento, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 18 febbraio - 20 marzo 2021 ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trento il 5-9 dicembre 2020 ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere (anche) ad [OSCURATO:PERSONA], indagato per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio (capo n. 2 dell'editto: dal 19 giugno 2019 in poi) e per concorso in una pluralità di furti consumati aggravati in abitazione (capi nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10: commessi dal 7 agosto al 28 agosto 2019, con effrazione; e nn. 23, 24, 25, 26 e 27, commessi dal 27 gennaio al 31 gennaio 2020, spacciandosi gli autori per addetti al controllo delle acque), impiegando veicolo con targa contraffatta per raggiungere ed allontanarsi dai luoghi oggetto di spoliazione.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi con i quali denunzia violazione di legge (il primo, il terzo ed il quinto motivo) e vizio di motivazione (il primo, il secondo ed il terzo motivo), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo (il quinto motivo) e del travisamento della prova (il quarto ed il quinto motivo).

2.1. Con il primo motivo (pp. 3-11 del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] lamenta promiscuamente violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha disatteso l'eccezione difensiva di nullità dell'ordinanza cautelare genetica per difetto di autonoma valutazione dei presupposti applicativi della misura da parte del giudice emittente il provvedimento.

Evidenziati, in sintesi, ruolo e limiti del controllo di legittimità, richiamati il secondo ed il terzo dei motivi sottoposti al Tribunale per il riesame (pp. 4-9 della memoria depositata all'udienza del 16 febbraio 2021), si censura severamente la reiezione dell'eccezione con cui si faceva valere la nullità ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza genetica essenzialmente fondata per relationem sul richiamo alla "scheda personale" di polizia riguardante i singoli indagati (p. 14 dell'ordinanza genetica), scheda che, però, non solo fa «rinvio alla pressochè totalità degli atti del procedimento, [... ma anche] attribuisce al ricorrente numerosi reato che non gli sono contestati [...] anche per un delitto di rapina, che costituisce il terzo episodio, e per ben quindici ipotesi di concorso in furto in abitazione del tutto diverse ed ulteriori rispetto a quelle che l'ordinanza impositiva gli attribuisce, in ordine alle quali nessun addebito a suo carico è formulato nel provvedimento giurisdizionale che quella scheda richiama per motivare la sussistenza di gravi indizi» (così alle pp. 5-6 del ricorso).

In conseguenza, essendo il perimetro della scheda personale ben più ampio delle contestazioni che il P.M. muove all'indagato e che i giudici riconoscono, l'atto richiamato appare incongruo rispetto alle esigenze di motivazione, peraltro non limitando il G.i.p. il richiamo soltanto ad alcuni contenuti della scheda.

Difetterebbe in ogni caso la valutazione autonoma del contenuto dell'atto di polizia giudiziaria richiamato, e ciò specialmente quanto ai capi nn. 4-5-6-7-8-9-

10. La censura si appunta particolarmente sulla risposta che si legge alla p. 5 dell'ordinanza impugnata, ove si respinge l'eccezione di nullità, ritenendo che «seppur appare vero che l'ordinanza fa anche richiamo alla scheda dell'indagato, per gli indizi di colpevolezza a suo carico, è altresì indubbio che la stessa esamina il riconoscimento di persona avente caratteristiche somatiche riferibili alla persona di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla rapina avvenuta il 19.6.2019», rapina di cui al capo n. 3), che però non è contestata al ricorrente ma a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con persona ignota: secondo la difesa del ricorrente, «L'argomentazione del Tribunale non avrebbe potuto essere più incongrua e scoordinata: assume che il Gip avrebbe fatto buon governo della regola che gli impone di rielaborare criticamente le emergenze dell'atto richiamato, avendo spiegato che il ricorrente avrebbe preso parte ad una rapina che, al contrario, non gli è attribuita e per la quale neppure è indagato!» (così alla p. 7 del ricorso).

Quanto ai precedenti giurisprudenziali di legittimità espressamente citati nell'ordinanza impugnata (pp. 4-5) in tema di ammissibilità della tecnica della motivazione per relationem, «Il ricorrente non contesta affatto tale arresto giurisprudenziale, caso mai ne invoca la puntuale applicazione al caso di specie» (così alla p. 9 del ricorso), non avendo il Tribunale risposto ai temi che erano stati sollevati con i motivi nn. 2 e 3 di riesame ed avendo non solo affermato, come si è visto, la sussistenza di indizi in riferimento ad un reato nemmeno contestato al ricorrente ma anche avendo escluso (alla p. 8 del provvedimento impugnato), con ulteriore contraddittorietà, la sussistenza di indizi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti di cui ai nn. da 4 a 10 dell'editto. 2.2.Con il secondo motivo (pp. 12-16) [OSCURATO:PERSONA] censura la manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria del concorso dell'indagato nei reati di furto in abitazione contestati ai capi dal n. 23 al n. 27 e dal n. 4 al n. 10 dell'editto.

2.2.1. Quanto ai furti descritti ai capi dal n. 23 al n. 27, quelli cioè commessi tra il 27 ed il 31 gennaio 2020 e realizzati mediante ingresso in casa degli autori spacciandosi per incaricati del controllo dell'acqua, alla p. 7 dell'ordinanza impugnata si legge che il solo fatto che la polizia giudiziaria abbia osservato [OSCURATO:PERSONA] alla guida di un VW Golf ad alta velocità sull'autostrada del Brennero il giorno 31 gennaio 2020 e che a bordo della Golf siano stati poi ritrovati oggetti atti allo scasso, in uno con la compatibilità dei furti con gli orari dei transiti presso i caselli autostradali dell'auto in questione, non sono elementi sufficienti per addebitare al ricorrente i reati di cui ai capi nn. 23-24-25-26-27: ciò appare - si sottolinea - in evidente contrasto intratestuale con il dispositivo di rigetto della richiesta di riesame.

2.2.2. Quanto ai furti di cui ai capi dal n. 4 al n. 10 dell'editto, si segnala che alla p. 8 dell'ordinanza impugnata si afferma - con grave contraddittorietà - la mancanza di gravi indizi di «partecipazione diretta» del ricorrente a tali episodi, da addebitargli, però, attesa la ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, pur non risultando chi abbia partecipato all'attività di furto, come una «attività concorsuale del medesimo nei furti contestati», concorso peraltro non meglio specificato.

Si sarebbe qui in presenza, secondo la difesa, di «Pseudo argomentazioni frutto di un pensiero che non può essere dimostrato dalla forza logica della ragione» (così alla p. 14 del ricorso).

Si richiamano al riguardo (p. 15-16 del ricorso) plurimi precedenti di legittimità secondo cui «Costituisce principio consolidato che, in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente dominante - da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso; dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente", con la quale si pretende di riferire all'associato il reato fine che si ha prova di collegare all'associazione, siccome compreso nel programma generico dell'organizzazione (così Sez. 1, n, 1988 del 22/12/1997, Nikolic, Rv. 209846; per una più recente affermazione sul punto, cfr. Sez. 1, n. 24919 de123/04/2014, Attanasio, Rv. 262305)» (così Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, Venere, in motivazione, sub n. 3 del "considerato in diritto", p. 3, espressamente richiamata alle pp. 15-16 del ricorso).Ciò - si evidenzia ulteriormente - in netta contraddizione con l'ordinanza genetica che ritiene, invece, l'indagato responsabile dei reati indicati dal capo n. 4 al capo n. 10 dell'editto di accusa.

2.3. Tramite l'ulteriore motivo (pp. 17-20) il ricorrente si duole della violazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. e, nel contempo, della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene il coinvolgimento del ricorrente nei reati di furto in abitazione contestati ai capi dal n. 23 al n. 27 dell'editto.

Richiamata la motivazione che si rinviene alla p. 7 dell'ordinanza impugnata quanto ai furti degli ultimi giorni di gennaio 2020 ed i motivi di censura che si erano svolti alle pp. 13-21 dei motivi di ricorso al Tribunale per il riesame, si osserva che il riconoscimento del conducente in data 31 gennaio 2021 non giustifica la commissione da parte dello stesso del furto in pari data, che, quanto al rinvenimento degli oggetti da scasso, nessuno dei furti di cui ai nn. 23-24-25- 26-27 risulta commesso con violenza sulle cose; né maggior valenza dimostrativa circa la commissione dei furti in un dato arco temporale avrebbe la constatazione circa i passaggi autostradali dell'auto VW Golf, data la inadeguatezza del sillogismo «se un furto in abitazione risulta commesso in giornate in cui la VW è transitata in autostrada, quell'auto trasportava i ladri» (così alla p. 19 del ricorso); non senza considerare che nei giorni diversi dal 31 gennaio 2021, in cui si collocano gli altri furti, nessun collegamento risulta tra l'odierno ricorrente e la Golf.

Si sottolinea anche che «In tema di misure caute/ari personali, nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del "favor rei", da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto») (Sez. 3, n. 17527 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275699).

Facendo applicazione di tale principio, l'ordinanza impugnata manifesterebbe ulteriore illogicità.

2.4. Con il quarto motivo (pp. 21-25) [OSCURATO:PERSONA] denuncia travisamento della motivazione in relazione all'affermato riconoscimento del ricorrente ed alla sua partecipazione alla contraffazione delle targhe dei veicoli, in senso contrario alle emergenze processuali.Alle pp. 2 e 5 dell'ordinanza impugnata, anche con riferimento al contenuto del provvedimento genetico, si fa menzione di riconoscimenti dell'indagato da parte del titolare di un albergo che il 31 gennaio 2020 ha visto tre persone scendere dalla VW Golf che era stata vanamente inseguita dalla Polizia ed infine perquisita dalla Polizia e anche da parte di alcune vittime dei furti, riconoscimenti che non sono, in realtà, mai avvenuti.

Ulteriore travisamento, nel senso di introduzione di un'informazione rilevante che non sta nel processo, viene denunziato con riferimento al passaggio motivazionale, che si legge alla p. 8, secondo il quale da alcune intercettazioni emerge che [OSCURATO:PERSONA] mostra di essere a conoscenza dell'attività delittuosa effettuata, mentre il contenuto di tali conversazioni, che viene allegato nella trascrizione che ne fanno i Carabinieri sub nn. 2-3-4 al ricorso (peraltro la terza telefonata, diretta alla compagna di Clayton, rimane senza risposta), non è quello che scrivono i giudici di merito.

Si tratta - sottolinea il ricorrente - di travisamenti decisivi nell'economia della decisione,

2.5. Infine, con l'ultimo motivo (pp. 25-27) la difesa lamenta violazione degli artt. 275, comma 3-bis, e 275-bis cod. proc. pen., travisamento delle risultanze processuali e mancanza di motivazione quanto alla ritenuta inadeguatezza di ogni misura diversa dalla custodia in carcere.

La motivazione in tema di esigenze cautelari, fondata sulla gravità dei fatti e l'esistenza di precedenti penali specifici (p. 10 dell'ordinanza), traviserebbe quest'ultima circostanza, essendo l'imputato, in realtà, incensurato.

Manca, infine, qualsiasi valutazione sulla non idoneità di altre misure e, in particolare, degli arresti domiciliari, motivazione che non potrebbe ritenersi implicitamente effettuata, in quanto il denunziato travisamento sulla personalità dell'indagato non consente d ritenere correttamente effettuato alcun giudizio.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento, per le seguenti ragioni.

Quanto ai primi quattro motivi di ricorso, in tema di gravità indiziaria, il provvedimento impugnato non resiste alle censure difensive, pur se letto insieme all'ordinanza genetica (infatti, secondo tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, e che è valevole non soltanto nel rapporto tra sentenze di primo e secondo grado di merito ma anche in quello tra ordinanze in materia di libertà personale, «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile»: Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; più di recente, v.

Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617).

Si osserva, infatti, che le considerazioni, contenutisticamente assai vaghe, in tema di associazione per delinquere che si rinvengono alle pp. 2 e 9-10 dell'ordinanza del Tribunale per il riesame non sono sufficientemente supportate dall'esame della ricostruzione e della valutazione, a loro volta abbastanza generiche e che sono state comunque con vigore contestate dalla difesa (alle pp. 9 e ss. della richiamata memoria), senza avere adeguata risposta, che al riguardo che si rinvengono alle pp. 23-27 del provvedimento del G.i.p., che peraltro rinvia tout-court alla scheda di polizia (p. 14) in relazione ai furti, spendendo scarne argomentazioni (alle pp. 18-19) soltanto sui reati di furto contestati come commessi a fine gennaio 2020 (capi nn. 23-27 dell'editto), nulla spiegando, invece, quanto ai furti descritti ai capi nn. 4-10.

L'ordinanza del Tribunale per il riesame, come puntualmente evidenziato dalla difesa, non soltanto, per confutare l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica posta dalla difesa (alle pp. 4 e ss. della memoria), colloca (alla p. 5) il ricorrente come partecipante alla rapina del 19 giugno 2019, rapina che nell'editto provvisorio non gli è nemmeno contestata, ma, seppúre spendendo qualche considerazione (alle pp. 5-6) a proposito dei furti di fine gennaio di cui ai capi nn. 23-27), estende in sostanza la valenza probatoria dell'avvistamento della VW Golf avvenuto il giorno 30 gennaio 2020 in relazione al capo n. 27) dell'editto anche ai reati commessi nei diversi giorni del 27 e 29 gennaio 2020 (capi nn. 23-24-25-26), senza tuttavia fornire spiegazione al riguardo.

Quanto, poi, ai furti di cui ai capi nn. 4-10, il Tribunale esprime (alle pp. 7- 9) il - complesso - concetto che, pur mancando gravi indizi di «partecipazione diretta» del ricorrente a tali episodi, gli stessi nondimeno sarebbero da addebitargli con «sufficiente» prova, attesa la ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, pur non risultando dagli elementi acquisiti chi abbia partecipato all'attività di furto, a titolo di «attività concorsuale del medesimo nei furti contestati» (così alla p. 9 dell'ordinanza).

Il provvedimento del Tribunale per il riesame risulta, dunque, affetto da plurimi vizi: illogicità manifesta della motivazione (ritenendo l'indagato partecipe ad una rapina che non gli è stata neppure contestata e destinatario di misure cautelare per taluni reati pur nella affermata mancanza di provvista indiziaria al riguardo); motivazione carente o gravemente insufficiente (quanto alla sussistenza di gravità indiziarla di larga parte dei reati contestati e di quello associativo); e violazione di legge, addebitandosi al ricorrente anche la commissione di reati-scopo (alla p. 9) in relazione ai quali però, secondo quanto si legge nello stesso provvedimento impugnato (alla p. 8), manca la prova di chi abbia effettuato i furti, non potendo dirsi che ad essi abbia partecipato l'indagato.

L'affermazione da ultimo riferita cozza irrimediabilmente, a tacer d'altro, con il principio di diritto, da più tre decenni costantemente affermato dalla Corte di legittimità, puntualmente richiamato dalla difesa (alle pp. 15-16 del ricorso), e che appare necessario in questa sede ribadire: «In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da "riscontro ambientale"» (Sez. 2, n. 36251 del 24/11/2020, Morelli, Rv. 280315; in termini, v. già Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262305); «In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacchè dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente" (Fattispecie in tema di associazione dedita al traffico di stupefacenti)» (Sez. 6, n. 3194 del 15/11/207, dep. 2008, P.M. in proc.

Saltalamacchia, Rv. 238402; in termini, v. già Sez. 6, n. 37115 del 28/09/2007, P.M. in proc.

Vicorito e altri, Rv. 237291); «In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente dominante - da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso; dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente", con la quale si pretende di riferire all'associato il reato fine che si ha prova di collegare all'associazione, siccome compreso nel programma generico dell'organizzazione. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti)» (Sez. 1, n. 1988 del 22/12/1997, dep. 1998, P.M. e Nikolic ed altri, Rv. 209846; in termini, v., tra le altre, Sez. 6, n. 20994 del 28/03/2003, Capuano, Rv. 226278).

2. Rimangono assorbite dalle considerazioni che precedono le doglianze in punto di esigenze cautelari.

Discende, di necessità, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale per il riesame di Trento, il quale dovrà fornire risposta alle questioni poste nella memoria difensiva depositata nel corso dell'udienza camerale del 16 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.

M. Annulla l'ordinanza impugnata e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di Trento udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il Difensore: è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del Foro di ASTI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che illustra i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Trento, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 18 febbraio - 20 marzo 2021 ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trento il 5-9 dicembre 2020 ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere (anche) ad [OSCURATO:PERSONA], indagato per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio (capo n. 2 dell'editto: dal 19 giugno 2019 in poi) e per concorso in una pluralità di furti consumati aggravati in abitazione (capi nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10: commessi dal 7 agosto al 28 agosto 2019, con effrazione; e nn. 23, 24, 25, 26 e 27, commessi dal 27 gennaio al 31 gennaio 2020, spacciandosi gli autori per addetti al controllo delle acque), impiegando veicolo con targa contraffatta per raggiungere ed allontanarsi dai luoghi oggetto di spoliazione. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi con i quali denunzia violazione di legge (il primo, il terzo ed il quinto motivo) e vizio di motivazione (il primo, il secondo ed il terzo motivo), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo (il quinto motivo) e del travisamento della prova (il quarto ed il quinto motivo). 2.1. Con il primo motivo (pp. 3-11 del ricorso) [OSCURATO:PERSONA] lamenta promiscuamente violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha disatteso l'eccezione difensiva di nullità dell'ordinanza cautelare genetica per difetto di autonoma valutazione dei presupposti applicativi della misura da parte del giudice emittente il provvedimento. Evidenziati, in sintesi, ruolo e limiti del controllo di legittimità, richiamati il secondo ed il terzo dei motivi sottoposti al Tribunale per il riesame (pp. 4-9 della memoria depositata all'udienza del 16 febbraio 2021), si censura severamente la reiezione dell'eccezione con cui si faceva valere la nullità ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dell'ordinanza genetica essenzialmente fondata per relationem sul richiamo alla "scheda personale" di polizia riguardante i singoli indagati (p. 14 dell'ordinanza genetica), scheda che, però, non solo fa «rinvio alla pressochè totalità degli atti del procedimento, [... ma anche] attribuisce al ricorrente numerosi reato che non gli sono contestati [...] anche per un delitto di rapina, che costituisce il terzo episodio, e per ben quindici ipotesi di concorso in furto in abitazione del tutto diverse ed ulteriori rispetto a quelle che l'ordinanza impositiva gli attribuisce, in ordine alle quali nessun addebito a suo carico è formulato nel provvedimento giurisdizionale che quella scheda richiama per motivare la sussistenza di gravi indizi» (così alle pp. 5-6 del ricorso). In conseguenza, essendo il perimetro della scheda personale ben più ampio delle contestazioni che il P.M. muove all'indagato e che i giudici riconoscono, l'atto richiamato appare incongruo rispetto alle esigenze di motivazione, peraltro non limitando il G.i.p. il richiamo soltanto ad alcuni contenuti della scheda. Difetterebbe in ogni caso la valutazione autonoma del contenuto dell'atto di polizia giudiziaria richiamato, e ciò specialmente quanto ai capi nn. 4-5-6-7-8-9- 10. La censura si appunta particolarmente sulla risposta che si legge alla p. 5 dell'ordinanza impugnata, ove si respinge l'eccezione di nullità, ritenendo che «seppur appare vero che l'ordinanza fa anche richiamo alla scheda dell'indagato, per gli indizi di colpevolezza a suo carico, è altresì indubbio che la stessa esamina il riconoscimento di persona avente caratteristiche somatiche riferibili alla persona di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla rapina avvenuta il 19.6.2019», rapina di cui al capo n. 3), che però non è contestata al ricorrente ma a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con persona ignota: secondo la difesa del ricorrente, «L'argomentazione del Tribunale non avrebbe potuto essere più incongrua e scoordinata: assume che il Gip avrebbe fatto buon governo della regola che gli impone di rielaborare criticamente le emergenze dell'atto richiamato, avendo spiegato che il ricorrente avrebbe preso parte ad una rapina che, al contrario, non gli è attribuita e per la quale neppure è indagato!» (così alla p. 7 del ricorso). Quanto ai precedenti giurisprudenziali di legittimità espressamente citati nell'ordinanza impugnata (pp. 4-5) in tema di ammissibilità della tecnica della motivazione per relationem, «Il ricorrente non contesta affatto tale arresto giurisprudenziale, caso mai ne invoca la puntuale applicazione al caso di specie» (così alla p. 9 del ricorso), non avendo il Tribunale risposto ai temi che erano stati sollevati con i motivi nn. 2 e 3 di riesame ed avendo non solo affermato, come si è visto, la sussistenza di indizi in riferimento ad un reato nemmeno contestato al ricorrente ma anche avendo escluso (alla p. 8 del provvedimento impugnato), con ulteriore contraddittorietà, la sussistenza di indizi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti di cui ai nn. da 4 a 10 dell'editto. 2.2.Con il secondo motivo (pp. 12-16) [OSCURATO:PERSONA] censura la manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta gravità indiziaria del concorso dell'indagato nei reati di furto in abitazione contestati ai capi dal n. 23 al n. 27 e dal n. 4 al n. 10 dell'editto. 2.2.1. Quanto ai furti descritti ai capi dal n. 23 al n. 27, quelli cioè commessi tra il 27 ed il 31 gennaio 2020 e realizzati mediante ingresso in casa degli autori spacciandosi per incaricati del controllo dell'acqua, alla p. 7 dell'ordinanza impugnata si legge che il solo fatto che la polizia giudiziaria abbia osservato [OSCURATO:PERSONA] alla guida di un VW Golf ad alta velocità sull'autostrada del Brennero il giorno 31 gennaio 2020 e che a bordo della Golf siano stati poi ritrovati oggetti atti allo scasso, in uno con la compatibilità dei furti con gli orari dei transiti presso i caselli autostradali dell'auto in questione, non sono elementi sufficienti per addebitare al ricorrente i reati di cui ai capi nn. 23-24-25-26-27: ciò appare - si sottolinea - in evidente contrasto intratestuale con il dispositivo di rigetto della richiesta di riesame. 2.2.2. Quanto ai furti di cui ai capi dal n. 4 al n. 10 dell'editto, si segnala che alla p. 8 dell'ordinanza impugnata si afferma - con grave contraddittorietà - la mancanza di gravi indizi di «partecipazione diretta» del ricorrente a tali episodi, da addebitargli, però, attesa la ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, pur non risultando chi abbia partecipato all'attività di furto, come una «attività concorsuale del medesimo nei furti contestati», concorso peraltro non meglio specificato. Si sarebbe qui in presenza, secondo la difesa, di «Pseudo argomentazioni frutto di un pensiero che non può essere dimostrato dalla forza logica della ragione» (così alla p. 14 del ricorso). Si richiamano al riguardo (p. 15-16 del ricorso) plurimi precedenti di legittimità secondo cui «Costituisce principio consolidato che, in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente dominante - da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso; dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente", con la quale si pretende di riferire all'associato il reato fine che si ha prova di collegare all'associazione, siccome compreso nel programma generico dell'organizzazione (così Sez. 1, n, 1988 del 22/12/1997, Nikolic, Rv. 209846; per una più recente affermazione sul punto, cfr. Sez. 1, n. 24919 de123/04/2014, Attanasio, Rv. 262305)» (così Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, Venere, in motivazione, sub n. 3 del "considerato in diritto", p. 3, espressamente richiamata alle pp. 15-16 del ricorso).Ciò - si evidenzia ulteriormente - in netta contraddizione con l'ordinanza genetica che ritiene, invece, l'indagato responsabile dei reati indicati dal capo n. 4 al capo n. 10 dell'editto di accusa. 2.3. Tramite l'ulteriore motivo (pp. 17-20) il ricorrente si duole della violazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. e, nel contempo, della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene il coinvolgimento del ricorrente nei reati di furto in abitazione contestati ai capi dal n. 23 al n. 27 dell'editto. Richiamata la motivazione che si rinviene alla p. 7 dell'ordinanza impugnata quanto ai furti degli ultimi giorni di gennaio 2020 ed i motivi di censura che si erano svolti alle pp. 13-21 dei motivi di ricorso al Tribunale per il riesame, si osserva che il riconoscimento del conducente in data 31 gennaio 2021 non giustifica la commissione da parte dello stesso del furto in pari data, che, quanto al rinvenimento degli oggetti da scasso, nessuno dei furti di cui ai nn. 23-24-25- 26-27 risulta commesso con violenza sulle cose; né maggior valenza dimostrativa circa la commissione dei furti in un dato arco temporale avrebbe la constatazione circa i passaggi autostradali dell'auto VW Golf, data la inadeguatezza del sillogismo «se un furto in abitazione risulta commesso in giornate in cui la VW è transitata in autostrada, quell'auto trasportava i ladri» (così alla p. 19 del ricorso); non senza considerare che nei giorni diversi dal 31 gennaio 2021, in cui si collocano gli altri furti, nessun collegamento risulta tra l'odierno ricorrente e la Golf. Si sottolinea anche che «In tema di misure caute/ari personali, nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del "favor rei", da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto») (Sez. 3, n. 17527 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275699). Facendo applicazione di tale principio, l'ordinanza impugnata manifesterebbe ulteriore illogicità. 2.4. Con il quarto motivo (pp. 21-25) [OSCURATO:PERSONA] denuncia travisamento della motivazione in relazione all'affermato riconoscimento del ricorrente ed alla sua partecipazione alla contraffazione delle targhe dei veicoli, in senso contrario alle emergenze processuali.Alle pp. 2 e 5 dell'ordinanza impugnata, anche con riferimento al contenuto del provvedimento genetico, si fa menzione di riconoscimenti dell'indagato da parte del titolare di un albergo che il 31 gennaio 2020 ha visto tre persone scendere dalla VW Golf che era stata vanamente inseguita dalla Polizia ed infine perquisita dalla Polizia e anche da parte di alcune vittime dei furti, riconoscimenti che non sono, in realtà, mai avvenuti. Ulteriore travisamento, nel senso di introduzione di un'informazione rilevante che non sta nel processo, viene denunziato con riferimento al passaggio motivazionale, che si legge alla p. 8, secondo il quale da alcune intercettazioni emerge che [OSCURATO:PERSONA] mostra di essere a conoscenza dell'attività delittuosa effettuata, mentre il contenuto di tali conversazioni, che viene allegato nella trascrizione che ne fanno i Carabinieri sub nn. 2-3-4 al ricorso (peraltro la terza telefonata, diretta alla compagna di Clayton, rimane senza risposta), non è quello che scrivono i giudici di merito. Si tratta - sottolinea il ricorrente - di travisamenti decisivi nell'economia della decisione, 2.5. Infine, con l'ultimo motivo (pp. 25-27) la difesa lamenta violazione degli artt. 275, comma 3-bis, e 275-bis cod. proc. pen., travisamento delle risultanze processuali e mancanza di motivazione quanto alla ritenuta inadeguatezza di ogni misura diversa dalla custodia in carcere. La motivazione in tema di esigenze cautelari, fondata sulla gravità dei fatti e l'esistenza di precedenti penali specifici (p. 10 dell'ordinanza), traviserebbe quest'ultima circostanza, essendo l'imputato, in realtà, incensurato. Manca, infine, qualsiasi valutazione sulla non idoneità di altre misure e, in particolare, degli arresti domiciliari, motivazione che non potrebbe ritenersi implicitamente effettuata, in quanto il denunziato travisamento sulla personalità dell'indagato non consente d ritenere correttamente effettuato alcun giudizio. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento, per le seguenti ragioni. Quanto ai primi quattro motivi di ricorso, in tema di gravità indiziaria, il provvedimento impugnato non resiste alle censure difensive, pur se letto insieme all'ordinanza genetica (infatti, secondo tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, e che è valevole non soltanto nel rapporto tra sentenze di primo e secondo grado di merito ma anche in quello tra ordinanze in materia di libertà personale, «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile»: Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; più di recente, v. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617). Si osserva, infatti, che le considerazioni, contenutisticamente assai vaghe, in tema di associazione per delinquere che si rinvengono alle pp. 2 e 9-10 dell'ordinanza del Tribunale per il riesame non sono sufficientemente supportate dall'esame della ricostruzione e della valutazione, a loro volta abbastanza generiche e che sono state comunque con vigore contestate dalla difesa (alle pp. 9 e ss. della richiamata memoria), senza avere adeguata risposta, che al riguardo che si rinvengono alle pp. 23-27 del provvedimento del G.i.p., che peraltro rinvia tout-court alla scheda di polizia (p. 14) in relazione ai furti, spendendo scarne argomentazioni (alle pp. 18-19) soltanto sui reati di furto contestati come commessi a fine gennaio 2020 (capi nn. 23-27 dell'editto), nulla spiegando, invece, quanto ai furti descritti ai capi nn. 4-10. L'ordinanza del Tribunale per il riesame, come puntualmente evidenziato dalla difesa, non soltanto, per confutare l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica posta dalla difesa (alle pp. 4 e ss. della memoria), colloca (alla p. 5) il ricorrente come partecipante alla rapina del 19 giugno 2019, rapina che nell'editto provvisorio non gli è nemmeno contestata, ma, seppúre spendendo qualche considerazione (alle pp. 5-6) a proposito dei furti di fine gennaio di cui ai capi nn. 23-27), estende in sostanza la valenza probatoria dell'avvistamento della VW Golf avvenuto il giorno 30 gennaio 2020 in relazione al capo n. 27) dell'editto anche ai reati commessi nei diversi giorni del 27 e 29 gennaio 2020 (capi nn. 23-24-25-26), senza tuttavia fornire spiegazione al riguardo. Quanto, poi, ai furti di cui ai capi nn. 4-10, il Tribunale esprime (alle pp. 7- 9) il - complesso - concetto che, pur mancando gravi indizi di «partecipazione diretta» del ricorrente a tali episodi, gli stessi nondimeno sarebbero da addebitargli con «sufficiente» prova, attesa la ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, pur non risultando dagli elementi acquisiti chi abbia partecipato all'attività di furto, a titolo di «attività concorsuale del medesimo nei furti contestati» (così alla p. 9 dell'ordinanza). Il provvedimento del Tribunale per il riesame risulta, dunque, affetto da plurimi vizi: illogicità manifesta della motivazione (ritenendo l'indagato partecipe ad una rapina che non gli è stata neppure contestata e destinatario di misure cautelare per taluni reati pur nella affermata mancanza di provvista indiziaria al riguardo); motivazione carente o gravemente insufficiente (quanto alla sussistenza di gravità indiziarla di larga parte dei reati contestati e di quello associativo); e violazione di legge, addebitandosi al ricorrente anche la commissione di reati-scopo (alla p. 9) in relazione ai quali però, secondo quanto si legge nello stesso provvedimento impugnato (alla p. 8), manca la prova di chi abbia effettuato i furti, non potendo dirsi che ad essi abbia partecipato l'indagato. L'affermazione da ultimo riferita cozza irrimediabilmente, a tacer d'altro, con il principio di diritto, da più tre decenni costantemente affermato dalla Corte di legittimità, puntualmente richiamato dalla difesa (alle pp. 15-16 del ricorso), e che appare necessario in questa sede ribadire: «In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da "riscontro ambientale"» (Sez. 2, n. 36251 del 24/11/2020, Morelli, Rv. 280315; in termini, v. già Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262305); «In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacchè dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente" (Fattispecie in tema di associazione dedita al traffico di stupefacenti)» (Sez. 6, n. 3194 del 15/11/207, dep. 2008, P.M. in proc. Saltalamacchia, Rv. 238402; in termini, v. già Sez. 6, n. 37115 del 28/09/2007, P.M. in proc. Vicorito e altri, Rv. 237291); «In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe - anche in posizione gerarchicamente dominante - da taluno rivestito nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sè solo sufficiente a far presumere, in forza di un inammissibile ed approssimativo criterio di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale, quel soggetto automaticamente responsabile di ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, sia pure riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso; dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta delittuosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di "posizione" o da "riscontro d'ambiente", con la quale si pretende di riferire all'associato il reato fine che si ha prova di collegare all'associazione, siccome compreso nel programma generico dell'organizzazione. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti)» (Sez. 1, n. 1988 del 22/12/1997, dep. 1998, P.M. e Nikolic ed altri, Rv. 209846; in termini, v., tra le altre, Sez. 6, n. 20994 del 28/03/2003, Capuano, Rv. 226278). 2. Rimangono assorbite dalle considerazioni che precedono le doglianze in punto di esigenze cautelari. Discende, di necessità, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale per il riesame di Trento, il quale dovrà fornire risposta alle questioni poste nella memoria difensiva depositata nel corso dell'udienza camerale del 16 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e r
Sentenza Cassazione n. 37967/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris