CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 36813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NUOROudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro, indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale n.147/20 emesso dalla medesima autorità giudiziaria il 6 marzo 2020 in quanto proposta in data 16 ottobre 2021 avverso un provvedimento divenuto esecutivo il 29 giugno 2020 a seguito di regolare notificazione all'imputato e al difensore d'ufficio. 2. [OSCURATO:PERSONA] censura l'ordinanza, con unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.175, 461,462,568, comma 5, e 591 cod. proc. pen. ritenendo che il giudice abbia erroneamente ritenuto indefettibile presupposto dell'opposizione la proposizione di una formale istanza di rimessione nei termini ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen., laddove per il principio di concentrazione, celerità ed economia processuali si sarebbe dovuta ritenere tale istanza implicitamente proposta con l'opposizione al decreto penale in quanto nell'atto d'impugnazione era fatto esplicito riferimento alla circostanza che l'imputato non avesse avuto tempestiva conoscenza del provvedimento di condanna. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. 4.1. Secondo un principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'opposizione a decreto penale rappresenta una ipotesi di impugnazione, cosicchè la sua tardività determina, secondo i princìpi generali, un caso di inammissibilità originaria (Sez. 5, n. 2814 del 11/11/1981 , Veronesi, Rv. 151096 - 01). Ciò comporta che il giudice investito dell'opposizione tardiva non abbia altro potere che rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione. 4.2. Il tenore letterale della disposizione enunciata nell'art.175, comma 2, cod. proc. pen. non lascia peraltro adito a dubbi in merito alla procedura da seguire nel caso in cui l'imputato condannato con decreto penale intenda sottoporre all'autorità giudiziaria la circostanza di non aver avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento. L'ordinanza che --- respinge la richiesta di restituzione nel termine è, inoltre, autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione (art.175, comma 6, cod. proc. pen.), e tale disposizione è di ostacolo all'interpretazione della norma nel senso indicato dal ricorrente. 4.3. Correttamente, dunque, il giudice investito dell'opposizione, non essendo investito di alcun potere di disamina delle ragioni della tardività dell'impugnazione, si è limitato a constatare l'intervenuto decorso del relativo termine. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos