Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 29370/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 31/05/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; preso atto che il difensore del consegnando, [OSCURATO:PERSONA], non è comparso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, emessa il 31 maggio 2023 (motivazione contestuale) la Corte di appello di Milano, a seguito di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Tiegarten (Germania) in data 2 marzo 2020, ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità marocchina, alla Germania.

Il mandato di arresto di cui si chiede l'esecuzione si riferisce a provvedimento di arresto interno emesso il 29 settembre 2017 e riferito a procedimento per due reati di furto in abitazione, commessi il 26 e 27 agosto 2017.

2. Avverso la sentenza il consegnando, per il tramite del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi.

In primo luogo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione - in contrasto con quanto stabilito nell'art. 6 della I.n. 69 del 2005 - nel mandato di arresto europeo della natura del titolo originario legittimante il provvedimento (di cui non è chiara neppure la valenza "processuale" o "esecutiva") e degli elementi di prova a carico, compresi quelli attinenti all'identificazione del soggetto come autore o co autore dei reati oggetto della richiesta della Autorità giudiziaria straniera.

Si invoca quindi un'integrazione istruttoria da parte della Corte di appello, ai sensi dell'art. 16 I.n. 69, idonea a risolvere le indicate incertezze.

Con il secondo motivo, si deduce una violazione del contraddittorio, verificatasi nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto nel corso della quale l'arrestato ha reso dichiarazioni "a discarico" che non sono state però verbalizzate; ciò ha determinato - si sostiene - una nullità di ordine generale - dell'udienza di convalida e anche di quella "decisoria" - per violazione essenziale del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata evidenzia che il mandato di arresto europeo oggetto della sua decisione ha natura "processuale", rilevando che esso contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 6 I.n. 69 del 2005 e dando atto che dallo stesso "si evince che in esecuzione del secondo furto in abitazione del 27/7/2017 il SALHI ed il suo complice venivano arrestati in flagranza".

A riguardo del mandato "processuale", questa Sezione - sent. n. 20282 del 24/04/2013, Radosavljevic, Rv. 252867 - 01 - ha evidenziato che: «In tema di mandato di arresto europeo, qualsiasi provvedimento di coercizione personale adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, sia pure finalizzato al soddisfacimento di esigenze processuali, può essere posto a fondamento di un m.a.e. (Fattispecie relativa ad una " ordinanza di cattura" posta alla base di un m.a.e. emesso dalle autorità portoghesi)».

Rileva il Collegio che il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha espunto dall'art. 17 I.n. 69 del 2005 il riferimento ai "gravi indizi", con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non può costituire legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo.

In linea con tale indicazione, l'art. 6, comma 1, lettera e),

I. cit., nella formulazione vigente, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato eliminato il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6).

Ne consegue che, eliminato il riferimento alla documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato contenga da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 27016 del 20 giugno 2023, Vasylash; Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253; Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

Nel caso in esame, i requisiti richiesti dal comma 1, lettera e), dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005 sono puntualmente contenuti .nel titolo in questione, così come sottolineato nel provvedimento impugnato (a pag. 2 della sentenza sono specificamente indicati i fatti contestati al Salhi che, unitamente ad un correo, in due occasione si è introdotto previa effrazione all'interno di due abitazioni, appropriandosi di beni ivi custoditi).

Pertanto, non sussiste alcun vizio afferente al mandato di arresto.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la censura è manifestamente infondata.

E' incontroverso che il Salhi ha partecipato, con assistenza dell'interprete e alla presenza del difensore, all'udienza di convalida dell'arresto tenutasi dinanzi al Consigliere delegato il 23 maggio 2023, nel corso della quale egli non ha prestato consenso alla consegna e non ha rinunciato al principio di specialità.

Eventuali difformità o incompletezze del contenuto del verbale di detta udienza rispetto a quanto dichiarato dall'arrestato dovevano essere eccepite subito dopo la conclusione dell'atto o, al più, nell'udienza deputata alla decisione nel merito della consegna (nella quale sul punto nulla risulta).

Ciò premesso, rileva il Collegio che, pur accedendo alla tesi più restrittiva secondo cui il verbale di udienza non fa fede sino a querela di falso (in tal senso, invece, da ultimo, v.

Sez. 4, n. 5627 del 24/01/2023, Festa, Rv. 284098 - 01), in ogni caso l'eventuale nullità non ha carattere assoluto, ma natura relativa, con conseguente onere della parte di eccepirla immediatamente dopo il compimento dell'atto, a pena di decadenza (Sez. 6 n. 38658 del 5/10/2010, Rv. 248523; Sez. 4 n. 3917 del 9/12/1997, Rv. 210637).

Pertanto, l'eccezione difensiva attiene a profilo non deducibile in questa sede.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (v.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 31/05/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; preso atto che il difensore del consegnando, [OSCURATO:PERSONA], non è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, emessa il 31 maggio 2023 (motivazione contestuale) la Corte di appello di Milano, a seguito di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Tiegarten (Germania) in data 2 marzo 2020, ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità marocchina, alla Germania. Il mandato di arresto di cui si chiede l'esecuzione si riferisce a provvedimento di arresto interno emesso il 29 settembre 2017 e riferito a procedimento per due reati di furto in abitazione, commessi il 26 e 27 agosto 2017. 2. Avverso la sentenza il consegnando, per il tramite del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi. In primo luogo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata indicazione - in contrasto con quanto stabilito nell'art. 6 della I.n. 69 del 2005 - nel mandato di arresto europeo della natura del titolo originario legittimante il provvedimento (di cui non è chiara neppure la valenza "processuale" o "esecutiva") e degli elementi di prova a carico, compresi quelli attinenti all'identificazione del soggetto come autore o co autore dei reati oggetto della richiesta della Autorità giudiziaria straniera. Si invoca quindi un'integrazione istruttoria da parte della Corte di appello, ai sensi dell'art. 16 I.n. 69, idonea a risolvere le indicate incertezze. Con il secondo motivo, si deduce una violazione del contraddittorio, verificatasi nell'ambito dell'udienza di convalida dell'arresto nel corso della quale l'arrestato ha reso dichiarazioni "a discarico" che non sono state però verbalizzate; ciò ha determinato - si sostiene - una nullità di ordine generale - dell'udienza di convalida e anche di quella "decisoria" - per violazione essenziale del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata evidenzia che il mandato di arresto europeo oggetto della sua decisione ha natura "processuale", rilevando che esso contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 6 I.n. 69 del 2005 e dando atto che dallo stesso "si evince che in esecuzione del secondo furto in abitazione del 27/7/2017 il SALHI ed il suo complice venivano arrestati in flagranza". A riguardo del mandato "processuale", questa Sezione - sent. n. 20282 del 24/04/2013, Radosavljevic, Rv. 252867 - 01 - ha evidenziato che: «In tema di mandato di arresto europeo, qualsiasi provvedimento di coercizione personale adottato dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, sia pure finalizzato al soddisfacimento di esigenze processuali, può essere posto a fondamento di un m.a.e. (Fattispecie relativa ad una " ordinanza di cattura" posta alla base di un m.a.e. emesso dalle autorità portoghesi)». Rileva il Collegio che il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha espunto dall'art. 17 I.n. 69 del 2005 il riferimento ai "gravi indizi", con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non può costituire legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. In linea con tale indicazione, l'art. 6, comma 1, lettera e), I. cit., nella formulazione vigente, prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato, mentre è stato eliminato il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a, dello stesso art. 6). Ne consegue che, eliminato il riferimento alla documentazione che in precedenza si prevedeva dovesse essere allegata al mandato di arresto, sono venute meno anche le correlate cause di rifiuto, essendo richiesto che il mandato contenga da solo tutti gli elementi necessari per consentire il controllo che è tenuta ad effettuare l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione (Sez. 6, n. 27016 del 20 giugno 2023, Vasylash; Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253; Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Nel caso in esame, i requisiti richiesti dal comma 1, lettera e), dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005 sono puntualmente contenuti .nel titolo in questione, così come sottolineato nel provvedimento impugnato (a pag. 2 della sentenza sono specificamente indicati i fatti contestati al Salhi che, unitamente ad un correo, in due occasione si è introdotto previa effrazione all'interno di due abitazioni, appropriandosi di beni ivi custoditi). Pertanto, non sussiste alcun vizio afferente al mandato di arresto. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto la censura è manifestamente infondata. E' incontroverso che il Salhi ha partecipato, con assistenza dell'interprete e alla presenza del difensore, all'udienza di convalida dell'arresto tenutasi dinanzi al Consigliere delegato il 23 maggio 2023, nel corso della quale egli non ha prestato consenso alla consegna e non ha rinunciato al principio di specialità. Eventuali difformità o incompletezze del contenuto del verbale di detta udienza rispetto a quanto dichiarato dall'arrestato dovevano essere eccepite subito dopo la conclusione dell'atto o, al più, nell'udienza deputata alla decisione nel merito della consegna (nella quale sul punto nulla risulta). Ciò premesso, rileva il Collegio che, pur accedendo alla tesi più restrittiva secondo cui il verbale di udienza non fa fede sino a querela di falso (in tal senso, invece, da ultimo, v. Sez. 4, n. 5627 del 24/01/2023, Festa, Rv. 284098 - 01), in ogni caso l'eventuale nullità non ha carattere assoluto, ma natura relativa, con conseguente onere della parte di eccepirla immediatamente dopo il compimento dell'atto, a pena di decadenza (Sez. 6 n. 38658 del 5/10/2010, Rv. 248523; Sez. 4 n. 3917 del 9/12/1997, Rv. 210637). Pertanto, l'eccezione difensiva attiene a profilo non deducibile in questa sede. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, leg