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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 18624/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/6/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova costituite dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche e censurate nel ricorso con affermazioni del tutto assertive sulla insussistenza di una condotta violenta ed oppositiva dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] A iordano [OSCURATO:PERSONA] DEP 0.5gTATA CANCEU_ER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/6/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova costituite dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche e censurate nel ricorso con affermazioni del tutto assertive sulla insussistenza di una condotta violenta ed oppositiva dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] A iordano [OSCURATO:PERSONA] DEP 0.5gTATA CANCEU_ER
Sentenza Cassazione n. 18624/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris