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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 12859/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 9229/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o in Roma , Piazza C avour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione,rappresentato e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente – avverso la sentenza n. 78/2021 del Tribunale di Alessandria , depositata i n data 29.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.3.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija ; considerato che N. 9229/21R.G. - in data 9.4.2021, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, indicata in epigrafe, con cui è stat o rigettato l’appello dallo stesso avanzato avverso la sentenza del Giudice di pace di Alessandria del 30.10.2019 , che aveva a sua volta dichiarato l’inammissibilità della spiegata opposizione a cartella di pagamento; -Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita con controricorso ; -da certificazione rilasciata in data 10.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA], in atti, risulta che il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato cancellato dall’Albo degli avvocati cassazionisti con decorrenza dal 5.5.2022; -che tuttavia, per parte ricorrente, il biglietto di cancelleria per la fissazione dell’odierna adunanza camerale è statocomunicato al predetto legale; -che – benché l’occorso non determini alcuna conseguenza sulla proseguibilità del giudizio di legittimità, stante la sua struttura officiosa – paia comunque opportuno effettuare le comunicazioni sul prosieguo del processo direttamente a parte ricorrente, affinché possa, se del caso, munirsi di altro difensore; -che, ai sensi dell’art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegi o ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dall’odierna adunanza camerale; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la fissazione della nuova adunanza camerale sia comunicata , per il ricorrente, alla parte personalmente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 9229/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o in Roma , Piazza C avour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione,rappresentato e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente – avverso la sentenza n. 78/2021 del Tribunale di Alessandria , depositata i n data 29.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.3.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; considerato che N. 9229/21R.G. - in data 9.4.2021, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, indicata in epigrafe, con cui è stat o rigettato l’appello dallo stesso avanzato avverso la sentenza del Giudice di pace di Alessandria del 30.10.2019 , che aveva a sua volta dichiarato l’inammissibilità della spiegata opposizione a cartella di pagamento; -Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita con controricorso ; -da certificazione rilasciata in data 10.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA], in atti, risulta che il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato cancellato dall’Albo degli avvocati cassazionisti con decorrenza dal 5.5.2022; -che tuttavia, per parte ricorrente, il biglietto di cancelleria per la fissazione dell’odierna adunanza camerale è statocomunicato al predetto legale; -che – benché l’occorso non determini alcuna conseguenza sulla proseguibilità del giudizio di legittimità, stante la sua struttura officiosa – paia comunque opportuno effettuare le comunicazioni sul prosieguo del processo direttamente a parte ricorrente, affinché possa, se del caso, munirsi di altro difensore; -che, ai sensi dell’art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegi o ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dall’odierna adunanza camerale; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la fissazione della nuova adunanza camerale sia comunicata , per il ricorrente, alla parte personalmente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sentenza Cassazione n. 12859/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris