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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44138/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dei connessi delitti di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, aggravati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.

Nel pomeriggio dell'8 agosto 2020, nel quartiere Catanese di Librino, era avvenuta una sparatoria tra esponenti di clan mafiosi contrapposti, il clan [OSCURATO:PERSONA] e il clan dei Cursoti milanesi; sparatoria sfociata in vittime e feriti, appartenenti ad entrambi gli schieramenti.

Tra i feriti erano da annoverare i citati Sanfilippo e Viglianesi, gravitanti nel clan dei Cursoti.

Il primo era giunto in Pronto soccorso, dopo essere stato attinto alla regione sotto-glutea destra da un colpo di pistola calibro 7,65; il secondo era stato raggiunto da tre colpi di pistola, del medesimo calibro, alla coscia sinistra, ma non era stato curato in ospedale.

L'ordinanza di riesame, dopo aver individuato nell'accesa conflittualità tra le due cosche l'origine della sparatoria, tragico epilogo di una progressione di violenze e rappresaglie reciproche, ne ricostruiva la dinamica, sulla base degli elementi probatori raccolti (fonti orali e videoriprese, incluso un filato amatoriale 112- girato dai piani alti di un immobile viciniore).

Il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso, nel predetto pomeriggio, di procedere ad una scorreria sul territorio del clan avversario, allo scopo di espugnarlo e di riaffermare il proprio predominio.

Un corteo di motoveicoli (12 scooter e due motociclette BMW), ciascuno con due occupanti, tra i quali figurava [OSCURATO:PERSONA], aveva così iniziato a percorrere via Palermo, alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA], capo della squadra dei Cursoti, e dei suoi accoliti.

La molteplicità di persone e di mezzi era rapportata al fine ambizioso che i banditi, sicuramente armati, si prefiggevano.

In via Palermo gli esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] si imbatterono in [OSCURATO:PERSONA], appartenente ai Cursoti, e si misero ad inseguirlo. [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], dalla sua abitazione si accorse di quanto stava accadendo, avvertì i suoi sodali e scese in strada con essi.

Costoro, armatisi a loro volta, presero posto a bordo di due distinte autovettura, rispettivamente guidate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'incrocio tra i due gruppi avvenne in via Grimaldi.

L'esito del relativo scontro a fuoco fu drammatico.

All'interno del gruppo dei [OSCURATO:PERSONA] perse la vita [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e rimasero feriti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]`di.

Tra i Cursoti furono colpiti, non mortalmente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La sanguinosa vicenda non era però conclusa. [OSCURATO:PERSONA] ripresero le loro autovetture e si allontanarono.

Una delle automobili raggiunse lo scooter di [OSCURATO:PERSONA], esponenté del clan [OSCURATO:PERSONA], e lo tamponò; un colpo di pistola attinse il guidatore e Scalia rimase ucciso.

3. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in tali accadimenti era avvalorato, per i giudici del riesame, anzitutto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nobile, esponente del clan [OSCURATO:PERSONA], sicuro partecipe della spedizione punitiva, dopo aver mantenuto nei primi interrogatori un atteggiamento reticente in merito alla partecipazione ad essa di [OSCURATO:PERSONA], aveva infine ammesso che l'indagato fosse stato presente, giustificando i precedenti tentennamenti con la paura di rappresaglie.

Sanfilippo aveva collocato [OSCURATO:PERSONA] fra i protagonisti della scorreria, ponendolo alla guida di un motociclo e attribuendogli l'ordine, impartito al passeggero, di sparare all'indirizzo del dichiarante.

Sanfilippo era da considerare dichiarante attendibile.

Piccole «sbavature» del suo racconto, e marginali discrasie, come quella inerente l'effettiva posizione di [OSCURATO:PERSONA] a bordo del motomezzo, agli occhi del Tribunale non ne inficiavano la tenuta, trovando giustificazione nelle difficoltà di rievocazione mnemonica dovute alla concitazione del momento, alla rapidità con cui gli eventi si erano susseguiti e allo shock causato dal colpo di pistola ricevuto. [OSCURATO:PERSONA] fosse presente trovava conferma, per il Tribunale, nei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza di esercizi commerciali della zona teatro della sparatoria, che inquadravano l'indagato tra le persone a bordo di uno dei motoveicoli, ancorché come passeggero appunto, e non come guidatore.

A completare il quadro accusatorio stavano le intercettazioni delle conversazioni tra presenti, intrattenute dai familiari del defunto Scalia, che attribuivano a [OSCURATO:PERSONA] la colpa di aver fatto perdere l'onore al capoclan, che era il fratello Salvatore.

Secondo il Tribunale, meramente suggestiva, e da respingere, era la tesi che [OSCURATO:PERSONA], negativo all'esame stub per la rilevazione dei residui di polvere da sparo, avesse presenziato alla sola fase alla sparatoria anteriore, ostando specificamente a tale conclusione gli esiti della perquisizione domiciliare eseguita la sera stessa dell'8 agosto 2020, che aveva consentito il rinvenimento, presso l'abitazione dell'imputato, di indumenti e scarpe oggetto di recente lavaggio - attestante, con qualificata probabilità, l'intenzione dell'agente di eliminare da essi, così come già dal suo corpo, i predetti residui - mentre risultava scomparsa la maglietta tipo polo, di colore rosa, indossata dall'indagato nel corso dell'azione, immortalata dai filmati.

4. Avverso l'ordinanza, adottata in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per cassazione, per il tramite del suo difensore .di fiducia, proponendo motivi che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e vizio della motivazione.

I gravi indizi a suo carico sarebbero desumibili dalle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], prive - anche a prescindere dalla loro credibilità e attendibilità - di riscontri esterni individualizzanti, in grado di confermare la partecipazione del ricorrente non soltanto al corteo di moto partito alla ricerca dei componenti del clan avversario, ma anche, fosse pure dal lato solo morale, al duplice tentativo omicida.

4.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce ulteriore violazione dell'art.273 cod. proc. pen. e vizio della motivazione.

Sanfilippo, persona offesa del presunto tentato omicidio, nonché soggetto coindagato per reati connessi, appartenente a clan storicamente avverso a quello dell'indagato, non sarebbe stato attentamente vagliato quanto a credibilità e attendibilità.

In ordine a quest'ultima sarebbero evidenti le palesi discrasie. [OSCURATO:PERSONA], il ciclomotore guidato dell'indagato, vestito con la polo rosa, si sarebbe distaccato dal gruppo, a sparatoria iniziata, per darsi alla fuga ripercorrendo in senso opposto la carreggiata.

Tale circostanza, riprodotta dal consulente tecnico del Pubblico ministero nella ricostruzione grafica digitale della sparatoria, sarebbe smentita da un filmato amatoriale, realizzato da un palazzo prospiciente il luogo del crimine.

Quest'ultimo mostrerebbe sì il dietrofront del ciclomotore (l'unico ad avere invertito la marcia), avente tuttavia a bordo una sola persona, indossante abbigliamento di colore scuro.

Sul punto, il giudice a quo non avrebbe speso parola.

Quanto al contrasto tra la versione di Sanfilippo, che colloca l'indagato alla guida, e i fotogrammi, richiamati dal Tribunale del riesame, che lo individuano come mero passeggero, sbaglierebbe il medesimo Tribunale' a sminuirne la rilevanza, in termini di obiettivo discredito della tesi di accusa.

Né il contrasto potrebbe essere spiegato con la pretesa mancanza di lucidità del futuro dichiarante, che, come si ricaverebbe dai verbali di interrogatorio, avrebbe individuato l'indagato ancor prima di essere ferito, e, anche dopo il ferimento, avrebbe conservato piene capacità di memorizzazione degli eventi.Un'ultima incongruenza riguarderebbe la circostanza, riferita da Sanfilippo, inerente l'impiego di armi automatiche nella sparatoria.

Il Tribunale del riesame, dando atto che esse non sono visibili nei filmati, che altrimenti avrebbero dovuto inquadrarle, precisa che sul punto Sanfilippo sarebbe fonte solo de relato (da Viganesi); ciò non sarebbe vero, perché, in un passaggio di un suo interrogatorio, Sanfilippo avrebbe dichiarato di aver visto personalmente almeno un kalashnikov. [OSCURATO:PERSONA] 1..

Il ricorso è infondato, in entrambi i motivi in cui esso si articola, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili.

2. L'ordinanza impugnata è ineccepibilmente motivata., nel rispetto dei principi inerenti la valutazione degli elementi di prova dichiarativa offerti, in questa fase di indagini preliminari, dai collaboratori di giustizia, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

E' il caso di precisare, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] è raggiunto da una duplice chiamata in reità o correità, in quanto sono due i collaboratori di giustizia che, presenti ai fatti, lo individuano come sicuro compartecipe della spedizione punitiva e dell'azione di fuoco; uno è Nobile, appartenente al suo stesso clan, mentre l'altro è [OSCURATO:PERSONA], esponente dei Cursoti, vittima dell'azione stessa.

Conformemente alla giurisprudenza che sopra si richiamava (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255553; Sez. 6, n. 16939 del 20/1212011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252630; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212), il Tribunale del riesame non ha mancato di attestare la credibilità soggettiva dei dichiaranti, l'attendibilità dei loro narrati e la loro vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante.

Quest'ultima, del resto, postula (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; Sez. 1, Sentenza n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134-01) la convergenza delle chiamate in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, la loro autonomia genetica (vale a dire la derivazione da fonti di informazione diverse) e la loro indipendenza (nel senso che non appaiano frutto di intese fraudolente); elementi che, nella specie, non sono neppure in discussione.

3. Il ricorrente contesta, piuttosto, la valutazione di credibilità e attendibilità del solo Sanfilippo.Tali profili, tuttavia, sono stati scrutinati in modo adeguato dal Tribunale del riesame, che dà onesto conto di inesattezze, presenti nel racconto del collaboratore, ritenute però inessenziali.

Le confutazioni al riguardo, oggetto del secondo motivo di ricorso, sono in larga parte reiterative di argomentazioni che il giudice di merito ha già attentamente ponderato e ragionatamente disatteso.

Ciò vale, in particolare, per l'aspetto inerente l'esatta posizione dell'indagato a bordo di uno dei motocicli da cui si sparò; sul punto si registra una discrasia tra il narrato di Sanfilippo e le immag'ini dei filmati, che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato di carattere non determinante, anche alla luce delle circostanze di contesto, quali il concitato succedersi degli eventi, e il fatto che Sanfilippo stesso ne rimase direttamente offeso; circostanze capaci, non implausibilmen'te, di influire sulla memorizzazione di passaggi secondari della vicenda.

Altre confutazioni odierne, come la circostanza che Sanfilippo avrebbe dichiarato di aver visto personalmente almeno un'arma da guerra, e non sarebbe dunque al riguardo mera fonte indiretta, sono invece prive di autosufficienza (sul relativo requisito v., da ultimo, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01), per mancato assolvimento dell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, dell'atto contenente l'informazione che si assume travisata.

4. A riscontro delle chiamate di reità vi è l'obiettiva presenza dell'indagato, certificata dalle videoriprese, su una delle motociclette partite alla caccia dei Cu rsoti .

Trattasi di riscontro individualizzante certamente adeguato, anche se i filmati non immortalano [OSCURATO:PERSONA] mentre spara (o dà ordine di sparare).

Non è infatti richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova di per sé sola concludente perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata stessa (da ultimo, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744-01).

Nessun plausibile elemento lascia, del resto, ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia abbandonato la scena del crimine prima che la sparatoria avesse inizio.

Occorre comunque ricordare, a confutazione definitiva delle censure espresse nel primo motivo, che, in materia di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non potrebbe limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un quid pluris consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (da ultimo, Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Calabrò, Rv. 275421-01), che sono comportamenti che il ricorrente neppure allega.

5. A carico di [OSCURATO:PERSONA] vi sono, infine, elementi di riscontro ulteriori integranti il quadro di gravità indiziaria, quali le intercettazioni e gli esiti della perquisizione domiciliare, a proposito dei quali il ricorrente non svolge alcuna censur,a.

6. Alla complessiva solidità di quel quadro, allo stato riflessa dalla correttezza, e completezza, delle argomentazioni giudiziali. che lo illustrano, segue pertanto la reiezione del ricorso.

Tale pronuncia importa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dei connessi delitti di porto e detenzione illegali di arma comune da sparo, aggravati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Nel pomeriggio dell'8 agosto 2020, nel quartiere Catanese di Librino, era avvenuta una sparatoria tra esponenti di clan mafiosi contrapposti, il clan [OSCURATO:PERSONA] e il clan dei Cursoti milanesi; sparatoria sfociata in vittime e feriti, appartenenti ad entrambi gli schieramenti. Tra i feriti erano da annoverare i citati Sanfilippo e Viglianesi, gravitanti nel clan dei Cursoti. Il primo era giunto in Pronto soccorso, dopo essere stato attinto alla regione sotto-glutea destra da un colpo di pistola calibro 7,65; il secondo era stato raggiunto da tre colpi di pistola, del medesimo calibro, alla coscia sinistra, ma non era stato curato in ospedale. L'ordinanza di riesame, dopo aver individuato nell'accesa conflittualità tra le due cosche l'origine della sparatoria, tragico epilogo di una progressione di violenze e rappresaglie reciproche, ne ricostruiva la dinamica, sulla base degli elementi probatori raccolti (fonti orali e videoriprese, incluso un filato amatoriale 112- girato dai piani alti di un immobile viciniore). Il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso, nel predetto pomeriggio, di procedere ad una scorreria sul territorio del clan avversario, allo scopo di espugnarlo e di riaffermare il proprio predominio. Un corteo di motoveicoli (12 scooter e due motociclette BMW), ciascuno con due occupanti, tra i quali figurava [OSCURATO:PERSONA], aveva così iniziato a percorrere via Palermo, alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA], capo della squadra dei Cursoti, e dei suoi accoliti. La molteplicità di persone e di mezzi era rapportata al fine ambizioso che i banditi, sicuramente armati, si prefiggevano. In via Palermo gli esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] si imbatterono in [OSCURATO:PERSONA], appartenente ai Cursoti, e si misero ad inseguirlo. [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], dalla sua abitazione si accorse di quanto stava accadendo, avvertì i suoi sodali e scese in strada con essi. Costoro, armatisi a loro volta, presero posto a bordo di due distinte autovettura, rispettivamente guidate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'incrocio tra i due gruppi avvenne in via Grimaldi. L'esito del relativo scontro a fuoco fu drammatico. All'interno del gruppo dei [OSCURATO:PERSONA] perse la vita [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e rimasero feriti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]`di. Tra i Cursoti furono colpiti, non mortalmente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sanguinosa vicenda non era però conclusa. [OSCURATO:PERSONA] ripresero le loro autovetture e si allontanarono. Una delle automobili raggiunse lo scooter di [OSCURATO:PERSONA], esponenté del clan [OSCURATO:PERSONA], e lo tamponò; un colpo di pistola attinse il guidatore e Scalia rimase ucciso. 3. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in tali accadimenti era avvalorato, per i giudici del riesame, anzitutto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nobile, esponente del clan [OSCURATO:PERSONA], sicuro partecipe della spedizione punitiva, dopo aver mantenuto nei primi interrogatori un atteggiamento reticente in merito alla partecipazione ad essa di [OSCURATO:PERSONA], aveva infine ammesso che l'indagato fosse stato presente, giustificando i precedenti tentennamenti con la paura di rappresaglie. Sanfilippo aveva collocato [OSCURATO:PERSONA] fra i protagonisti della scorreria, ponendolo alla guida di un motociclo e attribuendogli l'ordine, impartito al passeggero, di sparare all'indirizzo del dichiarante. Sanfilippo era da considerare dichiarante attendibile. Piccole «sbavature» del suo racconto, e marginali discrasie, come quella inerente l'effettiva posizione di [OSCURATO:PERSONA] a bordo del motomezzo, agli occhi del Tribunale non ne inficiavano la tenuta, trovando giustificazione nelle difficoltà di rievocazione mnemonica dovute alla concitazione del momento, alla rapidità con cui gli eventi si erano susseguiti e allo shock causato dal colpo di pistola ricevuto. [OSCURATO:PERSONA] fosse presente trovava conferma, per il Tribunale, nei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza di esercizi commerciali della zona teatro della sparatoria, che inquadravano l'indagato tra le persone a bordo di uno dei motoveicoli, ancorché come passeggero appunto, e non come guidatore. A completare il quadro accusatorio stavano le intercettazioni delle conversazioni tra presenti, intrattenute dai familiari del defunto Scalia, che attribuivano a [OSCURATO:PERSONA] la colpa di aver fatto perdere l'onore al capoclan, che era il fratello Salvatore. Secondo il Tribunale, meramente suggestiva, e da respingere, era la tesi che [OSCURATO:PERSONA], negativo all'esame stub per la rilevazione dei residui di polvere da sparo, avesse presenziato alla sola fase alla sparatoria anteriore, ostando specificamente a tale conclusione gli esiti della perquisizione domiciliare eseguita la sera stessa dell'8 agosto 2020, che aveva consentito il rinvenimento, presso l'abitazione dell'imputato, di indumenti e scarpe oggetto di recente lavaggio - attestante, con qualificata probabilità, l'intenzione dell'agente di eliminare da essi, così come già dal suo corpo, i predetti residui - mentre risultava scomparsa la maglietta tipo polo, di colore rosa, indossata dall'indagato nel corso dell'azione, immortalata dai filmati. 4. Avverso l'ordinanza, adottata in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per cassazione, per il tramite del suo difensore .di fiducia, proponendo motivi che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con un primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. I gravi indizi a suo carico sarebbero desumibili dalle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], prive - anche a prescindere dalla loro credibilità e attendibilità - di riscontri esterni individualizzanti, in grado di confermare la partecipazione del ricorrente non soltanto al corteo di moto partito alla ricerca dei componenti del clan avversario, ma anche, fosse pure dal lato solo morale, al duplice tentativo omicida. 4.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce ulteriore violazione dell'art.273 cod. proc. pen. e vizio della motivazione. Sanfilippo, persona offesa del presunto tentato omicidio, nonché soggetto coindagato per reati connessi, appartenente a clan storicamente avverso a quello dell'indagato, non sarebbe stato attentamente vagliato quanto a credibilità e attendibilità. In ordine a quest'ultima sarebbero evidenti le palesi discrasie. [OSCURATO:PERSONA], il ciclomotore guidato dell'indagato, vestito con la polo rosa, si sarebbe distaccato dal gruppo, a sparatoria iniziata, per darsi alla fuga ripercorrendo in senso opposto la carreggiata. Tale circostanza, riprodotta dal consulente tecnico del Pubblico ministero nella ricostruzione grafica digitale della sparatoria, sarebbe smentita da un filmato amatoriale, realizzato da un palazzo prospiciente il luogo del crimine. Quest'ultimo mostrerebbe sì il dietrofront del ciclomotore (l'unico ad avere invertito la marcia), avente tuttavia a bordo una sola persona, indossante abbigliamento di colore scuro. Sul punto, il giudice a quo non avrebbe speso parola. Quanto al contrasto tra la versione di Sanfilippo, che colloca l'indagato alla guida, e i fotogrammi, richiamati dal Tribunale del riesame, che lo individuano come mero passeggero, sbaglierebbe il medesimo Tribunale' a sminuirne la rilevanza, in termini di obiettivo discredito della tesi di accusa. Né il contrasto potrebbe essere spiegato con la pretesa mancanza di lucidità del futuro dichiarante, che, come si ricaverebbe dai verbali di interrogatorio, avrebbe individuato l'indagato ancor prima di essere ferito, e, anche dopo il ferimento, avrebbe conservato piene capacità di memorizzazione degli eventi.Un'ultima incongruenza riguarderebbe la circostanza, riferita da Sanfilippo, inerente l'impiego di armi automatiche nella sparatoria. Il Tribunale del riesame, dando atto che esse non sono visibili nei filmati, che altrimenti avrebbero dovuto inquadrarle, precisa che sul punto Sanfilippo sarebbe fonte solo de relato (da Viganesi); ciò non sarebbe vero, perché, in un passaggio di un suo interrogatorio, Sanfilippo avrebbe dichiarato di aver visto personalmente almeno un kalashnikov. [OSCURATO:PERSONA] 1.. Il ricorso è infondato, in entrambi i motivi in cui esso si articola, tra loro connessi e congiuntamente esaminabili. 2. L'ordinanza impugnata è ineccepibilmente motivata., nel rispetto dei principi inerenti la valutazione degli elementi di prova dichiarativa offerti, in questa fase di indagini preliminari, dai collaboratori di giustizia, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. E' il caso di precisare, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] è raggiunto da una duplice chiamata in reità o correità, in quanto sono due i collaboratori di giustizia che, presenti ai fatti, lo individuano come sicuro compartecipe della spedizione punitiva e dell'azione di fuoco; uno è Nobile, appartenente al suo stesso clan, mentre l'altro è [OSCURATO:PERSONA], esponente dei Cursoti, vittima dell'azione stessa. Conformemente alla giurisprudenza che sopra si richiamava (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255553; Sez. 6, n. 16939 del 20/1212011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252630; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212), il Tribunale del riesame non ha mancato di attestare la credibilità soggettiva dei dichiaranti, l'attendibilità dei loro narrati e la loro vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante. Quest'ultima, del resto, postula (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01; Sez. 1, Sentenza n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134-01) la convergenza delle chiamate in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, la loro autonomia genetica (vale a dire la derivazione da fonti di informazione diverse) e la loro indipendenza (nel senso che non appaiano frutto di intese fraudolente); elementi che, nella specie, non sono neppure in discussione. 3. Il ricorrente contesta, piuttosto, la valutazione di credibilità e attendibilità del solo Sanfilippo.Tali profili, tuttavia, sono stati scrutinati in modo adeguato dal Tribunale del riesame, che dà onesto conto di inesattezze, presenti nel racconto del collaboratore, ritenute però inessenziali. Le confutazioni al riguardo, oggetto del secondo motivo di ricorso, sono in larga parte reiterative di argomentazioni che il giudice di merito ha già attentamente ponderato e ragionatamente disatteso. Ciò vale, in particolare, per l'aspetto inerente l'esatta posizione dell'indagato a bordo di uno dei motocicli da cui si sparò; sul punto si registra una discrasia tra il narrato di Sanfilippo e le immag'ini dei filmati, che il Tribunale del riesame ha correttamente valutato di carattere non determinante, anche alla luce delle circostanze di contesto, quali il concitato succedersi degli eventi, e il fatto che Sanfilippo stesso ne rimase direttamente offeso; circostanze capaci, non implausibilmen'te, di influire sulla memorizzazione di passaggi secondari della vicenda. Altre confutazioni odierne, come la circostanza che Sanfilippo avrebbe dichiarato di aver visto personalmente almeno un'arma da guerra, e non sarebbe dunque al riguardo mera fonte indiretta, sono invece prive di autosufficienza (sul relativo requisito v., da ultimo, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01), per mancato assolvimento dell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, dell'atto contenente l'informazione che si assume travisata. 4. A riscontro delle chiamate di reità vi è l'obiettiva presenza dell'indagato, certificata dalle videoriprese, su una delle motociclette partite alla caccia dei Cu rsoti . Trattasi di riscontro individualizzante certamente adeguato, anche se i filmati non immortalano [OSCURATO:PERSONA] mentre spara (o dà ordine di sparare). Non è infatti richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova di per sé sola concludente perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata stessa (da ultimo, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744-01). Nessun plausibile elemento lascia, del resto, ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia abbandonato la scena del crimine prima che la sparatoria avesse inizio. Occorre comunque ricordare, a confutazione definitiva delle censure espresse nel primo motivo, che, in materia di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non potrebbe limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un quid pluris consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (da ultimo, Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Calabrò, Rv. 275421-01), che sono comportamenti che il ricorrente neppure allega. 5. A carico di [OSCURATO:PERSONA] vi sono, infine, elementi di riscontro ulteriori integranti il quadro di gravità indiziaria, quali le intercettazioni e gli esiti della perquisizione domiciliare, a proposito dei quali il ricorrente non svolge alcuna censur,a. 6. Alla complessiva solidità di quel quadro, allo stato riflessa dalla correttezza, e completezza, delle argomentazioni giudiziali. che lo illustrano, segue pertanto la reiezione del ricorso. Tale pronuncia importa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 44138/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris