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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12321/2026

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-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 3828/2020, depositata il 1° dicembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Ad istanza dell’Agenzia delle entrate - Direzione provincialeI di Roma - [OSCURATO:PERSONA], veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA],quale amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione,Numero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026un avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni, basandosisulle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dallaGuardia di Finanza.Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma.L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità delproprio operato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n.6442/2018, depositata il 21 marzo 2018, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 3828/2020, depositata l’1 dicembre 2020, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello.3. – Il contribuente ha proposto ricorso alla Corte di cassazioneaffidato a sei motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17,comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 in relazione art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.

Si eccepisce che l’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 stabilisceche gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sonoportati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione diavvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato dellacarriera direttiva da lui delegato.

Tuttavia, nel caso di specie, gliavvisi di accertamento impugnati non risultano essere statisottoscritti dal Capo dell’Ufficio, né risulta che sia stata conferitaspecifica delega per la sottoscrizione degli avvisi.Numero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/20261.1. – Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrentedeve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarnel'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, invirtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico attodel grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorsodevono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" delgiudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità,la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, nontrattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (Cass. n.18018/2024; Cass. n. 20694/2018).Nella motivazione non si fa cenno alla questione, né nel richiamodei motivi di appello, né nella trattazione in diritto.Nulla è detto in ricorso quando la relativa censura sarebbe stataprospettata, risultando altresì carente sul piano della specificità inmerito al difetto di conformità rispetto alla previsione normativa.2. – Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione efalsa applicazione del principio del contraddittorio e dell’art. 331c.p.c. in relazione art. 360, comma 1, n. 3 e 4 del c.p.c.

Partericorrente ritiene che vada verificato anche d'ufficio, se nel presenteprocedimento esista, fin dal primo grado, l'integrità delcontraddittorio.

Risulterebbe, infatti, dal processo verbale diconstatazione della Guardia di Finanza, che il Giansanti sarebbestato individuato, insieme anche a [OSCURATO:PERSONA], come ideatore di unsistema che costituiva, gestiva ed estingueva società cooperative alfine di evadere il fisco. [OSCURATO:PERSONA] ha sempre contestato questericostruzioni e le ha impugnate dinanzi alla Commissione tributaria,e tale contestazione costituisce il merito anche del presenteprocedimento.

Resta il fatto che, in base al processo verbale diNumero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026constatazione ed all'avviso di accertamento, egli sembrerebbe aversvolto le attività indicate insieme a tale Binelli.

Ne conseguirebbeche anche il Binelli debba ritenersi, in base all'avviso diaccertamento, coautore dell'attività illecita, dovendosi dunquevalutare se sussista un litisconsorzio necessario o facoltativo.2.1. – Il motivo è infondato.Il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti sussiste,oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi incui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridicodedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune aduna pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprioscopo se non sia resa nei confronti di tutti (Cass. n. 19636/2025).Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario, qualeemergente dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura comeuna fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 c.p.c.,poiché si individuano i suoi presupposti nell'inscindibilità della causadeterminata dall'oggetto del ricorso; ne consegue che - in caso diimpugnazione di un atto impositivo unitario, proposta da uno o piùsoggetti, coinvolgente una pluralità di obbligati in una posizioneinscindibilmente comune al rispetto dell'obbligazione dedotta nellostesso atto impositivo impugnato - il mancato rispetto dellitisconsorzio determina la nullità dell'intero giudizio, in ragione dellatutela della parità di trattamento dei coobbligati e del rispetto dellaloro capacità contributiva, in ossequio ai principi costituzionali dettatidagli art. 3 e 53 della Cost. (Cass. n. 10270/2024)La contestazione riguarda l'attività di amministratore di fatto diun consorzio attribuita al contribuente e si assume la sussistenza diuna responsabilità analoga nei confronti di altra persona fisica (taleValter Binelli).Numero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026Le due cause sono distinte e quindi scindibili perché non siipotizza una medesima obbligazione tributaria, né alcuna società difatto tra le due parti.Il medesimo avviso di accertamento è stato impugnatoseparatamente dalle due persone fisiche.3. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/oerronea e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 300/1999, avendo laCommissione tributaria regionale erroneamente ritenuto competentiad effettuare le attività ispettive sul ricorrente le Direzioni regionaledel Lazio dell’Agenzia delle entrate (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).Secondo il ricorrente, il decreto citato e le relative normeorganizzative distinguono tra le funzioni operative, riservate agliuffici locali dell’Agenzia, e la gestione dell’accertamento, dicompetenza della Direzione regionale.

L’art. 7, comma 13, legge n.358/1991 prevede che le verifiche sui contribuenti spettinoesclusivamente agli uffici locali.

Anche la circolare n. 32/E del 2006conferma che la Direzione regionale non rientra tra gli organilegittimati a effettuare accessi e verifiche, rendendo quindiillegittimo un avviso di accertamento basato su un verbale diconstatazione redatto dalla Direzione regionale.3.1. – Il motivo è inammissibile.Nella motivazione non si fa cenno alla questione, né nel richiamodei motivi di appello, né nella trattazione in diritto (Cass. n.18018/2024; Cass. n. 20694/2018).

Difetta anche questo motivo dispecificità rispetto al momento in cui sarebbe stata sollevata.4. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/oerronea e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003convertito in legge n. 326/2003, nella misura in cui pone a carico delricorrente una responsabilità di tipo solidale nella violazionetributaria contestata.

Si ricorda che, con l'art. 7 del d.l. n. 269/2003.Numero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026il legislatore ha introdotto nel nostro sistema tributario il c.d.

“criteriodistintivo” di irrogazione della sanzione fiscale amministrativa, inbase al quale la sanzione deve essere irrogata soltanto nei confrontidel soggetto che risulta essere il diretto beneficiario della violazionecommessa.

In base a tale criterio, secondo quanto prospettato, unaforma di solidarietà nella sanzione amministrativa si può avere solotra coloro che abbiano effettivamente tratto vantaggio dall'illecitocommesso.

In questo caso, l’atto di irrogazione della sanzione, però,dovrà essere adeguatamente motivato, indicando, i vantaggi(eventualmente tratti da ciascun coautore della violazione.

L’odiernoricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art.7 deld.l. n. 269/2003, degli artt. 5, 9 e 11 del d.lgs. n.472/1997, nonchédell'art. 2697 c.c.; e comunque l’inapplicabilità e non duplicabilità incapo allo stesso delle sanzioni in quanto esclusivamente imputabilialla Soc.

Coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e ai suoi legalirappresentanti.Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’ art. 2697 c.c. in relazione art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.

Si eccepisce, altresì, la violazione e/o erronea e/o falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c. in quanto l'onere della prova gravasu colui che allega i fatti posti a fondamento della propria domandae/o comunque pretesa, conseguentemente l'Agenzia che intima ilpagamento con l'avviso impugnato è tenuta a dimostrare i fattifondanti la sua pretesa.

Nel caso che ci riguarda si rileva che tutte lerisultanze dedotte dall'Ufficio non assurgono né a prova nétantomeno a indizi gravi, precisi e concordanti.

Si rileva, altresì, chetutte le supposizioni ricondotte in capo ai Giansanti, non trovanoalcun riscontro probatorio né tantomeno indiziario.

In specie nonsarebbe stato in alcun modo dimostrato che il ricorrente avesse ladisponibilità dei conti correnti intestati al consorzio; sarebbe altresìNumero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026priva di ogni fondamento la supposizione in merito al fatto che lascelta di costituire la società, oggi in liquidazione, fosse avvenuta peruna precisa decisione del ricorrente.4.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonoinammissibili.In tema di sanzioni amministrative tributarie, il principio dellaresponsabilità personale dell'autore della violazione, stabilito dall'art.2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è derogato dalla previsioneeccezionale di esclusiva riferibilità della sanzione alla personagiuridica, di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 (conv.con modif. dalla l. n. 326 del 2003), soltanto se la persona fisicacommette la violazione nell'interesse dell'ente, mentre se persegueunicamente un interesse proprio, o comunque diverso da quellosocietario, si riespande la regola generale della responsabilitàpersonale dell'autore materiale (Cass. n. 28296/2025).Pertanto, per affermare la responsabilità dell'amministratore, lasocietà di capitali o l’ente dotato di personalità giuridica devonocostituire un mero schermo e quindi un'entità fittizia, o comunqueutilizzato come mero soggetto interposto dall'amministratore e ingenerale dall'intraneus per scopi suoi propri, (Cass. n. 16454/2025).Nel caso di specie, con valutazione di fatto del compendioistruttorio, non censurabile in sede di legittimità a fronte di una“doppia conforme”, è stato ritenuto che il consorzio sia statostrumentalmente utilizzato al fine di evasione fiscale, quindi qualemero schermo, facendo capo al ricorrente il complesso di cooperativee consorzi da lui costituiti e riconducibili a un'unica sedeamministrativa.Parte ricorrente, invero, mira a conseguire una inammissibilerivalutazione del merito.

In tema di ricorso per cassazione, deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parteNumero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamentodel complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).5. – Con il sesto motivo di ricorso si deduce la nullità-illegittimitàe/o inesistenza giuridica dell'avviso di presa in carico per laviolazione del procedimento notificatorio.

Ciò in quanto la notificadegli atti tributari sostanziali e processuali effettuata da Posteprivate è inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria, anchedopo l’entrata in vigore (10 settembre 2017) delle modificheapportate dal Decreto concorrenza (l. n. 124/2017) in merito allapossibilità di notificazione attribuita anche agli operatori privati.

Glioperatori privati saranno legittimati alla notificazione degli attitributari e sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenzeindividuali ad opera dell’AGCOM, ad oggi ancora non rilasciatenonostante l’AGCOM abbia trasmesso ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) al Ministerodella Giustizia lo schema di regolamento sulle notificazioni peracquisirne il parere.

In conclusione, tutte le notifiche di atti tributarisostanziali e processuali effettuate da Poste private, e sino a quandonon saranno rilasciate le nuove licenze individuali da partedell’AGCOM, sono inesistenti e come tali insuscettibili di sanatoria.5.1. – Il motivo è inammissibile.Nel caso di specie si impugna non l'avviso di presa in carico mal'avviso di accertamento, ritualmente notificato tramite il servizioPoste Italiane, come testualmente evidenziato nel controricorso conla riproduzione delle copie fotostatiche dell'avviso di ricevimento.6. – Il ricorso va dunque respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Numero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 3828/2020, depositata il 1° dicembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Ad istanza dell’Agenzia delle entrate - Direzione provincialeI di Roma - [OSCURATO:PERSONA], veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA],quale amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione,Numero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026un avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni, basandosisulle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto dallaGuardia di Finanza.Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma.L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità delproprio operato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n.6442/2018, depositata il 21 marzo 2018, rigettava il ricorso.2. – Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente.L’Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 3828/2020, depositata l’1 dicembre 2020, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello.3. – Il contribuente ha proposto ricorso alla Corte di cassazioneaffidato a sei motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 17,comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 in relazione art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. Si eccepisce che l’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 stabilisceche gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sonoportati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione diavvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato dellacarriera direttiva da lui delegato. Tuttavia, nel caso di specie, gliavvisi di accertamento impugnati non risultano essere statisottoscritti dal Capo dell’Ufficio, né risulta che sia stata conferitaspecifica delega per la sottoscrizione degli avvisi.Numero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/20261.1. – Il motivo è inammissibile.In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrentedeve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarnel'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, invirtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico attodel grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorsodevono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" delgiudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità,la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, nontrattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (Cass. n.18018/2024; Cass. n. 20694/2018).Nella motivazione non si fa cenno alla questione, né nel richiamodei motivi di appello, né nella trattazione in diritto.Nulla è detto in ricorso quando la relativa censura sarebbe stataprospettata, risultando altresì carente sul piano della specificità inmerito al difetto di conformità rispetto alla previsione normativa.2. – Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione efalsa applicazione del principio del contraddittorio e dell’art. 331c.p.c. in relazione art. 360, comma 1, n. 3 e 4 del c.p.c. Partericorrente ritiene che vada verificato anche d'ufficio, se nel presenteprocedimento esista, fin dal primo grado, l'integrità delcontraddittorio. Risulterebbe, infatti, dal processo verbale diconstatazione della Guardia di Finanza, che il Giansanti sarebbestato individuato, insieme anche a [OSCURATO:PERSONA], come ideatore di unsistema che costituiva, gestiva ed estingueva società cooperative alfine di evadere il fisco. [OSCURATO:PERSONA] ha sempre contestato questericostruzioni e le ha impugnate dinanzi alla Commissione tributaria,e tale contestazione costituisce il merito anche del presenteprocedimento. Resta il fatto che, in base al processo verbale diNumero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026constatazione ed all'avviso di accertamento, egli sembrerebbe aversvolto le attività indicate insieme a tale Binelli. Ne conseguirebbeche anche il Binelli debba ritenersi, in base all'avviso diaccertamento, coautore dell'attività illecita, dovendosi dunquevalutare se sussista un litisconsorzio necessario o facoltativo.2.1. – Il motivo è infondato.Il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti sussiste,oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi incui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridicodedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune aduna pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprioscopo se non sia resa nei confronti di tutti (Cass. n. 19636/2025).Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario, qualeemergente dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura comeuna fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 c.p.c.,poiché si individuano i suoi presupposti nell'inscindibilità della causadeterminata dall'oggetto del ricorso; ne consegue che - in caso diimpugnazione di un atto impositivo unitario, proposta da uno o piùsoggetti, coinvolgente una pluralità di obbligati in una posizioneinscindibilmente comune al rispetto dell'obbligazione dedotta nellostesso atto impositivo impugnato - il mancato rispetto dellitisconsorzio determina la nullità dell'intero giudizio, in ragione dellatutela della parità di trattamento dei coobbligati e del rispetto dellaloro capacità contributiva, in ossequio ai principi costituzionali dettatidagli art. 3 e 53 della Cost. (Cass. n. 10270/2024)La contestazione riguarda l'attività di amministratore di fatto diun consorzio attribuita al contribuente e si assume la sussistenza diuna responsabilità analoga nei confronti di altra persona fisica (taleValter Binelli).Numero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026Le due cause sono distinte e quindi scindibili perché non siipotizza una medesima obbligazione tributaria, né alcuna società difatto tra le due parti.Il medesimo avviso di accertamento è stato impugnatoseparatamente dalle due persone fisiche.3. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/oerronea e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 300/1999, avendo laCommissione tributaria regionale erroneamente ritenuto competentiad effettuare le attività ispettive sul ricorrente le Direzioni regionaledel Lazio dell’Agenzia delle entrate (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).Secondo il ricorrente, il decreto citato e le relative normeorganizzative distinguono tra le funzioni operative, riservate agliuffici locali dell’Agenzia, e la gestione dell’accertamento, dicompetenza della Direzione regionale. L’art. 7, comma 13, legge n.358/1991 prevede che le verifiche sui contribuenti spettinoesclusivamente agli uffici locali. Anche la circolare n. 32/E del 2006conferma che la Direzione regionale non rientra tra gli organilegittimati a effettuare accessi e verifiche, rendendo quindiillegittimo un avviso di accertamento basato su un verbale diconstatazione redatto dalla Direzione regionale.3.1. – Il motivo è inammissibile.Nella motivazione non si fa cenno alla questione, né nel richiamodei motivi di appello, né nella trattazione in diritto (Cass. n.18018/2024; Cass. n. 20694/2018). Difetta anche questo motivo dispecificità rispetto al momento in cui sarebbe stata sollevata.4. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/oerronea e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003convertito in legge n. 326/2003, nella misura in cui pone a carico delricorrente una responsabilità di tipo solidale nella violazionetributaria contestata. Si ricorda che, con l'art. 7 del d.l. n. 269/2003.Numero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026il legislatore ha introdotto nel nostro sistema tributario il c.d. “criteriodistintivo” di irrogazione della sanzione fiscale amministrativa, inbase al quale la sanzione deve essere irrogata soltanto nei confrontidel soggetto che risulta essere il diretto beneficiario della violazionecommessa. In base a tale criterio, secondo quanto prospettato, unaforma di solidarietà nella sanzione amministrativa si può avere solotra coloro che abbiano effettivamente tratto vantaggio dall'illecitocommesso. In questo caso, l’atto di irrogazione della sanzione, però,dovrà essere adeguatamente motivato, indicando, i vantaggi(eventualmente tratti da ciascun coautore della violazione. L’odiernoricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art.7 deld.l. n. 269/2003, degli artt. 5, 9 e 11 del d.lgs. n.472/1997, nonchédell'art. 2697 c.c.; e comunque l’inapplicabilità e non duplicabilità incapo allo stesso delle sanzioni in quanto esclusivamente imputabilialla Soc. Coop. a r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e ai suoi legalirappresentanti.Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’ art. 2697 c.c. in relazione art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. Si eccepisce, altresì, la violazione e/o erronea e/o falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c. in quanto l'onere della prova gravasu colui che allega i fatti posti a fondamento della propria domandae/o comunque pretesa, conseguentemente l'Agenzia che intima ilpagamento con l'avviso impugnato è tenuta a dimostrare i fattifondanti la sua pretesa. Nel caso che ci riguarda si rileva che tutte lerisultanze dedotte dall'Ufficio non assurgono né a prova nétantomeno a indizi gravi, precisi e concordanti. Si rileva, altresì, chetutte le supposizioni ricondotte in capo ai Giansanti, non trovanoalcun riscontro probatorio né tantomeno indiziario. In specie nonsarebbe stato in alcun modo dimostrato che il ricorrente avesse ladisponibilità dei conti correnti intestati al consorzio; sarebbe altresìNumero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026priva di ogni fondamento la supposizione in merito al fatto che lascelta di costituire la società, oggi in liquidazione, fosse avvenuta peruna precisa decisione del ricorrente.4.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sonoinammissibili.In tema di sanzioni amministrative tributarie, il principio dellaresponsabilità personale dell'autore della violazione, stabilito dall'art.2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è derogato dalla previsioneeccezionale di esclusiva riferibilità della sanzione alla personagiuridica, di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 (conv.con modif. dalla l. n. 326 del 2003), soltanto se la persona fisicacommette la violazione nell'interesse dell'ente, mentre se persegueunicamente un interesse proprio, o comunque diverso da quellosocietario, si riespande la regola generale della responsabilitàpersonale dell'autore materiale (Cass. n. 28296/2025).Pertanto, per affermare la responsabilità dell'amministratore, lasocietà di capitali o l’ente dotato di personalità giuridica devonocostituire un mero schermo e quindi un'entità fittizia, o comunqueutilizzato come mero soggetto interposto dall'amministratore e ingenerale dall'intraneus per scopi suoi propri, (Cass. n. 16454/2025).Nel caso di specie, con valutazione di fatto del compendioistruttorio, non censurabile in sede di legittimità a fronte di una“doppia conforme”, è stato ritenuto che il consorzio sia statostrumentalmente utilizzato al fine di evasione fiscale, quindi qualemero schermo, facendo capo al ricorrente il complesso di cooperativee consorzi da lui costituiti e riconducibili a un'unica sedeamministrativa.Parte ricorrente, invero, mira a conseguire una inammissibilerivalutazione del merito. In tema di ricorso per cassazione, deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parteNumero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamentodel complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).5. – Con il sesto motivo di ricorso si deduce la nullità-illegittimitàe/o inesistenza giuridica dell'avviso di presa in carico per laviolazione del procedimento notificatorio. Ciò in quanto la notificadegli atti tributari sostanziali e processuali effettuata da Posteprivate è inesistente, come tale insuscettibile di sanatoria, anchedopo l’entrata in vigore (10 settembre 2017) delle modificheapportate dal Decreto concorrenza (l. n. 124/2017) in merito allapossibilità di notificazione attribuita anche agli operatori privati. Glioperatori privati saranno legittimati alla notificazione degli attitributari e sostanziali soltanto dopo il rilascio delle nuove licenzeindividuali ad opera dell’AGCOM, ad oggi ancora non rilasciatenonostante l’AGCOM abbia trasmesso ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) al Ministerodella Giustizia lo schema di regolamento sulle notificazioni peracquisirne il parere. In conclusione, tutte le notifiche di atti tributarisostanziali e processuali effettuate da Poste private, e sino a quandonon saranno rilasciate le nuove licenze individuali da partedell’AGCOM, sono inesistenti e come tali insuscettibili di sanatoria.5.1. – Il motivo è inammissibile.Nel caso di specie si impugna non l'avviso di presa in carico mal'avviso di accertamento, ritualmente notificato tramite il servizioPoste Italiane, come testualmente evidenziato nel controricorso conla riproduzione delle copie fotostatiche dell'avviso di ricevimento.6. – Il ricorso va dunque respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Numero registro generale 15344/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 12321/2026Data pubblicazione 02/05/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.Il PresidenteLucio Luciotti