CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 28.5.2020 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dae Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione 'ritenendolo responsabile del reato ex art. 5 d. Igs. 74/2000, consumatosi in data 30.9.2011, per omessa presentazione, in qualità di legale rappresentante della BF Italy s.r.I., di cui era anche unico socio, delle dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto relative all'anno di imposta 2010 con un'evasione di imposta di C 4.421.675 quanto all'IVA e di C 6.079.803 quanto alle imposte dirette. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta il travisamento della prova in cui è incorsa la Corte di appello per aver ritenuto che l'imputato fosse ancora nella carica di amministratore della società alla data di perfezionamento del reato, laddove già a far data dal 13.6.2011 era stato a sua insaputa sostituito da tale [OSCURATO:PERSONA], circostanza della quale dà peraltro atto la stessa sentenza impugnata, quantunque la nomina di costei fosse stata comunicata dal proprio commercialista alla Camera di Commercio solo il successivo 23.11. 2011: deduce, pertanto, che al momento della scadenza del termine per la presentazione dei redditi il Martani non fosse più destinatario dell'obbligo fiscale. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 40 cod. pen. e 2932 cod. civ., la configurabilità dell'elemento soggettivo, rilevando di essere stato del tutto ignaro delle vicende della società in seno alla quale rivestiva il ruolo di amministratore in termini soltanto formalifome comprovato dalla denuncia da lui stesso sporta nei confronti dell'amministratore di fatto a seguito della verifica fiscale subita dalla BF Italy nel 2011. Contesta che la suddetta denuncia potesse essere ritenuta, come affermato dalla Corte di appello, una iniziativa strumentale volta a sottrarsi alle proprie responsabilità, trattandosi al contrario dell'unico rimedio dalo stesso esperibile al fine di interrompere l'attività delittuosa posta in essere da colui che di fatto aveva assunto la gestione effettiva della società. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, appuntandosi sul giudizio valutativo delle risultanze istruttorie diffusamente passato in rassegna dai giudici del gravame, nonché in doglianze di natura eminentemente generica rispetto ai puntuali rilievi svolti dalla sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile. Va in primo luogo rilevato che in nessun travisamento della prova, ricorrente nella sola ipotesi in cui in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, oppure abbia inopinatamente omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia, risulta essere incorsa la Corte distrettuale che, nel rilevare come la nomina del nuovo amministratore, avvenuta con atto del 13.6.2011, fosse stata registrata presso la Camera di Commercio il successivo 23 novembre, ha fatto riferimento ai fini della data di avvicendamento nella carica al momento in cui alla relativa delibera assembleare è stata data pubblicità e non a quello della nomina. E' solo al momento dell'iscrizione della nomina nel registro delle imprese, infatti, che l'atto con il quale un nuovo soggetto viene investito del potere di rappresentare la società, acquista rilevanza esterna, considerando peraltro che, secondo la tesi prospettata dal ricorso, l'imputato avrebbe appreso di essere stato sostituito da un altro soggetto a lui sconosciuto solo alla fine del 2011. Al di là del rilievo che il fatto stesso di essere convinto della sua permanenza in carica gli imponeva a maggior ragione l'assolvimento dell'obbligo fiscale alla scadenza del 30.9.2011, data in cui si è perfezionato il reato in contestazione, emerge in ogni caso proprio da tale prospettazione, considerando che la nomina dell'amministratore di una s.r.I., giusta la previsione degli artt. 2479, 2475 e 2383 cod. civ., spetta all'assemblea che deve essere costituita dalla maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, l'irregolarità della delibera assembleare con la quale si è proceduto alla nomina del nuovo amministratore, peraltro priva di data certa: all'assemblea avrebbe dovuto infatti necessariamente prendere parte l'imputato iche non solo rivestiva alla data del 13.6.2011 la carica di amministratore, ma che era altresì l'unico socio della BF Italy, e comunque la relativa delibera avrebbe dovuto essere iscritta presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua adozione. 2. Né vale ad escludere la responsabilità dell'imputato, chiamato comunque a rispondere del reato, nella veste di amministratore di diritto a titolo di concorrente per non avere impedito l'evento ai sensi dell'art. 40 cod. pen., la circostanza che altri soggetti fossero i titolari effettivi della gestione sociale, quali amministratori di fatto. Sul punto i giudici del gravame hanno ritenuto, facendo corretta applicazione dei principi univocamente affermati dalla giurisprudenza, che il Martani risponda del reato in contestazione per avere serbato consapevolmente la veste di amministratore della società, da lui stesso personalmente gestita fino al 2008, ovverosia prima del subentro dei due soggetti da lui stesso indicati quali amministratori di fatto pur conservando egli la posizione di unico socio, così essendosi prestato a coprire, attraverso la violazione del dovere di vigilanza che incombeva su di lui per effetto della mantenuta carica di amministratore di diritto, le condotte illecite dei reali amministratori. La linea argomentativa così sviluppata dalla sentenza impugnata, immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica e coerente al compendio probatorio di riferimento, non è in alcun modo scalfita dalle argomentazioni addotte in ricorso/ che si limitano a contestare in fatto l'inquadramento giuridico della fattispecie, concentrandosi del tutto vanamente gli sforzi difensivi sulla denuncia presentata dall'imputato solo successivamente alla verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza nei confronti di coloro che assume essere stati gli effettivi gestori della società: non è certo attraverso la suddetta denuncia che avrebbe potuto superarsi sul piano soggettivo il mancato esercizio del dovere di controllo che gli competeva ex lege, profilo questo del tutto tralasciato dalla difesa. Non vi è/ perciò/ alcuna ragione per discostarsi dal principio generale condivisibilmente affermato da questa Corte secondo il quale il prestanome che, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi, risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell'operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali, in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi (cfr. Sez. F, Sentenza n. 42897 del 09/08/2018 - dep. 28/09/2018, Rv. 273939; Sez. 3, n. 47110 del 19/11/2013 - dep. 27/11/2013, PG in proc. Piscicelli, Rv. 258080 che ha precisato che in tema di reati tributari il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società). Sussiste pertanto la responsabilità dell'imputato in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e