CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena residua di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 22.9.2017, irrevocabile dal 6.2.2019, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commesso in Torino dal dicembre 2015 all'ottobre 2016; con il medesimo provvedimento concedeva al condannato la misura della detenzione domiciliare. A ragione della decisione - dopo avere rilevato che il Dernontis annovera un solo precedente penale per simulazione di reato commesso nel 1995, che lo stesso nel corso della detenzione si era reso responsabile di due rilievi disciplinari, che tuttavia aveva beneficiato della concessione della liberazione anticipata, aveva iniziato a usufruire di permessi premio dal dicembre 2020 ed era stato ammesso dal luglio 2021 al lavoro all'esterno - evidenziava che la relazione psicologica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva messo in luce un'insufficiente rielaborazione critica da parte del prevenuto delle sue condotte deviati, avendo egli dichiarato che, all'epoca dei fatti, non si era reso conto della gravità del reato e delle eventuali ricadute giudiziarie e per questo l'arresto era stato vissuto come del tutto inaspettato, anche se, poi, aveva ammesso di avere commesso degli errori e di essersi lasciato trascinare dal desiderio di "soldi facili"; che dall'aggiornamento della relazione di sintesi del 9.11.2021 era risultato che il predetto si era assunto totalmente la responsabilità dell'errore commesso, evidenziando così una buona capacità introspettiva e rielaborativa. Riteneva, quindi, di non potere ravvisare i presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, poiché tale misura appariva, nel caso di specie, eccessivamente premiale e ampia e non in grado di prevenire adeguatamente la possibilità di ricaduta nel reato, attesa la gravità dei reati commessi, la contiguità con la criminalità organizzata dedita al traffico internazionale di stupefacenti e il pericolo della ripresa di eventuali contatti con soggetti operanti in Venezuela, avendo ancora un forte legame sentimentale con la compagna lì residente. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 47 Ord. Pen. Ha, in proposito osservato che l'argomentare del Tribunale cli sorveglianza - secondo cui la misura dell'affidamento al servizio sociale sarebbe misura eccessivamente premiale e ampia e non in grado di prevenire la ricaduta nel reato - sarebbe del tutto apodittico; che il Tribunale avrebbe omesso di considerare il lungo e positivo percorso intrapreso dal Demontis, la sua viva volontà di reinserimento sociale, la sua revisione critica e l'attuale svolgimento di attività lavorativa, "iniziata nella forma di lavoro esterno ex art. 21 O.P. e destinata a divenire un'occupazione a tempo indeterminato"; che del tutto inconferente sarebbe il riferimento alla relazione sentimentale con una donna venezuelana, del tutto estranea alla vicenda delittuosa in relazione alla quale aveva riportato condanna. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, secondo la costante giurisprudenza di questa Cori:e, il giudice, ai fini della concessione dell'affidamento in prova, non deve trascurare la tipologia e gravità dei reati commessi, deve però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimerto sociale attraverso la richiesta misura alternativa senza pericolo che il condannato commetta altri reati. Tale indagine, nel caso di specie, è stata correttamente effettuata. Il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, adeguatamente e congruamente giustificato la propria decisione nei termini che sono stati riportati nella prima parte della presente sentenza e che, al fine di evitare inutili ripetizioni, si richiamano oespressamente. 2. A fronte di ciò, le doglianze formulate dal ricorrente, peraltro, alquanto generiche, tendono a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura dei dati acquisiti, estranee al presente scrutinio di legittimità, riproducendo profili già vagliati dal Tribunale di sorveglianza e sollecitando considerazioni di puro merito. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 maggi