CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05752/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 05/12/2022 del tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni presentate dal difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata e del provvedimento genetico di applicazione della misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 5 dicembre 2012, il tribunale del riesame di Roma confermava la ordinanza del Gip del tribunale di Viterbo con cui era stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad episodi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 73 del DPR 309/90. • 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce vizi di violazione di legge e di motivazione. Il tribunale non avrebbe considerato elementi favorevoli al Tavolieri idonei a dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari, quali la dedizione del Tavolieri ad una propria attività lavorativa emersa anche durante i controlli di polizia giudiziaria effettuati dopo l'arresto in flagranza del Passamonti, quale destinatario di droga, e la titolarità, in società con altro soggetto, fino alla pandemia, di una attività di ristorazione, come anche l'assenza, dopo il predetto arresto, per un lungo anno, di atteggiamenti o comportamenti illeciti, laddove a tale ultimo riguardo il tribunale non avrebbe illustrato in base a quale dato il Tavolieri avrebbe avuto cognizione, secondo lo stesso collegio della cautela, dell'intervenuto arresto del Passamonti, quale causa della cessazione di ogni condotta illecita, e comunque sarebbe incorso in contraddizione, avendo in tal modo, in ogni caso, ammesso che il predetto arresto sarebbe stato un deterrente tale da impedire al ricorrente di delinquere per il futuro. Si contesta poi, il rilievo del tribunale per cui il ricorrente avrebbe operato all'interno di un ampio ambito criminale, atteso che in tal modo si sarebbe smentita la stessa impostazione della Procura, che ha ascritto al ricorrente un solo capo di incolpazione, con assenza di traccia di collegamenti del Tavolieri con altri indagati. Atteso che l'unico fornitore di droga per il Tavolieri sarebbe stato, per gli inquirenti, tale Pasquire. Si osserva altresì, che vi sarebbe stata disparità di trattamento, con altro coindagato, Grencani, sottoposto a più lieve misura in ragione del fatto che quest'ultimo avrebbe potuto disporre di mezzi di sussistenza propri, circostanza, quest'ultima, rinvenibile anche in capo al ricorrente. Tale disparità non sarebbe stata colta dal tribunale, attraverso l'esclusione della riportata disparità senza alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale del riesame ha elaborato una articolata motivazione, con la quale ha illustrato il grave quadro indiziario a carico - ben rilevabile anche a fronte di sole censure inerenti le esigenze cautelari, posto che le stesse possono essere valutate anche alla luce delle modalità delle condotte ascritte oltre che della personalità evincibile dalle stesse -: al ricorrente sono ascritti plurimi episodi di trasporto e consegna di sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina, sulla base di riprese video, intercettazioni, analisi di tabulati, sommarie informazioni, dichiarazioni del Passamonti, cui il Tavolieri consegnava la droga. Il quadro emergente lo descrive come persistente consegnatario di droga aduso a disporre di costanti forniture in zona [OSCURATO:PERSONA], seppure non assicurate dal Pasquire, nei confronti del quale il gip aveva escluso la sussistenza di adeguati indizi in tal senso, ma comunque tali da far ritenere il ricorrente, in maniera coerente, inserito in un contesto criminale dedito agli stupefacenti "ampio ed anche strutturato". Così da ritenersi, in maniera altrettanto lineare, non occasionali le condotte a lui ascritte e persistente il rischio di recidiva, a fronte di un contesto criminale non venuto meno con l'arresto del Passamonti e nonostante le buone condizioni personali reddituali. Si tratta, invero, di motivazione del tutto estranea alle censure sollevate, dandosi conto, con argomentazioni limpide ed organiche, delle plurime condotte a carico, delle ragioni dell'inserimento in un organizzato contesto criminale ancora persistente - senza che nessun rilievo possa avere, allo stato, la diversa prospettazione degli inquirenti - superata coerentemente dai giudici - circa l'individuazione del Pasquire come fornitore -, dei motivi della irrilevanza, in tale quadro indiziario, rispetto al pericolo di recidiva, della assenza di condotte criminali successivamente all'arresto del Passamonti e della sussistenza di un proprio reddito lecito in capo al ricorrente. Cosicchè, la mera citazione, da parte della difesa, di tale ultima circostanza, come dato ritenuto idoneo a giustificare una più lieve misura per un coindagato, con disparità di trattamento, non accompagnata tuttavia dalla analisi, anche comparativa, degli altri profili indiziari prima riassunti, è certamente inidonea a prospettare alcuna disparità e dà conto del fondamento della affermazione del tribunale per cui, nei confronti delle scelte cautelari operate a carico del ricorrente, sussiste una autonoma quanto distinta valutazione. In linea del resto, con il principio per cui, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (sez. 3 - , n. 7784 del 28/01/2020 Rv. 278258 - 02). In tale quadro, la conferma delle esigenze cautelari è altresì in linea con l'indirizzo giurisprudenziale per cui in tema di esigenze cautelari, la pericolosità sociale (art. 274 comma primo lett. c, cod. proc. pen.) può essere desunta anche dalla pluralità di reati contestati col provvedimento coercitivo, valutati non singolarmente ma nella loro globalità in quanto espressione di reiterazione criminosa, (Sez. 2, Ordinanza n. 7357 del 03/02/2005 Rv. 230912 - 01) e più in generale, in tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione possono essere desunte dai criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, sicché deve essere considerato non il tipo di reato o la sua ipotetica gravità, ma situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato. (Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013 Rv. 257974 - 01). Rispetto ad una così organica motivazione, che chiaramente risponde anche alle critiche difensive, emergono censure che propongono una rivalutazione inammissibile dei fatti, e trascurano le risposte pur già fornite dai giudici della cautela. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro